F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 33/CDN del 28/02/08 (164) – RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD LEONZIO 1909 AVVERSO DECISIONI MERITO GARE LEONZIO-TRACASTAGNI DEL 18.11.2007 E VILLAFRANCA TIRRENA-LEONZIO DEL 25.11.2007 (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 35 del 23.1.2008 – Campionato di Eccellenza).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 33/CDN del 28/02/08 (164) - RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD LEONZIO 1909 AVVERSO DECISIONI MERITO GARE LEONZIO-TRACASTAGNI DEL 18.11.2007 E VILLAFRANCA TIRRENA-LEONZIO DEL 25.11.2007 (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 35 del 23.1.2008 – Campionato di Eccellenza). Letto il reclamo, visti gli atti sentito il difensore della Società reclamante, osserva: il ricorso della società Leonzio avverso le decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regione Sicilia di cui al CU n. 35 del 23 gennaio 2008 è infondato. Tali decisioni, distinte l’una dall’altra e relative ognuna a due diverse gare del campionato Eccellenza, avevano sanzionato la ricorrente con la punizione sportiva della perdita di entrambe le gare per la posizione irregolare del calciatore Licandri Sandro, il quale, in prestito dalla società Real Paternò alla società Belpasso, era stato trasferito a titolo definitivo da quest’ultima alla ricorrente. Deduce la società Leonzio che la società Belpasso poteva trasferire il calciatore Licandri Sandro in quanto il suo trasferimento dalla Real Paternò alla Belpasso datato 19 settembre 2007 era stato corretto da temporaneo a definitivo e che ciò risultava dal segno di correzione apposto sulla lista di trasferimento. Lamenta il ritardo con cui L’Ufficio Tesseramenti le aveva comunicato il rigetto del trasferimento, lasciando così insorgere nella ricorrente, per il tempo intercorso tra la data della lista di trasferimento a quella della comunicazione dell’Ufficio, durante il quale le gare in oggetto erano state disputate, il convincimento che il tesseramento del calciatore fosse stato ratificato. Ciò premesso, risulta dal foglio meccanografico dell’Ufficio Tesseramenti afferente la posizione del calciatore che questi, alla data del 20 settembre 2007, era in prestito alla società Belpasso; a ciò consegue che la società Belpasso non poteva trasferirlo. Dalla stesso foglio meccanografico risulta altresì che la società Real Paternò il 10 dicembre 2007 aveva svincolato il calciatore, a conferma che il calciatore apparteneva alla società Paternò e che di lui la società Belpasso non poteva disporre. P.Q.M. respinge il ricorso e dispone incamerarsi la tassa versata.
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