F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CDN del 29/04/08 (242) – RECLAMO DELLA SOCIETA’ US DIL. CASAL VELINO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA LEONI POSTIGLIONE-CASALVELINO DEL 24.2.2008 (Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Campania – C.U. n. 80 del 20.3.2008 – Campionato di 1^ Categoria).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 49/CDN del 29/04/08
(242) - RECLAMO DELLA SOCIETA’ US DIL. CASAL VELINO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA LEONI POSTIGLIONE-CASALVELINO DEL 24.2.2008
(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Campania - C.U. n. 80 del 20.3.2008 – Campionato di 1^ Categoria).
La società Casal Velino aveva proposto reclamo alla Commissione Disciplinare Territoriale Campania avverso la regolarità della gara I Leoni Postiglione – Casal Velino del 24 febbraio 2008 Campionato Prima Categoria per la partecipazione ad essa di un calciatore della società antagonista (Bonavoglia Lorenzo) in corso di squalifica. Deduceva la reclamante che la squalifica del calciatore non era stata scontata né nella gara immediatamente successiva alla sanzione, che non era stata disputata per rinuncia della squadra avversaria, né nelle gare successive. Precisava che, in seguito alla rinuncia di cui sopra, quella società, rinunciataria per la quarta volta, era stata esclusa dal campionato e che tutte le gare sino a quel momento disputate non avevano valore ai fini della classifica. Il provvedimento, maturato nel corso del girone d’andata, era stato deliberato dal Giudice Sportivo con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 58 del 17 gennaio 2008. La CD Territoriale respingeva il reclamo, motivando che il calciatore aveva scontato la squalifica in quanto non aveva partecipato alla gara del 16 dicembre 2007, la quale, ancorché non disputata per assenza della squadra avversaria, non poteva essere ricondotta nella fattispecie dell’art. 22 comma quarto CGS afferente l’annullamento successivo della gara da parte degli Organi di Giustizia Sportiva. Ricorre la società Casal Velino, chiedendo la revoca della decisione per gli stessi motivi dedotti nel precedente grado di giudizio. Il ricorso è fondato. Ai sensi dell’art. 53 comma terzo NOIF, l’esclusione dal campionato di una società durante il girone d’andata comporta che tutte le gare in precedenza disputate dalla esclusa non hanno valore ai fini della classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati di tali gare. Essendo questo il caso che qui interessa, il calciatore Bonavoglia Lorenzo non aveva scontato la squalifica né nella gara del 16 dicembre 2007 (che era quella che non aveva avuto un risultato valido per la classifica), né nelle gare successive, per cui egli nella gara oggetto del ricorso era ancora sanzionato e si trovava pertanto in posizione irregolare. P.Q.M. accoglie il ricorso; ed infligge alla società I Leoni Postiglione la perdita per 0 – 3 della gara I Leoni Postiglione – Casal Velino del 24 febbraio 2008 Campionato Prima Categoria Regione Campania. Dispone la restituzione della tassa versata.
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