F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CDN del 29/04/08 (243) – RECLAMO DELLA SOCIETA’ US CALCIO MONTENERO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA CALCIO MONTENERO-ATLETICO TRIVENTO DEL 24.2.2008 (Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Molise – C.U. n. 97 del 27.3.2008 – Campionato di Eccellenza).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CDN del 29/04/08 (243) - RECLAMO DELLA SOCIETA’ US CALCIO MONTENERO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA CALCIO MONTENERO-ATLETICO TRIVENTO DEL 24.2.2008 (Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Molise - C.U. n. 97 del 27.3.2008 – Campionato di Eccellenza). La società calcio Montenero proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare Territoriale Molise avverso la regolarità della gara Calcio Montenero – Atletico Trivento del 24 febbraio 2008 Campionato Eccellenza, perché nella stessa era stato impiegato il calciatore Antonio Corradino, che, essendo iscritto nell’Albo Allenatori e non potendo tesserarsi come calciatore, non aveva titolo di partecipare alla gara. La C.D.T. con decisione del 27 marzo 2008 rigettava il reclamo. Ricorre la società Montenero per la revoca di tale decisione, deducendo gli stessi motivi esposti in primo grado e citando a sostegno la decisione 13 dicembre 2007 di questa Commissione. Il ricorso è infondato. Risulta dagli atti che il calciatore di cui trattasi, ancorché iscritto nell’Albo Allenatori, di fatto non svolgeva la conseguente attività, sicchè egli poteva richiedere il tesseramento quale calciatore dilettante giusto l’art. 40 comma secondo NOIF. La sua partecipazione alla gara in oggetto era stata pertanto del tutto regolare. Non sussiste contraddittorietà tra la presente decisione e quella richiamata dalla ricorrente, trattandosi di diversa fattispecie afferente il caso di un tesserato che, nel mentre svolgeva l’attività di allenatore per una società, era nel contempo tesserato quale calciatore per altra società, così incorrendo nel divieto deducibile a contrario dal medesimo art. 40 comma secondo cit. P.Q.M. respinge il ricorso e dispone l’addebito della tassa non versata.
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