F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CDN del 29/04/08 (247) – RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIS TERRACINA AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA VIRTUS LATINA-VIS TERRACINA DEL 2.3.2008 (Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lazio – C.U. n. 129 del 3.4.2008 – Campionato di Promozione).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 49/CDN del 29/04/08
(247) - RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIS TERRACINA AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA VIRTUS LATINA-VIS TERRACINA DEL 2.3.2008
(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lazio - C.U. n. 129 del 3.4.2008 – Campionato di Promozione).
La società Vis Terracina inoltrava reclamo alla Commissione Disciplinare Territoriale Lazio avverso la regolarità della gara Virus Latina Calcio – Vis Terracina del 2 marzo 2008 Campionato Promozione, deducendo che alla stessa avevano preso parte quattro calciatori (Di Magno Giampaolo, Facci Mauro, Luceri Sandro, Cacciapuoti Marco), che, essendo iscritti nell’Albo del Settore Tecnico come allenatori, non potevano essere tesserati quali calciatori per la società Virtus Latina in quanto non risultavano tesserati come tecnici per la stessa società. Per cui tali calciatori non avevano titolo di partecipare alla gara, stante la mancata osservanza degli degli artt. 38 e 40 comma secondo N.O.I.F., nonché degli artt. 17, 18, 31, 33 e 34 Regolamento del Settore Tecnico. La C.D.T., con decisione pubblicata il 3 aprile 2008, respingeva il reclamo, motivando che i calciatori di cui si trattava, iscritti nell’Albo del Settore Tecnico, non risultava no tuttavia tesserati come tecnici per alcuna società, sicchè potevano tesserarsi come calciatori, la cui partecipazione alla gara in oggetto era pertanto del tutto regolare. Ricorre la società Vis Terracina, riproponendo gli stessi motivi del reclamo ed aggiungendo che questa Commissione, giudicando su caso analogo, aveva deciso in modo conforme alle ragioni della ricorrente. Il ricorso è infondato. La C.D.T. ha motivato che, dalla correlazione degli artt. 40 N.O.I.F. e 34 del Regolamento del Settore Tecnico, si evince che gli allenatori dilettanti possono tesserarsi come calciatori o per le società presso le quali svolgono attività di tecnici ovvero per qualsiasi società nel caso in cui l’attività di tecnico non sia di fatto svolta. E poiché i quattro calciatori di cui sopra non avevano contratto alcun rapporto quali tecnici, essi potevano tesserarsi come calciatori, per cui la loro partecipazione alla gara in oggetto era regolare. Tale decisione, che va confermata, non contrasta con quella di questa Commissione, richiamata dalla ricorrente, che aveva ad oggetto il diverso caso di un tesserato che, iscritto nell’Albo Allenatori, svolgeva attività di tecnico per una società e, nel contempo, risultava tesserato quale calciatore per altra società, così che, giusto il disposto dell’art. 40 comma secondo N.O.I.F., la sua partecipazione alla gara reclamata era del tutto irregolare. P.Q.M. respinge il ricorso e dispone l’addebito della tassa non versata.
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