F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CDN del 29/04/08 (248) – RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD VIRTUS M. SANTANGIOLESE AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA VIRTUS M. SANTANGIOLESE-VASTOGIRARDI DEL 30.3.2008 (Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Molise – C.U. n. 101 del 10.4.2008 – Campionato di Promozione).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CDN del 29/04/08 (248) - RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD VIRTUS M. SANTANGIOLESE AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA VIRTUS M. SANTANGIOLESE-VASTOGIRARDI DEL 30.3.2008 (Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Molise - C.U. n. 101 del 10.4.2008 – Campionato di Promozione). La società Vastogirardi aveva chiesto che la Commissione Disciplinare Territoriale Molise comminasse alla società Santangiolese la punizione sportiva della perdita della gara Virus M. Santangiolese – Vastogirardi del 30 marzo 2008 Campionato Promozione per la partecipazione ad essa di un calciatore (Matera Carmine) in corso di squalifica. La CD Territoriale il 10 aprile 2008 accoglieva il reclamo e decideva come da domanda. Ricorre la società Santangiolese e chiede la revoca della decisione per erronea interpretazione dell’art. 17 comma terzo C.G.S. in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado. Il ricorso è per altri versi fondato. Occorre premettere che la gara immediatamente successiva alla squalifica del calciatore, fissata per il 16 marzo 2008 e nella quale la squalifica si sarebbe dovuta scontare, era stata annullata per l’esclusione dal campionato della società antagonista della ricorrente. Poiché l’esclusione era avvenuta durante il girone di ritorno, ai sensi dell’art. 53 comma quarto NOIF la gara non disputata era da considerarsi perduta con il punteggio di 0 – 3 ed aveva avuto un risultato valido ai fini della classifica. Il calciatore, non essendo stato inserito tra i partecipanti a tale gara ed avendo scontato la squalifica ai sensi dell’art. 22 comma quarto CGS, aveva titolo di partecipare alla successiva gara del 30 marzo 2008, oggetto del ricorso. P.Q.M. accoglie il ricorso, e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata, con tutte le conseguenze in relazione alla omologazione della gara. Dispone la restituzione della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it