F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CDN del 29/04/08 (259) – RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD SETTEVILLE CASE ROSSE AVVERSO SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010 INFLITTA AL MASSAGGIATORE ANDREI ANNIBALDI (Delibera G.S. C.U. n. 132 del 13.3.2008 e delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lazio C.U. n. 132 del 10.4.2008 – Campionato Allievi Provinciali).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CDN del 29/04/08 (259) - RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD SETTEVILLE CASE ROSSE AVVERSO SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010 INFLITTA AL MASSAGGIATORE ANDREI ANNIBALDI (Delibera G.S. C.U. n. 132 del 13.3.2008 e delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lazio C.U. n. 132 del 10.4.2008 – Campionato Allievi Provinciali). Visti gli atti; letto il ricorso; considerato che la Società ASD Setteville Case Rosse ricorre avverso la decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il CR Lazio che ha accolto il ricorso della stessa avverso la squalifica del massaggiatore Andrea Annibaldi, inizialmente inflitta dal Giudice Sportivo, riducendola dal 31.12.2011 al 31.12.2010; considerato che, avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali, è possibile proporre ricorso esclusivamente alle Commissioni disciplinari territoriali essendo previsti, ai sensi dell’art. 44 CGS, soltanto due gradi di giudizio per le infrazioni che riguardano l’attività agonistica, mentre la Commissione disciplinare nazionale è competente a decidere i ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali unicamente nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e in quelli aventi ad oggetto la posizione irregolare dei calciatori; considerato che nel caso in questione, si sono esauriti i due gradi del giudizio previsti dal citato art. 44 CGS, e pertanto il ricorso è inammissibile; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e dispone l’addebito della tassa non versata.
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