F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CDN del 29/04/08 (253) – RECLAMO DEL CALCIATORE MANUEL VESCOVI AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA FINO AL 24.2.2011 (Delibera G.S. C.U. n. 34 del 27.2.2008 e delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Emilia Romagna C.U. n. 36 del 12.3.2008 – Campionato 1^ Categoria).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 49/CDN del 29/04/08
(253) - RECLAMO DEL CALCIATORE MANUEL VESCOVI AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA FINO AL 24.2.2011
(Delibera G.S. C.U. n. 34 del 27.2.2008 e delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Emilia Romagna C.U. n. 36 del 12.3.2008 – Campionato 1^ Categoria).
Visti gli atti; letto il ricorso; considerato che il calciatore Manuel Vescovi ricorre avverso la decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il CR Emilia Romagna che ha respinto il ricorso della Società Pol. Sabbionese avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul CU. n. 34 del 27.2.2008 che aveva inflitto allo stesso la squalifica fino al 24.2.2011; considerato che, avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali è possibile proporre ricorso esclusivamente alle Commissioni disciplinari territoriali essendo previsti, ai sensi dell’art. 44 CGS, soltanto due gradi di giudizio per le infrazioni che riguardano l’attività agonistica, mentre la Commissione disciplinare nazionale è competente a decidere i ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali unicamente nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e in quelli aventi ad oggetto la posizione irregolare dei calciatori; considerato che nel caso in questione, si sono esauriti i due gradi del giudizio previsti dal citato art. 44 CGS, e pertanto il ricorso è inammissibile; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e dispone l’incameramento della tassa versata.
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