F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 12/CDN del 31.07.2008
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 12/CDN del 31.07.2008
(302) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: Marco BALLOTTA
(all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl, attualmente tesserato
SS Lazio SpA), Paulo Vitor BARRETO DE SOUZA (tesserato Treviso Football Club
1993 Srl), Daniele BELLOTTO (all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club
1993 Srl, attualmente tesserato US Sestri Levante), Emiliano BETTI (all’epoca dei
fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl, attualmente svincolato), Massimo
CARRERA MASSIMO (all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl,
attualmente tesserato US Pro Vercelli Calcio Srl), Andrea CAPONE (all’epoca dei
fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl, attualmente tesserato Vicenza Calcio
SpA), Luis Fernando CENTI (all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993
Srl, attualmente tesserato Ascoli Calcio 1898 SpA), Roberto CHIAPPARA (all’epoca
dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl, attualmente tesserato Novara
Calcio SpA), Roberto CORTELLINI (all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football
Club 1993 Srl, attualmente tesserato AC Cesena SpA), Marcello COTTAFAVA
(all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl, attualmente tesserato
US Lecce SpA), Antonino D’AGOSTINO (tesserato Treviso Football Club 1993 Srl),
Stefano DELL’ACQUA (all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl,
attualmente tesserato in prestito US Grosseto FC Srl), Fabio DI VENANZIO
(all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl, attualmente tesserato
Calcio Padova SpA), Giovanni FIETTA (all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football
Club 1993 Srl, attualmente tesserato US Cremonese SpA), Francesco GALEOTO
(all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl, attualmente tesserato
FC Messina Peloro Srl), Fabio GALLO (all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football
Club 1993 Srl, attualmente tesserato Novara Calcio SpA), Mavillo GHELLER
(all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl, attualmente tesserato
Novara Calcio SpA), Riccardo GISSI (tesserato Treviso Football Club 1993 Srl),
Daniele LORENZINI (all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl,
attualmente svincolato), Giovanni MARCHESE (all’epoca dei fatti tesserato Treviso
Football Club 1993 Srl, attualmente tesserato in prestito AS Bari SpA), Francesco
PARRAVICINI (all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl,
attualmente tesserato Parma FC SpA), Riccardo PAGLIUCHI (all’epoca dei fatti
tesserato Treviso Football Club 1993 Srl, attualmente tesserato US Marentinese),
Reginaldo FERREIRA DA SILVA (all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club
1993 Srl, attualmente tesserato Parma FC SpA), Marco ZANINELLI (all’epoca dei fatti
tesserato Treviso Football Club 1993 Srl, attualmente tesserato in prestito Spezia
Calcio 1906 Srl), Davide ZOMER (all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club
1993 Srl, attualmente tesserato AC Lumezzane SpA), Alessandro ZOPPETTI
(all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993 Srl, attualmente tesserato
Pisa Calcio SpA), Ettore SETTEN (nella qualità di Presidente e legale rappresentante
del Treviso FC 1993 Srl), Pasquale DI STANISLAO (nella qualità di Presidente e
legale rappresentante pro-tempore della SS LANCIANO Srl oggi SS Virtus Lanciano
1924 Srl) e della Società TREVISO FC 1993 Srl e SS LANCIANO Srl oggi SS VIRTUS
LANCIANO 1924 Srl (nota n. 6119/97pf07-08/SP/blp del 27.6.2008)
Con atto del 27.6.08 il Procuratore federale ha deferito al giudizio di questa Commissione:
1) BALLOTTA MARCO, all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, S.r.l., al
momento del deferimento tesserato S.S . Lazio SpA;
2) BARRETO DE SOUZA PAULO VITOR, all’epoca dei fatti e al momento del deferimento
tesserato Treviso Football Club 1993, Srl;
3) BELLOTTO DANIELE, all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, S.r.l., al
momento del deferimento tesserato US Sestri Levante;
4) BETTI EMILIANO, all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, Srl, al
momento del deferimento svincolato;
5) CARRERA MASSIMO, all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, Srl, al
momento del deferimento tesserato U.S. Pro Vercelli Calcio S.r.l.;
6) CAPONE ANDREA, all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, Srl, al
momento del deferimento tesserato Vicenza Calcio SpA;
7) CENTI LUIS FERNANDO, all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, S.r.l.,
al momento del deferimento tesserato Ascoli Calcio 1898 SpA;
8) CHIAPPARA ROBERTO, all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, Srl, al
momento del deferimento tesserato Novara Calcio SpA;
9) CORTELLINI ROBERTO, all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, Srl, al
momento del deferimento tesserato AC Cesena SpA;
10) COTTAFAVA MARCELLO, all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993,
S.r.l., al momento del deferimento tesserato US Lecce SpA;
11) D’AGOSTINO ANTONINO, all’epoca dei fatti e al momento del deferimento tesserato
Treviso Football Club 1993, Srl;
12) DELL’ACQUA STEFANO, all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, Srl,
al momento del deferimento tesserato in prestito US Grosseto FC Srl;
13) DI VENANZIO FABIO, all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, Srl, al
momento del deferimento tesserato Calcio Padova SpA;
14) FIETTA GIOVANNI, all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, Srl, al
momento del deferimento tesserato US Cremonese SpA;
15) GALEOTO FRANCESCO, all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993,
S.r.l., al momento del deferimento tesserato F.C. Messina Peloro SpA.;
16) GALLO FABIO, all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, S.r.l., al
momento del deferimento tesserato Novara Calcio SpA;
17) GHELLER MAVILLO, all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, Srl, al
momento del deferimento tesserato Novara Calcio SpA;
18) GISSI RICCARDO, all’epoca dei fatti e al momento del deferimento tesserato Treviso
Football Club 1993, Srl;
19) LORENZINI DANIELE, all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, Srl, al
momento del deferimento svincolato;
20) MARCHESE GIOVANNI, all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, Srl,
al momento del deferimento tesserato in prestito AS Bari SpA;
21) PARRAVICINI FRANCESCO, all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993,
S.r.l., al momento del deferimento tesserato Parma FC SpA;
22) PAGLIUCHI RICCARDO, all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993,
S.r.l., al momento del deferimento tesserato US Marentinese;
23) FERREIRA DA SILVA REGINALDO, all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club
1993, S.r.l., al momento del deferimento tesserato Parma FC SpA;
24) ZANINELLI MARCO, all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, S.r.l., al
momento del deferimento tesserato in prestito Spezia Calcio 1906 Srl;
25) ZOMER DAVIDE, all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993, S.r.l., al
momento del deferimento tesserato A.C. Lumezzane SpA;
26) ZOPPETTI ALESSANDRO, all’epoca dei fatti tesserato Treviso Football Club 1993,
S.r.l., al momento del deferimento tesserato Pisa Calcio SpA.
per violazione dell’art. 94, comma 2, ultima parte delle NOIF
27) Il sig. Ettore SETTEN, nella qualità di Presidente e legale rappresentante del Treviso
FC 1993 srl;
per violazione degli artt.1 comma 1 e 10 commi 2 e 3 CGS e per violazione dell’art.30
comma 2 dello Statuto Federale in relazione all’art. 15 CGS
28) Il sig. Pasquale DI STANISLAO, nella qualità di Presidente e legale rappresentante
pro-tempore della SS LANCIANO Srl;
per violazione degli artt.1 comma 1 e 10 commi 2 e 3 CGS
29) la società TREVISO FC 1993 srl;
a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS anche con
riferimento all’art. 15 CGS
30) la società S.S. LANCIANO Srl;
a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1
Esaminate le memorie difensive depositate in giudizio da tutti i deferiti ad eccezione della
S.S. Lanciano Srl
Alla odierna udienza ascoltati i difensori del Treviso FC 1993 srl, del Setten e dei calciatori
ed il rappresentante della Procura federale il quale, preso atto della copia della relata della
notificazione del decreto ingiuntivo eseguita nei confronti del Treviso FC 1993 S.r.l. da
parte dei calciatori e dunque della inesistenza del fatto contestato, ha concluso per il
proscioglimento dei calciatori deferiti indicati dal n. 1 al n. 26 dell’atto di deferimento. Per
quanto attiene agli altri soggetti deferiti il rappresentante della Procura ha invece concluso
per l’affermazione di responsabilità degli stessi con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
Ettore Setten: inibizione per anni 1 e ammenda di euro 20.000,00
Treviso F.C. 1993 srl: penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica da scontarsi nella
stagione sportiva 2008/2009
Pasquale Di Stanislao: inibizione per mesi 3
S.S. Lanciano srl: ammenda di euro 5.000,00
In ordine alle posizioni dei calciatori deferiti dal n.1 al n.26 si osserva quanto segue.
Secondo l’originario impianto accusatorio della Procura i deferiti, componenti la rosa della
prima squadra del Treviso F.C. 1993 S.r.l., a seguito dell’accordo stipulato in data 1° aprile
2005, in forma di scrittura privata non autenticata e non sugli appositi moduli predisposti
dalla L.N.P., in epoca successiva e non depositato entro il termine perentorio del
31.12.2004, relativo alla corresponsione di un premio collettivo di importo proporzionale
per l’ipotesi di promozione diretta e/o promozione in serie A al termine della stagione
sportiva 2004/2005, tra il presidente del Treviso F.C. S.r.l. Ettore Setten e i calciatori
Marco Ballotta, Daniele Bellotto, Massimo Carrera, Roberto Chiappara, Francesco
Galeoto e Fabio Gallo, somma poi non corrisposta e oggetto di ricorso per decreto
ingiuntivo al Tribunale di Treviso - Sezione Lavoro, omettevano di comunicare l’anzidetta
iniziativa giudiziaria alla Lega di appartenenza.
I calciatori deferiti dall’n.1 al n.26 hanno contestato il capo di incolpazione assumendo di
avere notificato alla Lega Nazionale Professionisti, tramite l’Ufficiale Giudiziario presso il
Tribunale di Treviso, conformemente a quanto previsto dall’art. 94, comma 2, NOIF, il
decreto ingiuntivo emesso su loro richiesta dal Giudice del Lavoro di Treviso e di non
essere, pertanto, incorsi in alcuna violazione.
A riprova di tanto hanno prodotto copia della relata e della cartolina di ricevimento
n.76187152417 riferita all’A.G. n. 76232449689-9, da cui risulta la richiesta di notificazione
in data 30.11.07 e il suo perfezionamento in data 5.12.07.
Ritengono, gli incolpati, che la notificazione del ricorso a mezzo dell’Ufficiale Giudiziario
realizzi la formalità richiesta dal citato art. 94, II comma, NOIF, il quale, a loro dire, si
riferisce espressamente all’obbligo di “notificare” l’iniziativa giudiziaria e non già a quello di
“comunicare” la stessa, come erroneamente ritenuto dalla Procura nel capo di
incolpazione.
Concludono, quindi, per il loro proscioglimento; con vittoria di spese, diritti e onorari del
giudizio.
Ritiene, questa Commissione, che nella fattispecie non si sia verificata alcuna violazione e
che tutti i deferiti dal n.1 al n.26 del capo di incolpazione vadano prosciolti.
Stabilisce, l’art. 94, II comma, ultima parte delle NOIF, che “il tesserato deve, comunque,
notificare per conoscenza ogni sua iniziativa in tal senso alla Lega di competenza”, dove
per “iniziativa in tal senso” è inteso il ricorso alla autorità giudiziaria ordinaria.
Contestualmente alla richiesta di notificazione nei confronti della società i deferiti hanno
richiesto la notificazione anche nei confronti della Lega Nazionale Professionisti.
La intrapresa iniziativa, dunque, è stata notificata anche alla Lega di appartenenza nel
momento stesso in cui si è verificata la pendenza della lite nei confronti della società
ingiunta, vale a dire nel momento in cui la iniziativa giudiziaria si è avuta per intrapresa nei
confronti della società, in tal modo risultando soddisfatto l’obbligo di informativa posto a
carico dei tesserati dalla più volte citata norma.
In conclusione ritiene questa Commissione che debba essere accolta la richiesta di
proscioglimento dei calciatori per insussistenza della violazione contestata.
Hanno poi chiesto, i deferiti, con la citata memoria difensiva, la liquidazione in proprio
favore delle spese del procedimento.
La richiesta non può essere accolta e va respinta.
L’art.33, comma 14, CGS, prevede che l’Organo decidente possa liquidare le spese del
procedimento e gli accessori ponendoli a carico della parte soccombente; trattasi, però, di
norma non applicabile alla fattispecie in esame.
L’art. 33 del CGS, infatti, si riferisce alle ipotesi di “Reclami di parte e ricorsi di Organi
federali”, laddove trattasi, nel caso de quo, di azione disciplinare promossa su deferimento
della Procura federale, vale a dire di Organo della Giustizia Sportiva previsto dall’art. 34,
comma 4, lett. f) dello Statuto federale, cui il successivo comma 15 attribuisce le funzioni
inquirenti e requirenti previste e disciplinate dal CGS.
Concluso l’esame delle posizioni dei 26 calciatori deferiti, possono quindi valutarsi i capi di
imputazione relativi ai Presidenti Ettore Setten e Pasquale Di Stanislao e delle Società
Treviso FC 1993 srl e SS Lanciano srl.
Il Presidente del Treviso FC 1993 srl Ettore Setten è stato deferito per violazione
dell’art.1,comma 1 e dell’art.10, commi 2 e 3 CGS per avere stipulato un accordo con il
Presidente della S.S. Lanciano srl Pasquale Di Stanislao relativo al trasferimento del
giocatore Fonjock Divine, successivamente risolto, con previsione di premio in
valorizzazione, in difetto delle formalità prescritte dagli artt. 95,101,103 bis NOIF e quindi
in violazione della normativa federale. Il Presidente Setten è stato altresì deferito per
violazione dell’art.30 comma 2 dello Statuto Federale in relazione all’art.15 CGS per aver
proposto denuncia-querela nei confronti del sig. Pasquale Di Stanislao per il reato di
appropriazione indebita (relativo alla somma di euro 30.000,00 pattuito quale premio di
valorizzazione) così eludendo il vincolo di giustizia ed in ogni caso per non aver richiesto
ed ottenuto l’autorizzazione del Consiglio Federale.
Sulla prima parte del deferimento non sembrano sussistere dubbi, nonostante la difesa del
Di Stanislao si arrocchi su posizioni formalistiche che, peraltro, si contraddicono
clamorosamente. Che un accordo venne raggiunto tra i due presidenti Setten e Di
Stanislao è certo ed il fatto che la somma di euro 30.000,00 non venne corrisposta
direttamente dal Setten al Di Stanislao ma da terza persona (tale Mario Turi) poco conta
visto che proprio per riavere detta somma il Setten propose denuncia-querela per il reato
di appropriazione indebita nei confronti del Presidente del Lanciano. Ove effettivamente,
come sostiene in modo anacronistico la difesa del Di Stanislao, il Turi , “amico comune di
Setten” si fosse limitato a prestare la somma in questione a titolo personale al Di Stanislao
non si capirebbe a quale titolo il Presidente Setten avrebbe attivato la propria azione
penale.
Rilevato, inoltre, che la stipulazione dell’accordo economico tra società con la previsione di
un premio di valorizzazione avrebbe dovuto essere formalizzato con atto scritto redatto su
apposito modulo predisposto dalla Lega di competenza (ai sensi degli artt. 95 e 103 bis
NOIF) e che il premio avrebbe dovuto essere corrisposto sempre per il tramite della Lega
di competenza ai sensi dell’art,101 NOIF e che pertanto gli accordi e le modalità di
versamento del premio di valorizzazione, in violazione delle suddette disposizioni ( al
contrario di quanto sostenuto dalle difese dei deferiti che assumono la legittimità degli
accordi intervenuti), sono nulli ed inefficaci ed idonei a concretizzare ipotesi di
responsabilità disciplinare ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 comma 1 e 10
commi 2 e 3 CGS.
Sulla seconda parte del deferimento si impongono una serie di considerazioni in diritto.
L’art. 27 dello Statuto Federale vigente all’epoca dei fatti (la cui formulazione è stata poi
trasfusa nell’art. 30 dello Statuto Federale attualmente in vigore) dispone, al comma 2, che
i tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono
attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per
l’ordinamento federale, “in ragione della loro appartenenza all’ordinamento settoriale
sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la
piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla F.I.G.C., dai suoi
organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento
dell’attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed
economico”.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce poi che “il Consiglio Federale, per gravi ragioni
di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di
giustizia”. Aggiunge, infine, il comma 4 che: “ogni comportamento contrastante con gli
obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque rivolto ad eludere il vincolo di
giustizia comporta l’irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali”.
L’art. 15 del Codice di Giustizia Sportiva concernente “violazione della clausola
compromissoria”, a sua volta, stabilisce le sanzioni per le violazioni dell’art. 30 dello
Statuto Federale.
Come già chiarito in altri casi analoghi la clausola compromissoria “non impedisce al
tesserato l’esercizio dei propri diritti costituzionalmente garantiti, ma comporta, in caso di
sua violazione, esclusivamente la sottoposizione ad un procedimento disciplinare”,
spettando all’ordinamento sportivo la regolamentazione dei rapporti interni tra gli affiliati.
Ed invero, l’ordinamento federale, costituito dall’insieme organico di regole, di carattere
tecnico, disciplinare ed economico che disciplina i rapporti tra gli affiliati alla Federazione,
vincola tutti i soggetti che ad esso hanno volontariamente aderito a risolvere le
controversie che li concernono “attinenti a materie riconducibili allo svolgimento dell’attività
federale”, soltanto nell’ambito di tale ordinamento, salvo casi “di grave opportunità”, e ha
stabilito a tutela di tale regola, fondamentale per la sua autonomia, tutto un sistema di
sanzioni disciplinari con validità ed efficacia all’interno dello stesso ambito federale.
Nel suo contenuto l’art. 15 in esame stabilisce sanzioni sia a carico di chi non accetta, e
impugna davanti agli organi di giustizia statale, senza l’autorizzazione del Consiglio
Federale, un provvedimento (“un qualsiasi provvedimento”) già adottato da un organo
federale nelle materie riconducibili allo svolgimento dell’attività federale, sia a carico di chi,
senza avere ottenuto l’autorizzazione del Consiglio Federale, promuove davanti agli organi
giurisdizionali statali “le vertenze nelle materie riconducibili all’attività federale di carattere
tecnico, disciplinare ed economico”.
Appare evidente come la materia oggetto della querela proposta dal Presidente Setten sia
certamente attinente all’ordinamento sportivo calcistico giacché attiene alla
“appropriazione indebita” di somma che era stata consegnata a titolo di “premio di
valorizzazione” di un giocatore e poi non restituita all’atto della risoluzione del contratto.
Accertato dunque che la questione su cui si controverte rientra nell’ambito del vincolo di
giustizia, appare evidente come il Presidente Setten abbia violato due volte la normativa in
esame, la prima attivandosi in sede penale e la seconda non avendo rivolto alcuna
comunicazione alla Lega di competenza.
Ne’ possono essere accolte le deduzioni difensive dirette ad affermare la sussistenza di
una condizione psicologica di buona fede o la esistenza di un errore scusabile.
Per la buona fede andrà valutata la circosta nza che il Presidente Setten si è attivato in
sede penale senza prendere in considerazione la possibilità di attivarsi nelle competenti
sedi federali e comunque senza dare notizia della propria iniziativa alla FIGC.
Per l’errore scusabile varrà l’indirizzo univoco di dottrina e giurisprudenza che esclude
l’applicazione di tale istituto per i casi di violazione di norme vigenti di chiara
interpretazione.
Attesa la responsabilità del Presidente Setten per le imputazioni ascritte appare equa la
sanzione della inibizione per anni 1 (uno) richiesta dalla Procura federale oltre ad una
ammenda che può essere indicata nella misura di 15.000,00 euro. Conseguentemente va
irrogata la sanzione a carico del Treviso 1993 srl della penalizzazione di punti 3 (tre) in
classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2008/2009 e di un’ammenda di euro
15.000,00.
Per quanto riguarda il Presidente Pasquale Di Stanislao, verificata la inverosimiglianza
della versione dei fatti come rappresentata dalla difesa di quest’ultimo che contrasta con
gli altri elementi acquisiti al giudizio ed in particolare con le credibili dichiarazioni
confessorie del Setten e ritenuto che i comportamenti oggetto del deferimento risultano
comprovati in atti, appare equa la sanzione richiesta dalla Procura Federale della
inibizione per mesi 3 (tre).
In ordine alla S.S. Lanciano srl va rilevato che detta Società è fallita e che la FIGC, con
comunicato ufficiale n.117/A del 25 giugno 2008 ha revocato l’affiliazione della S.S.
Lanciano srl ed ha affiliato la S.S. Virtus Lanciano 1924 srl, mantenendo in capo alla
stessa i diritti derivanti dalla anzianità di affiliazione della società fallita.
Il deferimento della Procura Federale,intervenuto nei confronti della S.S. Lanciano srl in
data 27 giugno 2008 è stato dunque emesso nei confronti di soggetto inesistente ai fini
federali e dunque deve dichiararsi il non luogo a provvedere nei confronti di detta Società,
P.Q.M.
Dichiara il proscioglimento dei calciatori:
Ballotta Marco; Barreto De Souza Paulo Vitor; Bellotto Daniele; Betti Emiliano; Carrera
Massimo; Capone Andrea; Centi Luis Fernando; Chiappara Roberto; Cortellini Roberto;
Cottafava Marcello; D’agostino Antonino; Dell’acqua Stefano; Di Venanzio Fabio; Fietta
Giovanni; Galeoto Francesco; Gallo Fabio; Gheller Mavillo; Gissi Riccardo; Lorenzini
Daniele; Marchese Giovanni; Parravicini Francesco; Pagliuchi Riccardo; Ferreira Da Silva
Reginaldo; Zaninelli Marco; Zomer Davide E Zoppetti Alessandro.
Irroga le sanzioni della inibizione per anni 1 (uno) e della ammenda di euro 15.000,00 a
carico del Presidente Ettore Setten.
Irroga nei confronti del Treviso FC 1993 srl la sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre)
in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2008/2009.
Irroga la sanzione della inibizione per mesi 3 (tre) a carico del Presidente Pasquale Di
Stanislao.
Dichiara il non luogo a procedere nei confronti della S.S. Lanciano srl.