F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 14/CDN del 07.08.2008 (19) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE POSTIGLIONE (Presidente Soc. Potenza Sport Club Srl), PASQUALE GIUZIO (all’epoca dei fatti dirigente con potere di firma Soc. Potenza Sport Club Srl), PASQUALE ARLEO (all’epoca dei fatti allenatore Soc. Potenza Sport Club Srl), CIRO DE CESARE (calciatore Soc. Potenza Sport Club Srl), ANDREA CAMMAROTA (calciatore Soc. Potenza Sport Club Srl), LUIGI CUOMO (calciatore Soc. Potenza Sport Club Srl) E DELLE SOCIETA’ POTENZA SPORT CLUB Srl E SALERNITANA CALCIO 1919 SpA (nota n. 448/1173 pf07-08/SP/ma del 24.7.2008).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 14/CDN del 07.08.2008 (19) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE POSTIGLIONE (Presidente Soc. Potenza Sport Club Srl), PASQUALE GIUZIO (all’epoca dei fatti dirigente con potere di firma Soc. Potenza Sport Club Srl), PASQUALE ARLEO (all’epoca dei fatti allenatore Soc. Potenza Sport Club Srl), CIRO DE CESARE (calciatore Soc. Potenza Sport Club Srl), ANDREA CAMMAROTA (calciatore Soc. Potenza Sport Club Srl), LUIGI CUOMO (calciatore Soc. Potenza Sport Club Srl) E DELLE SOCIETA’ POTENZA SPORT CLUB Srl E SALERNITANA CALCIO 1919 SpA (nota n. 448/1173 pf07-08/SP/ma del 24.7.2008). Con atto in data 24.7.2008 la Procura Federale deferiva alla scrivente Commissione: 1) Postiglione Giuseppe, Presidente della Società Potenza Sport Club: a) per violazione dell'art. 7, commi 1 e 6, del CGS per avere posto in essere condotte dirette ad alterare il regolare svolgimento ed il risultato della gara Potenza-Salernitana del 20.4.2008, assicurando alla Salernitana un vantaggio in classifica; con l'aggravante dell'effettiva alterazione e del conseguimento del vantaggio; b) per violazione dell'art. 1, comma 1, CGS per aver tenuto nella vicenda un comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità, in riferimento all'atteggiamento tenuto in fase di audizione innanzi agli organi inquirenti della Procura (mancata collaborazione, contraddittorietà delle affermazioni). A dire della Procura il deferito avrebbe immotivatamente estromesso dalla formazione i tre migliori calciatori della squadra, motivato dalla loro condizione di ex della Salernitana, gettando l'intera squadra nel nervosismo per quanto successo, con successive dimissioni dell'allenatore Arleo e con indubbio vantaggio per la Salernitana. 2) Giuzio Pasquale all'epoca dei fatti dirigente con potere di firma del Potenza Sport Club: a) per violazione dell'art. 7, commi 1 e 6, del CGS per avere posto in essere condotte dirette ad alterare il regolare svolgimento ed il risultato della gara Potenza -Salernitana del 20.4.2008, assicurando alla Salernitana un vantaggio in classifica; con l'aggravante dell'effettiva alterazione e del conseguimento del vantaggio; b) per violazione dell'art. 1, comma 1, CGS per aver tenuto nella vicenda un comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità, in riferimento all'atteggiamento tenuto in fase di audizione innanzi agli organi inquirenti della Procura (mancata collaborazione, contraddittorietà delle affermazioni). 3) Arleo Pasquale all'epoca dei fatti allenatore del Potenza Sport Club: per violazione degli artt. 7, comma 7, e 1, comma 1, del CGS, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale circa il comportamento dagli altri posto in essere ed inteso ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Potenza-Salernitana del 20.04.2008, nonchè per violazione del principio di lealtà, correttezza e probità in riferimento all'atteggiamento tenuto in fase di audizione innanzi agli organi inquirenti della Procura (contraddittorietà delle affermazioni). 4) De Cesare Ciro calciatore del Potenza Sport Club: per violazione degli artt. 7, comma 7, e 1, comma 1, del CGS, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale circa il comportamento dagli altri posto in essere ed inteso ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Potenza - Salernitana del 20.04.2008, nonchè per violazione del principio di lealtà, correttezza e probità in riferimento all'atteggiamento tenuto in fase di audizione innanzi agli organi inquirenti della Procura (contraddittorietà delle affermazioni). 5) Cammarota Andrea calciatore del Potenza Sport Club: per violazione degli artt. 7, comma 7, e 1, comma 1, del CGS, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale circa il comportamento dagli altri posto in essere ed inteso ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Potenza-Salernitana del 20.04.2008, nonchè per violazione del principio di lealtà, correttezza e probità in riferimento all'atteggiamento tenuto in fase di audizione innanzi agli organi inquirenti della Procura (contraddittorietàdelle affermazioni). 6) Cuomo Luigi, calciatore del Potenza Sport Club: per violazione degli artt. 7, comma 7, e 1, comma 1, del CGS , per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale circa il comportamento dagli altri posto in essere ed inteso ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Potenza–Salernitana del 20.04.2008, nonchè per violazione del principio di lealtà, correttezza e probità in riferimento all'atteggiamento tenuto in fase di audizione innanzi agli organi inquirenti della Procura (contraddittorietà delle affermazioni). 7) La Società Potenza Sport Club: per violazione dell'art: 4, commi 1 e 2, del CGS a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, conseguente a quanto ascritto, nei punti che precedono, ai propri tesserati e legali rappresentanti, all'epoca dei fatti. 8) La Società Salernitana: per violazione dell'art. 4, comma 5, del CGS a titolo di responsabilità presunta, per la condotta tenuta dai tesserati del Potenza. Secondo la Procura Federale tutti gli elementi emergenti dall'attività istruttoria consentirebbero di identificare nel Presidente del Potenza, sig. Postiglione, il protagonista principale, con il Sig. Giuzio, di tutta un'attività finalizzata ad alterare il regolare svolgimento della gara del Campionato di Serie C1, girone B, del 20.04.2008 Potenza - Salernitana, nel senso di favorire la Salernitana. Tale attività illecita si sarebbe conclusa proprio con il conseguimento, da parte della Salernitana, della vittoria sul campo del Potenza, con evidente vantaggio ai fini della promozione nella Serie B con due giornate di anticipo rispetto al termine del Campionato. Secondo la Procura l'attività illecita del Postiglione e del Giuzio sarebbe dimostrata dagli elementi emergenti dall'attività istruttoria e, tra questi, in particolare la dichiarazione del calciatore De Cesare ed anche e soprattutto la circostanza relativa alle ingenti dazioni di denaro in contante nei giorni immediatamente successivi alla disputa della gara, in favore dei tre calciatori, esclusi dalla formazione della squadra Sempre secondo la Procura il Giuzio, che sarebbe di fatto il tuttofare del Presidente e la sua longa manus, sarebbe oggettivamente compartecipe dell'illecito sportivo posto in essere ed avrebbe agito in nome del Potenza Calcio, sia per iniziativa diretta, sia per aver supportato le iniziative del suo Presidente, che, peraltro, lo avrebbe raffigurato come persona di poco conto in seno alla società. Il Giuzio, in particolare, avrebbe convocato il De Cesare, il venerdì precedente la gara in questione, chiedendogli di simulare un infortunio nel corso dell’allenamento pomeridiano, proprio per poter giustificare la mancata partecipazione alla gara. Per ciò che concerne i tre calciatori del Potenza e l'allenatore, la Procura sostiene che gli stessi, essendo a conoscenza dell’esistenza di condotte illecite, abbiano omesso il doveroso obbligo di denuncia, previsto dall'art. 7, comma 7, del CGS. I deferiti, tra l’altro, avrebbero tenuto, in sede di audizione innanzi alla Procura, un comportamento in netto contrasto con la previsione normativa di cui all'art. 1 GGS. Dalle condotte ascrivibili a tutti i tesserati deferiti, scaturirebbe la responsabilità diretta ed oggettiva della Società Potenza Calcio, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS, mentre la responsabilità presunta della Salernitana deriverebbe dal fatto che la predetta Società sarebbe l’unico soggetto ad aver tratto vantaggio dall’illecito commesso da soggetti ad essa estranei. Sempre secondo la Procura, la Salernitana avrebbe conseguito, con la vittoria sul Potenza, un significativo vantaggio rispetto all'Ancona, ai fini della conquista della promozione; prima della gara del 20.04.2008 essa era in calo di rendimento, avendo collezionato tre pareggi e due vittorie (una delle quali contro la già retrocessa Martina); e prima della gara poteva contare solo su tre punti di vantaggio sull'Ancona, che avrebbe incontrato una squadra di bassa classifica in casa, mentre la Salernitana avrebbe comunque affrontato un impegno più difficile, appunto in trasferta contro il Potenza. Si difendono i deferiti , depositando memorie. La Salernitana, in via pregiudiziale, chiede l’espunzione dall’istruttoria del doc. 38 allegato dalla Procura Federale, in quanto non autografo perchè sottoscritto con mezzi meccanici da soggetto in ordine alla cui identificazione non sarebbero stati fatti accertamenti, né riscontri; afferma poi che nella specie non sussisterebbe la responsabilità presunta, in quanto vi sarebbe un serio e fondato dubbio sulla sua partecipazione all’illecito o sulla sua conoscenza dello stesso; in ogni caso la responsabilità presunta sarebbe superata laddove, come nella specie, la prova della partecipazione fosse insufficiente o contraddittoria e ciò indipendentemente dalla circostanza che la società abbia o meno tratto vantaggio dall’illecito. Afferma, inoltre, che in ogni caso mancherebbe il nesso diretto tra l’ipotetico illecito ed il comportamento della Salernitana. La difesa del Sig. Postiglione asserisce che il deferimento sarebbe destituito di ogni fondamento poiché le circostanze di fatto sarebbero frutto di carenza di indagini e fraintendimenti da parte della Procura Federale; si tratterebbe, in sostanza, di un teorema del tutto inverosimile, privo dei requisiti di chiarezza, precisione, completezza ed univocità, necessari per integrare la prova certa che consenta, oltre ogni ragionevole dubbio. Di ritenere integrato l’illecito contestato. Afferma poi l’insussistenza di contatti tra le due società, che, tra l’altro, avrebbero avuto, anche negli ultimi tempi, pessimi rapporti. Mancherebbe poi la prova del dolo, elemento costitutivo essenziale dell’ipotesi di illecito sportivo; in ogni caso la decisione di non schierare i tre calciatori sarebbe stata presa dal Presidente Postiglione a causa di condizionamenti esterni, dovuti alla pressione fatta dalla tifoseria locale avendo avuto sentore di una cena tra il calciatore De Napoli della Salernitana ed il De Cesare, con timore che quest’ultimo potesse essere stato condizionato ed indotto ad evitare di profondere nella gara l’impegno dovuto. Afferma poi che il Postiglione avrebbe avuto giustificazioni non solo ambientali, ma anche tecniche e psicologiche per mettere fuori dalla formazione i tre calciatori e che i pagamenti effettuati a favore degli stessi nei giorni successivi alla disputa della gara sarebbero dovuti a precise e legittime causali, quali il rimborso spese ed i diritti di immagine. In proposito, fa riferimento ai documenti giustificativi di spese sostenute dai calciatori ed alle scritture contabili della Società Potenza autenticate da Notaio, documenti tutti allegati alla memoria difensiva. La difesa dei Sigg.ri Cammarota e Cuomo sostiene che i predetti calciatori non avrebbero mai avuto sentore alcuno dell’illecito per cui è lite e che non avrebbero taciuto alcunché alla Procura Federale, chiarendo peraltro sin da subito che i rimborsi a loro erogati sarebbero stati versati in adempimento di impegni assunti verbalmente nei loro confronti dal Presidente Postiglione. In ogni caso, mancando nella specie il dolo concernente l’ipotesi di illecito, cadrebbe anche l’imputazione ascritta ai due calciatori; né vi sarebbe stata reticenza alcuna da parte dei deferiti, che avrebbero prontamente risposto a tutte le domande loro formulate dalla Procura, senza nulla nascondere. Quanto ai pagamenti nel caso del Cammarota si tratterebbe di € 20.000,00 consegnatigli dal Postiglione in busta chiusa per conto della società Media Partner, che gestiva lo sfruttamento dei diritti di immagine del calciatore; quanto al Cuomo si tratterebbe di rimborsi di spese vive, per lo più fisioterapiche, anticipate dal giocatore stesso. Anche la difesa dell’Arleo contesta che questi avesse avuto sentore alcuno dell’illecito, ma che si fosse limitato a contestare e rilevare che l’esclusione dei tre calciatori ad opera del Presidente costituiva una circostanza del tutto anomala nel mondo del calcio, atteso che veniva leso il principio della scelta tecnica di competenza esclusiva dell’allenatore. In sostanza, secondo l’allenatore, la pesante ingerenza del Presidente della Società nella composizione della squadra avrebbe integrato la mera violazione delle regole previste in materia dagli accordi collettivi ed avrebbe pertanto esaurito i propri effetti su un piano esclusivamente contrattuale. La difesa del Sig. Giuzio contesta che il suo assistito abbia mai chiesto al De Cesare di simulare un infortunio, onde indurlo a non disputare la gara contro la Salernitana, ma anzi precisa che tutto il colloquio sollecitato dal Giuzio era finalizzato a comprendere quali fossero le condizioni psicologiche del De Cesare. Infatti, il Giuzio avrebbe avuto preoccupazioni circa possibili condizionamenti psicologici di alcuni giocatori, che ne potessero compromettere il rendimento in sede di gara. Il deferito Giuzio, quindi, avrebbe avuto un fondato timore di una pessima prestazione della squadra locale, perché condizionata dal cattivo approccio da parte di alcuni atleti. La difesa del De Cesare afferma che quest’ultimo era fermamente convinto che il Postiglione ed il Giuzio non fossero assolutamente animati dall’intento di alterare lo svolgimento della gara al fine di propiziare la sconfitta del Potenza ed in ordine ai pagamenti ricevuti asserisce che essi si riferivano a crediti pregressi (rimborsi spesa) ancora insoluti. La difesa del Potenza Sport Club srl afferma che i comportamenti dei suoi dirigenti fossero improntati non certo alla realizzazione dell’illecito sportivo, ma, anzi, che costoro temevano che le insistenti voci, circolate nei giorni precedenti la gara circa possibili condizionamenti ambientali in danno dei giocatori salernitani del Potenza, avessero minato la serenità e l’equilibrio psicologico degli stessi, tanto da sconsigliarne l’utilizzo nella gara in oggetto. Vi era quindi il timore di una pessima prestazione della squadra locale, che avrebbe avuto indubbi negativi riflessi sulla precaria condizione di classifica del Potenza, che era in piena lotta per evitare i play out. In ogni caso nella specie difetterebbe la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che l’illecito sia stato realizzato. All’udienza del 5.8.2008 è stata ammessa alla discussione la Società Taranto, (che aveva fatto istanza di accesso agli atti processuali), quale soggetto titolare di un diretto interesse alla vicenda, (in quanto sconfitta nella finale dei play out dello scorso campionato), ma la sua memoria scritta, non preventivamente comunicata alle parti, è stata ritenuta inammissibile. E’ stato stralciato il documento n. 38 della procura Federale, non debitamente sottoscritto. La Procura ha chiesto le seguenti sanzioni: per la società Potenza retrocessione all’ultimo posto nello scorso campionato oltre tre punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva 2008/2009; per la Salernitana 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nel campionato 2008/2009; per il Postiglione 4 anni di inibizione; per il Giuzio 3 anni e 6 mesi; per Arleo 4 mesi di squalifica; per i tre calciatori 6 mesi di squalifica. La società Taranto ha invece chiesto di infliggere nove punti di penalizzazione, nello scorso campionato, alla società Salernitana. Le difese dei deferiti hanno chiesto l’assoluzione piena dei loro assistiti; peraltro le difese del Postiglione e del Giuzio hanno chiesto, in via di subordine, la derubricazione della violazione di cui all’art. 7 in violazione di cui all’art. 1 c. 1 CGS; la difesa della srl Potenza Sport Club, a sua volta, ha chiesto la derubricazione della violazione di cui all’art. 4 c. 1 e 2 CGS in violazione di cui all’art. 1 c. 1 CGS. La Commissione, esaminati gli atti e sentite le conclusioni delle parti, osserva quanto segue. Seppur nella specie si è in presenza di atti teoricamente idonei a realizzare l’illecito sportivo, manca comunque la prova del dolo, ossia della volontà, da parte del Postiglione e del Giuzio, di commettere atti diretti a causare l’illecito per cui è causa. Ad escludere il dolo, del resto, militano alcune logiche conclusioni: la circostanza che il Potenza, perdendo la partita, avrebbe oggettivamente rischiato di veder ulteriormente aggravata la sua precaria condizione di classifica, con rischio di dover disputare i play out; la circostanza che il Postiglione, compiendo atti diretti a realizzare l’illecito avrebbe danneggiato sé stesso e la propria Società in primo luogo sotto il profilo sportivo, stante la delicata posizione in classifica del Potenza, che si sarebbe pericolosamente aggravata in seguito alla sconfitta in casa con la Salernitana con il quasi certo coinvolgimento nei play out, ma anche sotto il profilo economico, essendo egli il proprietario della società. Osserva inoltre la Commissione che non è emerso nel presente procedimento alcun elemento di prova in ordine ad un diverso movente ovvero ad ipotetici vantaggi di altra natura che potessero indurre il Postiglione ad attivarsi al fine di alterare l’andamento della gara ed il risultato della stessa favorendo la vittoria della Salernitana. Ritiene quindi la Commissione che, pur risultando provata la realizzazione da parte degli incolpati della condotta materiale contestata nel deferimento, consistente nell’indebolimento del potenziale atletico e tecnico della squadra (sulla cui illegittimità si tornerà in seguito), non si possa pervenire all’affermazione della responsabilità dei deferiti e segnatamente del Presidente Postiglione in ordine alla violazione dell’articolo 7 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per carenza di prova sul dolo specifico. Analoghe considerazioni possono essere svolte per quanto riguarda il Giuzio, la cui posizione nell’ambito del Potenza Calcio porta ragionevolmente ad escludere, in mancanza di qualsivoglia elemento di prova in proposito, che egli possa aver intenzionalmente operato al fine di alterare il risultato della gara Potenza – Salernitana, agendo contro gli interessi della Società e del suo Presidente. Per completezza, la Commissione rileva che i tre argomenti fondamentali addotti dalla Procura a sostegno della sua tesi, ossia la richiesta del Giuzio al De Cesare di simulare l’infortunio, la successiva esclusione dei tre calciatori ed il pagamento di somme non certo risibili da parte del Postiglione ai tre esclusi, (avvenuto peraltro pochi giorni dopo la gara “incriminata”), non hanno carattere di univocità e si prestano ad essere interpretati anche in senso diverso da quello della realizzazione dell’illecito. E’ infatti logicamente sostenibile che la richiesta di simulare un infortunio, rivolta dal Giuzio al De Cesare, sulla cui antigiuridicità si tornerà in seguito, sia stata motivata non tanto dalla intenzione di alterare il risultato della gara, quanto dalla volontà di escludere un calciatore che, secondo quanto recepito da parte di frange della tifoseria (che nella settimana precedente la gara avevano contestato l’operato del Postiglione), pareva essere condizionato da fattori ambientali che ne sconsigliavano la partecipazione alla gara. Anche l’esclusione del Cuomo e del Cammarota, anch’essi originari di Salerno e legati al De Cesare da stretti rapporti di amicizia , tanto da costituire una sorta di “blocco”, potrebbe essere stata ragionevolmente causata dal timore di condizionamento degli stessi, influente sulla loro tranquillità psicologica e sul loro rendimento agonistico, in relazione alla pressione esercitata dai tifosi, che avevano sollecitato il Presidente Postiglione a vigilare sui propri calciatori. Del resto risulta provato che nei giorni precedenti la gara il Presidente era stato fatto oggetto di minacce e pressioni psicologiche ed inviti a vigilare sul comportamento di alcuni calciatori, con conseguente “surriscaldamento” del clima attorno alla squadra. Risulta altresì che il Postiglione aveva confidato la propria esasperazione di fronte alle minacce provenienti dai tifosi all’allenatore Arleo la sera del sabato. Nel corso di quel colloquio il Postiglione aveva addirittura manifestato all’Arleo il proposito di schierare la squadra Beretti, il che spiega la convocazione di alcuni giovani la cui presenza nell’albergo della squadra avrebbe provocato, la domenica mattina, vivaci reazioni da parte dei calciatori e dell’allenatore. Quanto al versamento di somme di denaro ai calciatori, pur persistendo perplessità in ordine alle causali dei pagamenti, collegate in parte a pattuizioni meramente verbali e non ufficializzate presso la competente Lega, la Commissione rileva che è stata depositata documentazione idonea a comprovare, quantomeno sotto il profilo del fumus, l’effettiva esistenza di anticipazioni di spese sostenute dai calciatori e sono state prodotte le scritture contabili del Potenza e della Media Partner, dalle quali risulta l’erogazione di somme di denaro formalmente imputabile alle causali addotte dalle difese dei deferiti. Pertanto ambedue le tesi, sia quella della Procura, che quella delle difese, hanno una loro logica, anche probatorio-indiziaria e proprio tale ambivalenza interpretativa degli elementi probatori, assolutamente non univoca, esclude che la sussistenza dell’illecito sportivo possa essere ritenuta provata oltre ogni ragionevole dubbio. Ed infatti, procedendo nella duplice operazione necessaria per il corretto apprezzamento della valenza probatoria degli elementi di carattere indiziario già esaminati, deve escludersi che tali elementi siano dotati di certezza e che l'ambiguità promanante da ciascuno di essi possa, in una visione unitaria, essere fugata. Anzi, risultano sia singolarmente, sia nel loro insieme, suscettibili di interpretazioni alternative, altrettanto verosimili; risultano anche equivoci e non convincenti, non potendosi attribuire a tale materiale alcuna valenza probatoria se non in termini possibilistici. Pertanto, in assenza della prova sul dolo, oltre che di un quadro indiziario grave, preciso e concordante, fondato quindi su elementi certi, consistenti, non generici e convergenti, le tesi della Procura in ordine al compimento dell’illecito sportivo non possono ritenersi provate. Ne deriva che il Sig. Postiglione ed il Sig. Giuzio vanno prosciolti dalle accuse a loro ascritte di aver violato l'art. 7, commi 1 e 6, del CGS per avere posto in essere condotte dirette ad alterare il regolare svolgimento ed il risultato della gara Potenza-Salernitana del 20.4.2008. Conseguentemente anche la società Potenza deve essere prosciolta dall’accusa di aver violato l’art. 4, commi 1 e 2, del CGS a titolo di responsabilità diretta e oggettiva in relazione all’ipotesi di illecito sportivo, Mancando l’illecito sportivo, deve del pari essere prosciolta la Salernitana, deferita a titolo di responsabilità presunta. Dalla ritenuta insussistenza dell’illecito sportivo scaturisce anche il proscioglimento del Sig. Arleo e dei tre giocatori dall’accusa di aver violato l’art. 7, comma 7, del CGS, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale circa il comportamento dagli altri posto in essere ed inteso ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Potenza – Salernitana. Ciò detto, la Commissione ritiene che il comportamento dei Sigg.ri Postiglione e Giuzio sia comunque censurabile, con conseguente derubricazione delle incolpazioni loro ascritte da violazione dell’art. 7 commi 1 e 6, del CGS a violazione dell’art. 1 c. 1 CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità. In effetti, quanto al Postiglione, si osserva che la circostanza, oggettivamente provata, di aver espunto dalla formazione i tre calciatori di origine salernitana e ciò in chiaro contrasto non solo con le aspettative di tutta la squadra (cfr. telefonata dei giocatori al rappresentante AIC), ma anche contro le decisioni tecniche dell’allenatore, che addirittura si dimetteva, appare idonea a configurare la violazione dell’art. 1 c. 1 CGS, non avendo comunque il Postiglione, indipendentemente dai fattori ambientali, schierato la formazione migliore possibile, come invece prescritto dall’art. 48 c. 3 NOIF. Al Postiglione va quindi ascritta la violazione dei doveri di lealtà e probità sportiva e non la mera lesione di principi dettati dagli accordi collettivi regolanti i rapporti tra Società ed allenatori. Che il mancato schieramento dei tre calciatori abbia tecnicamente indebolito la squadra risulta provato sia dal comportamento dell’Arleo stesso che si dimette proprio a causa dell’esclusione dei tre giocatori, sia dalle di lui dichiarazioni secondo cui il Presidente si era sostituito alle scelte tecnica di esclusiva competenza dell’allenatore e secondo cui non erano stati fatti giocare tre titolari “inamovibili”. Quanto al Giuzio la sua richiesta al De Cesare di simulare un infortunio, seppur giustificata, secondo l’assunto difensivo, dal timore che il calciatore fosse stato condizionato da fattori esterni e che quindi non si impegnasse al massimo nella gara, risulta anche essa confliggere oggettivamente con il disposto di cui all’art. 1 c. 1 CGS., soprattutto perché proveniente da un dirigente di Società, tenuto in ragione di tale qualifica ad una stretta osservanza dei principi di lealtà e probità sportiva, specie nei confronti dei propri tesserati. Si osservi infine che il reale contenuto della richiesta, sebbene smentito da Giuzio,risulta provato, a parere di questa Commissione, dal fatto che la proposta di simulazione non solo è stata riferita direttamente dal De Cesare, ma che lo stesso Arleo afferma che il De Cesare, poco dopo la richiesta del Giuzio, gliene aveva riferito gli esatti termini. alla luce di quanto sopra i comportamenti dei Sigg.ri Postiglione e Giuzio risultano comunque censurabili sotto il profilo della violazione dell’art. 1 c. 1 CGS. Da ciò scaturisce anche la responsabilità diretta della Srl Potenza Sport Club, atteso che l’esclusione dei giocatori è stata posta in essere dal suo Presidente e che la richiesta di infortunio risulta effettuata da un suo dirigente, tra l’altro dotato di poteri di firma sociale. Rimane ora da analizzare l’imputazione relativa alla presunta violazione dell’art. 1 c. 1 a carico dei Sigg.ri Postiglione, Giuzio, Arleo, De Cesare, Cuomo e Cammarota, che, secondo la Procura, avrebbero tenuto, nel corso delle loro audizioni, comportamenti reticenti e non collaborativi. Ritiene la scrivente Commissione che i comportamenti realizzati dai deferiti non paiono contrastanti con i principi dell’articolo 1 comma 1, posto che anche i tesserati, pur essendo tenuti a collaborare con gli organi federali, non possono essere obbligati a rinunciare al principio secondo cui “nemo tenetur se detegere”. Non si rilevano comunque, ad avviso della Commissione, condotte reticenti di particolare gravità, dovendosi ritenere comunque “fisiologiche” talune marginali contraddizioni nella quali sono incorsi i deferiti in sede di audizione da parte della Procura Federale La Commissione Disciplinare Nazionale, P.Q.M. delibera di irrogare le seguenti sanzioni: al Sig. Postiglione Giuseppe l’inibizione sino al 5.2.2009; al Sig. Giuzio Pasquale l’inibizione sino al 5.5.2009; alla Srl Potenza Sport Club 3 (tre) punti di penalizzazione, da scontare nel prossimo campionato, oltre all’ammenda di € 50.000,00 (cinquantamila/00); Proscioglie la Società Salernitana, il Sig. Arleo Pasquale, il Sig. De Cesare Ciro, il Sig. Cammarota Andrea ed il Sig. Cuomo Luigi dalle incolpazioni loro ascritte. Proscioglie, infine, i Sigg.ri Postiglione e Giuzio dalle ulteriori condotte per violazione dell'articolo 1, co. 1, del CGS per mancata collaborazione, contraddittorietà e falsità delle affermazioni rese in sede audizione.
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