F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 24/CDN del 09.10.2008 (263) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ SS LANCIANO Srl OGGI SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl (nota n. 4020/351pf07-08/AM/en del 9.4.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 24/CDN del 09.10.2008 (263) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ SS LANCIANO Srl OGGI SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl (nota n. 4020/351pf07-08/AM/en del 9.4.2008) Con atto del 9.04.2008, la Procura Federale ha deferito la società SS Lanciano Srl per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, della violazione dell’art. 4 comma 2 del CGS, per le condotte di cui all’atto di deferimento ascritte al suo allenatore Francesco Moriero. Alla riunione del 9.10.2008, la Procura Federale, nella persona dell’avv. Giua, ha concluso per l’affermazione di responsabilità della società SS Lanciano Srl e la conseguente irrogazione della sanzione dell’ammenda di €. 5.000,00 (cinquemila/00). Per la società SS Virtus Lanciano 1924 Srl è comparso l’avv. Donato Di Campli, il quale ha concluso per la dichiarazione di assoluta estraneità della sua rappresentata rispetto agli accadimenti di cui si è resa responsabile solo ed esclusivamente la soc. SS Lanciano Srl. Preliminarmente questa Commissione rileva che la società SS Lanciano Srl è stata dichiarata fallita, ragion per cui la FIGC, con comunicato ufficiale n. 117/A del 25.6.2008, ne ha revocato l’affiliazione procedendo, nel contempo, all’affiliazione della nuova società, Virtus Lanciano 1924 Srl, ed al trasferimento in capo alla stessa del relativo titolo sportivo. A fronte di tanto, in considerazione del fatto che la Società fallita risulta ormai soggetto inesistente ai fini federali, pertanto, in concreto, non più sanzionabile, nel mentre quella nuova, sul piano squisitamente disciplinare non può evidentemente rispondere dei fatti ascrivibili alla responsabilità della precedente, per tale motivo non può che dichiararsi il non luogo a provvedere nei confronti di entrambe le compagini. P.Q.M. La Commissione Disciplinare dichiara non doversi procedere in danno della Società SS Lanciano Srl, oggi Virus Lanciano 1924 Srl.
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