F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 24/CDN del 09.10.2008 (4) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI CALCIATORI ANTONIO CASTELLI (all’epoca dei fatti tesserato Soc. US Foggia SpA attualmente tesserato Soc. Paganese Calcio 1926 Srl), LUCA PAGLIARULO (all’epoca dei fatti tesserato Soc. US Foggia SpA attualmente tesserato Soc. FC Canavese Srl), VINCENZO FUSCO (all’epoca dei fatti ed attualmente tesserato Soc. Salernitana Calcio SpA) E DELLA SOCIETA’ SALERNITANA CALCIO SpA) (nota n. 5689/231pf07-08/AM/en del 18.6.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 24/CDN del 09.10.2008 (4) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI CALCIATORI ANTONIO CASTELLI (all’epoca dei fatti tesserato Soc. US Foggia SpA attualmente tesserato Soc. Paganese Calcio 1926 Srl), LUCA PAGLIARULO (all’epoca dei fatti tesserato Soc. US Foggia SpA attualmente tesserato Soc. FC Canavese Srl), VINCENZO FUSCO (all’epoca dei fatti ed attualmente tesserato Soc. Salernitana Calcio SpA) E DELLA SOCIETA’ SALERNITANA CALCIO SpA) (nota n. 5689/231pf07-08/AM/en del 18.6.2008) 1) Il deferimento Con provvedimento del 18 giugno 2008, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione: 1) il sig. Castelli Antonio, calciatore della Società Foggia; 2) il sig. Pagliarulo Luca, calciatore della Società Manfredonia Calcio; 3) il sig. Fusco Vincenzo calciatore della Società Paganese Calcio 1926 e la Società Salernitana Calcio 1919; per rispondere i primi tre della violazione dell’art 1 comma 1 del CGS per gli episodi di violenza di cui si sono resi artefici al termine della gara Salernitana–Foggia del 12.11.2006; la quarta di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.2 comma 4 del CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi art.4 comma 2 del CGS) per i comportamenti violenti posti in essere dall’addetto al campo sig. Papa Antonio. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, il sig. Castelli Antonio, il sig. Fusco Vincenzo e la Società Salernitana Calcio 1919 hanno fatto pervenire delle memorie difensive con le quali si eccepisce l’insussistenza della violazione ascritta. ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società Salernitana ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS (“pena base ammenda di € 4.500,00, ridotta ad € 3.000,00”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua. Preliminarmente deve ritenersi infondata la richiesta di rinvio fatta pervenire in data odierna dal calciatore Luca Pagliarulo, che ha addotto a sostegno della propria richiesta di rinvio l’impossibilità a comparire a causa di uno stato influenzale così come da certificazione medica allegata. Infatti il Pagliarulo, nei termini previsti dal vigente CGS non ha fatto pervenire alcuna richiesta di presenziare e/o essere ascoltato innanzi a codesta Commissione. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione di tre giornate di squalifica per i tre calciatori deferiti. E’ comparso altresì il difensore del Castelli, il quale, riportandosi alle memorie ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni nelle stesse riportate. Esaminati tutti gli altri scritti difensivi. 2) I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva che, in effetti, oltre a quanto riportato nei rapporti ufficiali, può ritenersi accertata dalla visione delle immagini la partecipazione alla rissa ed il comportamento violento dei tesserati, all’epoca del Foggia, Castelli Antonio, Pagliarulo Luca, Princivalli Nicola, Ingrosso Giuseppe e Marruocco Vincenzo e dei tesserati, all’epoca, della Salernitana, Cammarota Andrea, Agnelli Cristian e Fusco Vincenzo; tra questi sono stati già sanzionati dal G.S. ( cfr. CU n° 79/C ) Princivalli Nicola, Ingrosso Giuseppe e Marruocco Vincenzo del Foggia, nonchè Cammarota Andrea ed Agnelli Cristian della Salernitana, mentre, allo stato non risultano essere intrapresi provvedimenti nei confronti di Castelli Antonio e Pagliarulo Luca del Foggia e nei confronti di Fusco Vincenzo della Salernitana, oltre alla Salernitana Calcio 1919, oggettivamente responsabile in relazione alla presenza sul terreno di giuoco dell’addetto comunale, identificato dalla Digos della Questura di Salerno nella persona del sig. Papa Antonio, in relazione al suo comportamento violento posto in essere in danno dei calciatori Castelli e Princivalli, tesserati della Soc. Foggia. Gli ulteriori scritti difensivi non meritano accoglimento, in quanto carenti sotto ogni aspetto, sia in fatto che in diritto. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità dei sigg. Castelli Antonio, Pagliarulo Luca e Fusco Vincenzo. 3) il dispositivo dispone l’applicazione dell’ammenda di € 3.000,00 (tremila/00) alla Società Salernitana Calcio 1919 SpA. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta. Per tali motivi, delibera di accogliere il deferimento e riconosciuta la responsabilità dei calciatori deferiti, irroga la sanzione della squalifica per tre giornate di Campionato a Vincenzo Fusco, Antonio Castelli e Luca Pagliarulo.
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