F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 25/CDN del 13.10.2008 (16) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE VINCENZO CAMILLERI (nota n. 276/841 pf07-08/SP/blp del 16.7.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 25/CDN del 13.10.2008
(16) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE VINCENZO CAMILLERI (nota n. 276/841 pf07-08/SP/blp del 16.7.2008)
1) Il procedimento Con provvedimento del 16.7.2008 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il signor Vincenzo Camilleri, calciatore “giovane di serie” tesserato con la Reggina Calcio S.p.A., per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S., per essersi sottratto al vincolo di cui all’art. 33, comma 2, N.O.I.F. nei confronti della società di appartenenza, allontanandosi dal relativo Centro sportivo e disertando l’attività di addestramento e agonistica a seguito dell’ingaggio da parte del Chelsea F.C. ovvero comunque della frequenza della Accademy di tale ultimo club. Con memoria del 5.9.2008 la Soc. Reggina ha formulato richiesta di partecipare al dibattimento “per ulteriormente argomentare”, rimettendosi al giudizio della Commissione quanto all’accertamento della violazione contestata al deferito. Con memoria in data 6.8.2008, il signor Angelo Camilleri, genitore del calciatore, ha eccepito il difetto di giurisdizione di questa Commissione per insussistenza della qualità di “tesserato” in capo al figlio, contestando comunque gli addebiti formulati nell’atto di deferimento. Alla riunione del giorno 11.9.2008, in accoglimento dell’istanza proposta dalla difesa del calciatore e previo rigetto della richiesta di partecipazione al dibattimento della Soc. Reggina (cfr. C.U. in pari data), la Commissione disponeva rinvio della trattazione del procedimento al 9 ottobre 2008, onde consentire al Camilleri di formulare le proprie difese. Successivamente, in data 4.10.2008 è pervenuta memoria difensiva del signor Vincenzo Camilleri con la quale, preliminarmente, eccepisce il difetto di giurisdizione di questa Commissione sul rilievo che il calciatore non sarebbe stato tesserato con la società Reggina al momento del deferimento. In via gradata, l’incolpato rileva l’assenza di condotte sussumibili nella fattispecie contestata, trattandosi al contrario, ad avviso del Camilleri, di questione attinente a mere problematiche contrattuali ed economiche con il precedente club di appartenenza. Conclude nel merito il deferito per il proscioglimento dagli addebiti. Da ultimo, in data 8.10.2008 è pervenuta memoria della soc. Reggina ad ulteriore illustrazione di quanto già in precedenza dedotto. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto l’acquisizione agli atti della decisione emessa dal Giudice Unico FIFA in data 19.9.2008 in ordine al tesseramento provvisorio del Camilleri con la società Chelsea Football Club, concludendo per l’affermazione della responsabilità del deferito e l’irrogazione della sanzione di mesi tre di squalifica. Sono altresì comparsi i difensori dell’incolpato i quali hanno ulteriormente illustrato le deduzioni di cui alla memoria in atti, eccependo – altresì – l’improcedibilità dell’azione disciplinare per violazione del termine di cui all’art. 32, comma 11, C.G.S. e concludendo, in ogni caso, per il proscioglimento del deferito. 2) I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti osserva. Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità della memoria difensiva del 6.10.2008 a firma del signor Angelo Camilleri, nonché della memoria datata 7.10.2008 della soc. Reggina. Quanto al primo atto, rileva la Commissione che se certamente Vincenzo Camilleri non ha compiuto gli anni diciotto e risulta - pertanto - minorenne, tuttavia, come rilevato correttamente dal genitore del deferito, la qualità di “giovane di serie” e il relativo status di tesserato comportano il riconoscimento in capo al medesimo del diritto di difendersi ed essere sentito personalmente dinanzi agli organi di giustizia sportiva. Il che, peraltro, si è verificato nel caso di specie, avendo il deferito formulato le proprie difese, riprendendo peraltro anche le eccezioni procedurali sollevate dal padre. Rileva inoltre la commissione che il signor Angelo Camilleri, pur sottoscrivendo la memoria in qualità di “genitore di Vincenzo Camilleri” e rubricando equivocamente l’atto come “memoria difensiva”, ha ivi espressamente affermato di non voler in alcun modo “impegnare” il figlio con le proprie considerazioni. Alla luce delle premesse sopra illustrate, ritiene la Commissione che la “memoria” – per esplicita volontà dello stesso autore - deve intendersi come “dichiarazione” unilaterale del genitore del calciatore, come tale inammissibile in questa sede. Quanto alla memoria 7.10.2008 della Soc. Reggina, la Commissione richiamata l’ordinanza resa in data 11.9.2008, ritualmente comunicata alle parti, con la quale è stata respinta la richiesta di partecipare al dibattimento. Di qui l’inammissibilità dell’ulteriore atto difensivo, in quanto proveniente da soggetto estraneo al presente procedimento. Ancora in via preliminare va affermata la giurisdizione di questa Commissione in ordine ai fatti per cui si procede, dovendosi sul punto avere riguardo alla qualifica rivestita dall’incolpato al momento dei fatti oggetto di contestazione. Orbene, risulta dagli atti che a far tempo dal 14.9.2006 Vincenzo Camilleri fosse tesserato quale “giovane di serie” con la Società Reggina e che tale qualità permanesse in capo al deferito all’epoca dei fatti di cui al deferimento (cfr. “variazione di tesseramento per calciatori giovani di serie” in atti). Tale condizione, peraltro, risulta permanere anche alla data del deferimento, per come si evince dalla decisione del Giudice Unico FIFA prodotta dalla Procura Federale alla riunione odierna, atteso che solo in data 19.9.2008 tale Autorità ha autorizzato il Chelsea Football club a tesserare, in via provvisoria, il calciatore. Nessun elemento a contrario risulta, del resto, offerto ovvero indicato da parte del deferito. Pertanto, trattandosi di soggetto “tesserato” al momento dei fatti, nonché alla data del deferimento, sussiste la giurisdizione dell’organo disciplinare. Va ancora esaminata l’eccezione di improcedibilità sollevata in udienza dai difensori del Camilleri. Ritiene invero la difesa dell’incolpato che l’azione disciplinare nei confronti giovane calciatore non sia improcedibile poiché non sarebbe stato osservato il termine di cui all’art. 32, comma 11, C.G.S., quantomeno con riferimento all’atto di deferimento. L’eccezione è infondata. Orbene, dispone l’art. 32, comma 11, C.G.S. che “le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva devono concludersi prima dell’inizio della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di giustizia federale”. Nell’indicare il termine “dell’inizio della stagione sportiva successiva”, la norma fa dunque esplicito e inequivocabile riferimento agli atti di indagine e cioè a quegli atti volti ad accertare i fatti e le condotte oggetto del procedimento. Tale non è, ad avviso della Commissione, l’atto di deferimento che assume invece nell’ordinamento sportivo la funzione di vocatio in iudicium e che è l’atto con cui la Procura Federale rende edotto l’incolpato delle contestazioni elevate a seguito delle indagini. Nel caso di specie, non risultano atti di indagine compiuti oltre il termine previsto, essendo l’ultimo atto (l’acquisizione della pagina web dell’Accademy del Chelsea Football Club) compiuto in data 19.6.2008. A nulla rileva, sul punto, l’omessa comunicazione all’interessato della conclusione delle indagini ex art. 33, comma 11, C.G.S., adombrato quale ulteriore profilo di improcedibilità dalla difesa del deferito, atteso che a tale omissione l’ordinamento sportivo non correla alcuna sanzione processuale. Anche sotto quest’ultimo profilo, dunque, l’eccezione difensiva non merita accoglimento. Nel merito, la Commissione ritiene fondato il deferimento. Risulta pacifico in atti che in data 15.2.2008, dopo aver ottenuto dal presidente Foti l’autorizzazione a non partecipare alla gara Reggina-Lecce per motivi personali e senza dare alcuna ulteriore comunicazione alla società di appartenenza, Vincenzo Camilleri si sia recato a Londra accompagnato dalla madre, accettando l’invito del Chelsea F.C. “per sentire la proposta economica e il programma sportivo che il Chelsea aveva intenzione di effettuare sul ragazzo” (cfr. dichiarazioni Angelo Camilleri in data 13.3.2008). Altrettanto pacifico è poi che a far tempo dal 14.2.2008 e almeno sino al 13.3.2008 (data dell’audizione del padre), il giovane non abbia più fatto ritorno al centro sportivo della società Reggina e non abbia più partecipato agli allenamenti e agli impegni agonistici derivanti dal tesseramento allora in essere (cfr. dichiarazioni Angelo Camilleri, cit.). Il comportamento tenuto dal deferito risulta in contrasto con quanto disposto dall’art. 33 NOIF che prescrive invero un particolare vincolo per i c.d. “giovani di serie” finalizzato a permettere alla società di addestrare e formare il calciatore per il futuro impiego nei campionati dalla stessa disputati. Vincolo che, nel caso di specie, è risultato frustrato dal comportamento del calciatore che non si è più presentato presso la “propria” società ed ha – di fatto – rifiutato di allenarsi e di disputare le gare del campionato in corso. Tutto ciò, si rileva, è accaduto quando ancora il calciatore non aveva compiuto gli anni 16 ed in costanza del tesseramento con la società Reggina risalente al 14.9.2006 quale “giovane di serie”. Per tale motivo, ad avviso della Commissione, risulta irrilevante la circostanza – evidenziata nel deferimento- dell’intervenuto “ingaggio” del calciatore da parte del club londinese ovvero la possibilità di considerare il diritto contemplato dall’art. 33 NOIF quale diritto potestativo ad ottenere il primo contratto da professionista da parte del giovane di serie che abbia compiuto gli anni sedici. La violazione del particolare vincolo assunto con il tesseramento, come sopra evidenziato, costituisce condotta rilevante ai sensi all’art. 1, comma 1 CGS perché contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità che devono improntare la condotta di tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo. Va dunque affermata la responsabilità dell’incolpato in relazione alla violazione ascritta. Sotto il profilo sanzionatorio, la Commissione, avuto riguardo all’obiettiva gravità dei fatti, tenuto conto dell’età del deferito, ritiene equo contenere la sanzione nella misura indicata in dispositivo. 3) Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Camilleri Vincenzo la sanzione della squalifica per mesi due.
Share the post "F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 25/CDN del 13.10.2008 (16) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE VINCENZO CAMILLERI (nota n. 276/841 pf07-08/SP/blp del 16.7.2008)"