F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 26/CDN del 16.10.2008 (343) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PAVONE (Direttore sportivo Soc. SS Manfredonia Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ SS MANFREDONIA CALCIO Srl (nota n. 4566/913pf07-08/AM/en del 6.5.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 26/CDN del 16.10.2008 (343) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PAVONE (Direttore sportivo Soc. SS Manfredonia Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ SS MANFREDONIA CALCIO Srl (nota n. 4566/913pf07-08/AM/en del 6.5.2008) la Commissione Disciplinare; letto il deferimento; esaminati gli atti, ivi comprese le memorie difensive depositate dagli Avv.ti Grassani e Chiacchio nell’interesse dei rispettivi assistiti, udite le conclusioni delle parti presenti tra cui quelle del rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi i deferiti e l’applicazione al sig. Pavone Giuseppe della sanzione di mesi tre di inibizione ed alla SS Manfredonia Calcio Srl quella dell’ammenda di € 3.000,00, osserva quanto segue. Il fatto in questione risulta pacificamente provato in base alle deposizioni raccolte dal rappresentante della Procura ed alle dichiarazioni rese dal sig. Pavone. Questi ha ammesso di aver pronunciato la frase di cui al deferimento pur sostenendo che la stessa non era riferita al Presidente della Sambenedettese ma, più in generale, alla famiglia di quest’ultimo che non gli avrebbe corrisposto una somma di denaro precedentemente promessagli. Lo stesso sig. Pavone ha aggiunto di non ricordare se il fatto è avvenuto alla presenza del solo sig. Nucifora o anche di altre persone, circostanza invece riferita con precisione dal destinatario della frase e dall’altro teste sig. Soglia che hanno parlato di una pluralità di persone presenti all’accaduto. Il contenuto delle parole pronunciate dal sig. Pavone non lascia dubbi sulla riferibilità di esse al Presidente della Sambenedettese nonché sul loro contenuto intrinsecamente offensivo e lesivo della reputazione di tale tesserato. Le giustificazioni addotte dal deferito, peraltro non credibili stante il preciso richiamo al sig. Tormenti da lui effettuato, non attenuano la responsabilità del medesimo anche perché il presunto riferimento alla famiglia di quest’ultimo, di cui ovviamente lo stesso fa parte, comporta innegabilmente che l’offesa sia stata indirizzata anche nei confronti del Presidente della Sambenedettese. Nella fattispecie in esame non può peraltro trovare ingresso l’esimente di cui all’art. 5 comma 3 CGS, invocata dal difensore del sig. Pavone, giacchè la presunta veridicità del fatto posto alla base delle affermazioni del deferito non è stata dimostrata, non potendo ritenersi prove quelle elencate dal predetto difensore, ed anzi l’invocato inadempimento risulta essere tuttora in contestazione. La condotta del sig. Pavone peraltro non può dirsi integrare la volontaria e quindi dolosa violazione dell’art. 5 comma 1 del CGS, giacchè le modalità del fatto non fanno ritenere che lo stesso abbia voluto pubblicamente ledere la dignità dell’altro tesserato, avendo egli inteso rimanere nell’ambito di un colloquio privato. Il fatto in questione va quindi meglio inquadrato nell’ipotesi di cui all’art. 1 comma 1 CGS perché in ogni caso il deferito avrebbe dovuto astenersi dalla sua esternazione. La responsabilità disciplinare dello stesso deve quindi essere dichiarata, siccome, de plano, quella oggettiva della SS Manfredonia Calcio Srl, sodalizio del quale il predetto era all’epoca dei fatti dirigente, il quale ha pronunciato le frasi offensive in ambito federale e con un contenuto di natura intrinsecamente correlata all’attività calcistica svolta dal medesimo. P.Q.M. Accoglie parzialmente il deferimento ed applica al sig. Pavone Giuseppe la sanzione dell’ammonizione ed alla SS Manfredonia Calcio Srl quella dell’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
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