F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 26/CDN del 16.10.2008 (45) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO LO MONACO (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Soc. Calcio Catania SpA) E DELLA SOCIETA’ CALCIO CATANIA SpA (nota n. 1107/208 pf08- 09/SP/en del 16.9.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 26/CDN del 16.10.2008
(45) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO LO MONACO (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Soc. Calcio Catania SpA) E DELLA SOCIETA’ CALCIO CATANIA SpA (nota n. 1107/208 pf08- 09/SP/en del 16.9.2008)
Visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 16.9.2008, mediante il quale veniva richiesto il deferimento del Signor Pietro Lo Monaco per comportamenti non regolamentari, con relativa violazione di cui all’art. 5, comma 1 e art. 12 comma 7 del CGS, e con il conseguente deferimento della società per azioni Catania Calcio, per responsabilità diretta a causa dei fatti ascritti al proprio dirigente Signor Pietro Lo Monaco, ai sensi dell’art. 4 comma 1, dell’art. 5 comma 2 e dell’art.12 comma 5 del CGS.; ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS (“pena base dell’inibizione per mesi due, ridotta a quaranta giorni ed ammenda di euro 20.000,00 ridotta ad euro 15.000,00 per il Signor Pietro Lo Monaco; per il Catania Calcio SpA, pena base nell’ammenda di euro 20.000,00, ridotta ad euro 15.000,00”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. La Commissione Disciplinare dispone l’applicazione dell’inibizione per giorni 40, e dell’ammenda di euro 15.000,00 (quindicimila/00) nei confronti del Signor Pietro Lo Monaco, e dell’ammenda di euro 15.000,00 (quindicimila/00) nei confronti del Catania Calcio SpA. Dichiara inoltre la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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