F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 27/CDN del 17.10.2008 (266) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ERMANNO PICCONE (Presidente della Soc. FC Celano Olimpia Srl), PIETRO LEOPARDI (all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la Soc. AS Cisco Calcio Roma Srl), ALESSANDRO TULLI (Presidente della Soc. AS Cisco Calcio Roma Srl) E DELLE SOCIETA’ FC CELANO OLIMPIA Srl E AS CISCO CALCIO ROMA Srl (nota n. 3938/241pf07-08/AF/en del 3.4.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 27/CDN del 17.10.2008
(266) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ERMANNO PICCONE (Presidente della Soc. FC Celano Olimpia Srl), PIETRO LEOPARDI (all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la Soc. AS Cisco Calcio Roma Srl), ALESSANDRO TULLI (Presidente della Soc. AS Cisco Calcio Roma Srl) E DELLE SOCIETA’ FC CELANO OLIMPIA Srl E AS CISCO CALCIO ROMA Srl (nota n. 3938/241pf07-08/AF/en del 3.4.2008)
1) Il deferimento Con atto del 3.4.2008 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Ermanno Piccone (Presidente della Soc. FC Celano Olimpia Srl), Pietro Leonardi (all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la Soc. AS Cisco Calcio Roma Srl) e Alessandro Tulli (Presidente della Soc. AS Cisco Calcio Roma Srl) per violazione degli arrt. 1, n. 1, CGS e 105, n. 2, NOIF, nonchè le Società’ FC Celano Olimpia Srl e AS Cisco Calcio Roma Srl per violazione dell’art. 4, n. 1, CGS, con riferimento ai comportamenti concernenti la scrittura privata sottoscritta in data 16.1.2007 avente ad oggetto il diritto di opzione finalizzato alla acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni di due calciatori. I deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive nelle quali si contesta la prospettazione della Procura federale e, in conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la condanna dei deferiti e l’applicazione della sanzione dell’inibizione per sei mesi per Piccone, Tulli e Leonardi e della sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 per le Società Celano e Cisco. Sono comparsi altresì i difensori di Piccone e Tulli e delle due Società, nonché il Leopardi e il rappresentante della Soc. Cisco, i quali, dopo aver esposto le argomentazioni a propria difesa, hanno concluso per il proscioglimento dagli addebiti contestati. 2) I motivi della decisione La Commissione, visto il deferimento, letti gli atti, ascoltate le parti, osserva quanto segue. Non è accoglibile l’eccezione di prescrizione ex art. 18, co. 4, del previgente CGS, in quanto il fatto non è riconducibile alla fattispecie prevista da tale norma, che regola “i diritti di natura economica” e “le infrazioni disciplinari comunque connesse ad irregolari pattuizioni economiche”. La scrittura privata in questione, infatti, non può essere considerata come pattuizione economica, avendo la veste e la natura di un vero e proprio contratto con il quale si conviene il trasferimento di due calciatori da una Società ad un’altra previo pagamento di un corrispettivo per acquisire il diritto di opzione al quale dovrà seguire il trasferimento del tesserato e il pagamento della somma pattuita. Risulta, invece, fondata la questione relativa alla violazione dell’art. 27, co. 8, CGS previgente (ora trascritto all’art. 32, co. 11, CGS). Invero, tale articolo prescrive che “le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva devono concludersi prima dell’inizio della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dal Presidente federale”. Orbene, in data 25.5.2007, il Presidente della Lega professionisti serie C, nel comunicare alle Soc. Celano e Cisco la non validità della scrittura privata del 16.1.2007, in quanto “predisposta in dispregio della normativa vigente”, trasmetteva contestualmente alla Procura federale, per quanto di competenza, la scrittura stessa. Dalla trasmissione di tale atto - richiamato, peraltro, nella relazione dell’Ufficio indagini - decorrono i termini di cui all’art. 27, co. 8, CGS. Ne consegue che le indagini iniziate nella stagione sportiva 2006/07 dovevano concludersi prima dell’inizio della stagione successiva. Non essendosi ciò verificato e non essendo stata richiesta alcuna proroga, il deferimento deve essere dichiarato improcedibile. Le rimanenti questioni sollevate dai deferiti rimangono assorbite. 3) Il dispositivo Per questi motivi, la Commissione dichiara non doversi procedere nei confronti dei deferiti.
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