F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 27/CDN del 17.10.2008 (337) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO MURATORE (dirigente responsabile organizzativo della scuola calcio della AS Cisco Calcio Roma Srl), DEI CALCIATORI LORENZO D’ARCANGELO, GIACOMO CORRIAS, ANDREA CONVERTINO, ALESSIO AMELI, IGOR ALLEGRINI, ALESSIO DI SIMONE, MATTEO FREDA E DELLA SOCIETA’ AS CISCO CALCIO ROMA Srl (nota n. 4709/807pf07-08/GR/en del 12.5.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 27/CDN del 17.10.2008 (337) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO MURATORE (dirigente responsabile organizzativo della scuola calcio della AS Cisco Calcio Roma Srl), DEI CALCIATORI LORENZO D’ARCANGELO, GIACOMO CORRIAS, ANDREA CONVERTINO, ALESSIO AMELI, IGOR ALLEGRINI, ALESSIO DI SIMONE, MATTEO FREDA E DELLA SOCIETA’ AS CISCO CALCIO ROMA Srl (nota n. 4709/807pf07-08/GR/en del 12.5.2008) 1) Il deferimento Il Vice Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Massimo Muratore, dirigente responsabile organizzativo della Scuola Calcio dell’AS Cisco Calcio Roma Srl (di seguito anche detta, per brevità, “Cisco”), i calciatori - tutti tesserati per la Cisco, appartenenti alla categoria “esordienti” - Lorenzo D’Arcangelo, Giacomo Corrias, ndrea Convertino, Alessio Ameli, Igor Allegroni, Alessio Di Simone, Matteo Freda e l’AS Cisco Calcio Roma Srl, per rispondere, rispettivamente: - il sig. Muratore, della violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui all’art. 1, comma 1 CGS, in relazione ed in virtù del combinato disposto degli artt. 10, comma 2 del CGS, art. 39 comma 3 e 5 ed art. 40, comma 4 delle NOIF; - i suindicati calciatori, della violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui all’art.1, comma 1, CGS, in relazione ed in virtù del combinato disposto di cui all’art. 40, comma 4 delle NOIF; - la Società per responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del CGS per il comportamento ascritto ai propri dirigenti e tesserati. La Procura ha proceduto al deferimento, sulla base della seguente ricostruzione dei fatti: - i genitori dei calciatori oggi deferiti, in data 24/26 novembre 2007, chiedevano alla Pol. Saxa Flaminia Labaro (di seguito anche detta, per brevità, “Pol. Saxa”) – con cui questi ultimi erano tesserati - lo svincolo per rinuncia dei propri figli, sulla base di carenze tecnico-organizzative; - in data 29 novembre 2007 i calciatori, benché ancora tesserati per la Pol. Saxa, venivano iscritti alla scuola calcio della Cisco, dove iniziavano gli allenamenti presso la struttura, di titolarità di quest’ultima, denominata “Armata di Mare”; - in data 20 dicembre 2007 il Comitato Regionale Lazio LND inseriva i nominativi dei suindicati calciatori tra quelli svincolati; - in data 21 dicembre 2007 l’Ufficio Tesseramenti trasmetteva i cartellini dei calciatori oggi deferiti alla Cisco. Sulla base di questa ricostruzione in fatto, la Procura ha contestato i seguenti addebiti: - quanto al Muratore, l’aver autorizzato l’iscrizione dei calciatori deferiti prima di aver ottenuto lo svincolo dalla precedente società di appartenenza e l’averli utilizzati, tra l’altro, negli allenamenti, pur se ancora non tesserati; - quanto ai calciatori, per avere, di fatto, iniziato l’attività presso la Cisco, pur non avendo, al tempo, ancora ottenuto lo svincolo ed il tesseramento per detta Società. I deferiti si sono costituiti nel procedimento, depositando una memoria con cui - chiedendo, in via principale, il proscioglimento e, in via subordinata, l’irrogazione della sanzione minima ritenuta di giustizia, oltre, in via istruttoria, l’audizione personale – hanno evidenziato la legittimità del comportamento del sig. Muratore, preliminarmente ponendo un distinguo tra la fattispecie della “iscrizione” e quella del “tesseramento”, per poi inquadrare diversamente il significato della partecipazione dei giovani calciatori, in data antecedente al loro tesseramento per la Cisco, nelle sedute di allenamento organizzate da quest’ultima società presso i propri impianti. Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti e ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per i calciatori mesi tre di squalifica, per il sig. Muratore mesi sei di inibizione e per la Società Cisco Roma l’ammenda di € 1.400,00 con diffida. Sono comparsi inoltre il difensore della Società Cisco Roma e del sig. Muratore, nonché i calciatori rappresentati dai rispettivi genitori e il rappresentante della Soc. Cisco. 2) I motivi della decisione La Commissione, visto il deferimento, letti gli atti, ascoltate le parti, rileva che il deferimento è fondato. L’art. 10, comma 2, CGS prevede che “Le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto ed al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe”. La partecipazione di un calciatore, tesserato con altra Società, alle sedute di allenamento, realizza la fattispecie vietata dalla norma richiamata. Il tesseramento dei giovani calciatori per la Cisco è intervenuto in data 21 dicembre 2007, successivamente all’intervento svincolo degli stessi, in data 20 dicembre 2007, dal tesseramento che li legava alla Pol. Saxa. Questo è il fatto che rileva ai fini del deferimento. E difatti, mentre si può ragionevolmente sostenere che cosa diversa sia la qualificazione dell’”iscrizione” alla scuola calcio rispetto al “tesseramento” federale, certamente la partecipazione agli allenamenti della squadra per cui non si è tesserati realizza l’ipotesi violativa della norma sopra richiamata. Ora, vi è prova in atti che i giovani calciatori hanno partecipato agli allenamenti organizzati dalla Cisco presso le proprie strutture prima di essere tesserati per la suddetta Società. La stessa difesa dei deferiti, difatti, non è riuscita ad offrire spiegazioni convincenti rispetto ad una asserita diversa “qualificazione” della partecipazione a detti allenamenti, da parte dei ragazzi, prima e dopo l’intervenuto tesseramento. Si parla, difatti, nella memoria depositata in atti, di una mera distinzione “quantitativa” tra il “prima” - “sporadiche occasioni” – ed il “dopo” del tesseramento, mera distinzione quantitativa che dovrebbe far ritenere, per ciò che attiene al “prima”, che quelle sedute non fossero sufficienti ad integrare “neppure l’elemento della “utilizzazione del calciatore” di cui all’art. 10, co. 2, NOIF”. Ad avviso di questa Commissione, non ravvisandosi alcun distinguo “qualitativo” tra i due momenti – il “prima” ed il “dopo” – la partecipazione alle sedute di allenamento in data antecedente all’intervenuto tesseramento comporta un’utilizzazione dei giocatori come tale vietata. Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo. 3) Il dispositivo Per questi motivi, la Commissione accoglie il deferimento proposto e per l’effetto infligge: 1. al sig. Massimo Muratore la sanzione dell’inibizione per giorni 15; 2. ai calciatori Lorenzo D’Arcangelo, Giacomo Corrias, Andrea Convertino, Alessio Ameli, Igor Allegroni, Alessio Di Simone, Matteo Freda la sanzione dell’ammonizione; 3. alla Società AS Cisco Calcio Roma Srl la sanzione dell’ammenda di € 300,00 (trecento/00).
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