F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 27/CDN del 17.10.2008 (342) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO TUCCIO (Presidente della Soc. Gela Calcio SpA) E DELLA SOCIETA’ GELA CALCIO SpA (nota n. 4565/501pf07-08/AM/en del 6.5.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 27/CDN del 17.10.2008
(342) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO TUCCIO (Presidente della Soc. Gela Calcio SpA) E DELLA SOCIETA’ GELA CALCIO SpA (nota n. 4565/501pf07-08/AM/en del 6.5.2008)
Visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 6.5.2008 nei confronti di Angelo Tuccio (Presidente della Soc. Gela Calcio SpA) per violazione di cui all’art. 5 commi 1 e 6 lett. a), b) e d) CGS e della Società Gela Calcio SpA per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS; ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS (per il Tuccio: pena base giorni 60 di inibizione ed € 3.000,00 di ammenda ridotta ai sensi dell’art. 24 nella misura di giorni 40 di inibizione e € 2.000,00 di ammenda ulteriormente ridotti ai sensi dell’art. 23 CGS nella misura definitiva di giorni 30 di inibizione ed € 1.000,00 di ammenda; per la Società Gela: pena base ammenda € 4.500,00 ridotta ai sensi dell’art. 24 nella misura dell’ammenda di € 3.000,00 ulteriormente ridotta ai sensi dell’art. 23 CGS nella misura definitiva dell’ammenda di € 2.000,00); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risultano corretti e le sanzioni indicata risultano congrue. P.Q.M. dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: inibizione per giorni 30 (trenta) e ammenda di € 1.000,00 (mille/00) al sig. Angelo Tuccio; ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) alla Società Gela Calcio SpA. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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