F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 28/CDN del 22.10.2008 (194) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SERGIO FORTUNATO (già Presidente della Soc. SSD Sapri Calcio SpA – oggi SSD Sapri Calcio Srl – per la stagione sportiva 2005/2006 ed attualmente dirigente della stessa), VINCENZO CAMPITELLI (Presidente della Soc. SSD Sapri Calcio SpA – oggi SSD Sapri Calcio Srl – per la stagione sportiva 2006/2007) E DELLA SOCIETA’ SSD SAPRI CALCIO Srl (già SSD Sapri Calcio SpA) (nota n. 2594/257pf07-08/SP/en del 5.2.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 28/CDN del 22.10.2008 (194) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SERGIO FORTUNATO (già Presidente della Soc. SSD Sapri Calcio SpA – oggi SSD Sapri Calcio Srl – per la stagione sportiva 2005/2006 ed attualmente dirigente della stessa), VINCENZO CAMPITELLI (Presidente della Soc. SSD Sapri Calcio SpA – oggi SSD Sapri Calcio Srl - per la stagione sportiva 2006/2007) E DELLA SOCIETA’ SSD SAPRI CALCIO Srl (già SSD Sapri Calcio SpA) (nota n. 2594/257pf07-08/SP/en del 5.2.2008) - Letto il provvedimento, ritualmente notificato alle parti, mediante cui il Procuratore Federale, in data 5 febbraio 2008, ha disposto il deferimento nei confronti di: 1) Sig. Sergio Fortunato, all'epoca dei fatti, Presidente della SSD Sapri SpA (oggi SSD Sapri Calcio Srl), per la violazione di cui all'art. 1, c. 1, C.G.S., in relazione all'art. 18 del C.U. n. 1 LND s.s. 2005/2006, per aver omesso di depositare, presso il Comitato di competenza, l'accordo economico intervenuto tra la società sportiva presieduta e l'allenatore, Sig. Claudio Amilcare, con riferimento alla s.s. 2005/2006; 2) Sig. Vincenzo Campitelli, Presidente della SSD Sapri Calcio SpA (oggi SSD Sapri Calcio Srl) nella s.s. 2006/07, per la violazione di cui all'art. 1, c. 1, CGS, per aver affermato, in maniera non veritiera, di aver adempiuto integralmente gli obblighi di pagamento nei riguardi del Sig. Claudio Amilcare, con particolare riferimento al richiamato accordo economico; 3) SSD Sapri Calcio SpA (ora SSD Sapri Calcio Srl), a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le violazioni ascritte ai propri tesserati, come puntualmente descritte in seno all'atto di deferimento; - verificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, c. 1, CGS, la competenza funzionale di questa CDN in ordine al suddetto deferimento; - esaminata la memoria difensiva prodotta dai deferiti e ascoltato il difensore di questi ultimi il quale, ribadendo quanto già esposto nell'atto, ha eccepito, in via preliminare e pregiudiziale, l'inammissibilità e l'improcedibilità del deferimento in questione, mentre, nel merito, in via principale, ha domandato l'integrale proscioglimento dei propri assistiti, in via subordinata, il contenimento delle eventuali sanzioni nel minimo edittale; - ascoltato il rappresentante della Procura Federale, Avv. Liberati che ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: a) mesi 3 di inibizione a carico del Sig. Sergio Fortunato; b) mesi 6 di inibizione a carico del Sig. Vincenzo Campitelli; c) € 2.000,00 di ammenda a carico della SSD Sapri Calcio SpA (ora SSD Sapri Calcio Srl); - osservato che l'eccezione formulata, in via preliminare e pregiudiziale, da parte del difensore dei deferiti, è accoglibile solo limitatamente alla contestazione mossa nei riguardi del Sig. Fortunato, atteso che, in effetti, la condotta da questi tenuta integra pacificamente gli estremi di una violazione “comunque connessa a irregolari pattuizioni economiche; - rilevato, invece, che il comportamento oggetto di contestazione nei riguardi del Sig. Campitelli si rivela di diversa natura rispetto a quella invocata dalla difesa del deferito, di talché, in questo caso, non è invocabile la predetta eccezione. E ciò, in considerazione del fatto che le dichiarazioni in base alle quali il Sig. Campitelli avrebbe inteso intralciare, in qualche modo, la decisione del Collegio Arbitrale, non sono riconducibili ad una violazione disciplinare “comunque connessa ad una irregolare pattuizione economica”. Al contrario, dette dichiarazioni integrano, più correttamente, gli estremi della violazione di cui all’art. 1, c. 1, CGS, con riferimento alla lealtà processuale concretamente esigibile verso il Collegio giudicante. Atteso inoltre che appare davvero poco verosimile l'assunto per cui il Sig. Campitelli avrebbe ritenuto gli assegni emessi in data 30.6.2005 e 31.7.2005, in favore dell'allenatore, imputabili alla s.s. 2005/2006, a fronte di un accordo economico che il Sig. Claudio Amilcare aveva sottoscritto, per la s.s. 2005/2006, in data 1.9.2005, ovvero molto tempo dopo l'emissione dei due distinti titoli di credito e in seno al quale era stato espressamente previsto il pagamento di un premio di tesseramento di importo pari a € 7.500,00 mediante la corresponsione rateale di € 750,00 mensili, a far data dal 15.9.2005 sino a tutto il al 15.6.2006; - rilevato, dunque, il comportamento posto colposamente in essere dal Sig. Campitelli, in palese violazione dell'art. 1, c. 1. C.G.S., nonché la conseguente responsabilità a carico della SSD Sapri Calcio Srl (già SSD Sapri Calcio SpA). P.Q.M. la C.D.N., in parziale accoglimento del deferimento, dichiara la prescrizione del’infrazione disciplinare commessa dal Sig. Sergio Fortunato e dispone l'irrogazione delle seguenti sanzioni: mesi 1 di inibizione a carico del Sig. Vincenzo Campitelli; € 1.000,00 (mille/00) di ammenda a carico della SSD Sapri Calcio SpA (ora SSD Sapri Calcio Srl).
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