F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 28/CDN del 22.10.2008 (203) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO ACCORNERO (Presidente della Soc. Novara Calcio SpA), GIANCARLO FROLA (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Veveri, attualmente vice Presidente della Soc. ASD Cerano Calcio Ovest Tic.) E DELLE SOCIETA’ NOVARA CALCIO SpA E ASD CERANO CALCIO OVEST TIC. (Società sorta a seguito di fusione con ASD Veveri) (nota n. 2033/637pf06-07/SP/ma del 17.1.2008) (270) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO ACCORNERO (Presidente della Soc. Novara Calcio SpA), ROCCO CALMIERI (dirigente della Soc. Novara Calcio SpA) E DELLA SOCIETA’ NOVARA CALCIO SpA (nota n. 3817/181pf07-08/SP/en del 31.3.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 28/CDN del 22.10.2008 (203) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO ACCORNERO (Presidente della Soc. Novara Calcio SpA), GIANCARLO FROLA (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Veveri, attualmente vice Presidente della Soc. ASD Cerano Calcio Ovest Tic.) E DELLE SOCIETA’ NOVARA CALCIO SpA E ASD CERANO CALCIO OVEST TIC. (Società sorta a seguito di fusione con ASD Veveri) (nota n. 2033/637pf06-07/SP/ma del 17.1.2008) (270) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO ACCORNERO (Presidente della Soc. Novara Calcio SpA), ROCCO CALMIERI (dirigente della Soc. Novara Calcio SpA) E DELLA SOCIETA’ NOVARA CALCIO SpA (nota n. 3817/181pf07-08/SP/en del 31.3.2008) - Rilevato che a carico del Sig. Accornero e del Novara Calcio SpA risulta pendente altro procedimento disciplinare (nota 2033/637pf 06/07/SP/ma), per la cui discussione era stata fissata la riunione del 25.9.2008; - tenuto conto dell'istanza formulata, in data 25.9.2008 (cfr. verbale riunione), dal difensore del Sig. Carlo Accornero e del Novara Calcio SpA in merito all'opportunità di riunire il predetto procedimento disciplinare a quello odierno, in ragione dell'evidente connessione oggettiva; - tenuto conto, altresì, dell'adesione manifestata da parte della Procura Federale in ordine alla suddetta istanza (cfr. cit. verbale riunione); - ritenuto, dunque, opportuno doversi disporre la riunione dei due procedimenti, ex art. 274 c.p.c., anche con riferimento alla posizione degli altri soggetti deferiti; - letto il provvedimento, ritualmente notificato alle parti, mediante cui il Procuratore Federale, in data 17 gennaio 2008, ha disposto il deferimento nei confronti di: 1) Sig. Carlo Accornero e Sig. Giancarlo Frola, rispettivamente, Presidente del Novara Calcio SpA e, all'epoca dei fatti, Presidente della ASD VeveriI (ora Vice Presidente della ASD Cerano Calcio Ovest Tic, sorta a seguito di fusione con l'ASD Veveri), per la violazione di cui all'art. 1, c. 1, CGS, anche in relazione agli artt. 35 e 38, c .1, Regolamento Settore Tecnico, per aver posto in essere comportamenti non regolamentari, così come descritti nella parte motiva dell'atto di deferimento; 2) Novara Calcio SpA e ASD Cerano Calcio Ovest Tic, per la violazione di cui all'art. 2, c. 4, CGS vigente all'epoca dei fatti, ora trasfuso nell'art. 4, commi 1 e 2, CGS, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le violazioni ascritte ai rispettivi dirigenti; - letto, inoltre, il provvedimento, ritualmente notificato alle parti, mediante cui il Procuratore Federale, in data 31 marzo 2008, ha disposto il deferimento nei confronti di: 1) Sig. Carlo Accornero e Sig. Rocco Palmieri, rispettivamente, Presidente del Novara Calcio SpA e dirigente della medesima società sportiva, per la violazione di cui all'art. 1, c. 1, CGS, anche in relazione agi artt. 35 e 38, c .1, Regolamento Settore Tecnico, per aver posto in essere comportamenti non regolamentari, così come descritti nella parte motiva dell'atto di deferimento; 2) Novara Calcio SpA, per la violazione di cui all'art. 2, c. 4, CGS vigente all'epoca dei fatti, ora trasfuso nell'art. 4, commi 1 e 2, CGS, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le violazioni ascritte ai propri tesserati; - verificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, c. 1, CGS, la competenza funzionale di questa C.D.N. in ordine al suddetto deferimento; - osservato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Novara Calcio SpA ha proposto istanza di applicazione di sanzione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS: - per il Novara Calcio SpA, pena base € 2.500,00 di ammenda, ridotta, ai sensi dell’art. 23 CGS, nella misura definitiva dell’ammenda di € 1.800,00; - considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; - visto l’art. 23, c. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, c. 1, CGS, possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; - visto l’art. 23, c. 2, CGS secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; - rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua, dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta. Quanto al deferimento, rispettivamente, del Sig. Carlo Accornero, del Sig. Gianfranco Frola e, a titolo di responsabilità oggettiva, della ASD Cerano Calcio Ovest Tic, nonché del Sig. Rocco Palmieri, la CDN, in via ulteriore: - ascoltato il rappresentante della Procura Federale, Avv. Liberati, che ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: a) mesi 2 di inibizione a carico del Sig. Carlo Accornero; b) mesi 4 di inibizione a carico del Sig. Gianfranco Frola; c) mesi 4 di inibizione a carico de Sig. Rocco Palmieri; d) € 3.000,00 di ammenda a carico della ASD Cerano Calcio Ovest Tic.; - osservato che l'invocata “estraneità” del Sig. Carlo Accornero ai fatti, in concreto identici, posti a fondamento dei due procedimenti disciplinari oggetto di riunione, non può costituire assunto condivisibile. Infatti, la mancata attribuzione, in capo al Sig. Accornero, Presidente del CdA, di qualsivoglia delega o potere, non si rivela circostanza decisiva al fine di potersi escludere, proprio in virtù della qualità rivestita (sia pur, asseritamente, soltanto di natura istituzionale e di garanzia) e delle specifiche funzioni riservate all'organo presieduto, un suo diretto coinvolgimento nell'attività organizzativa e gestionale della società sportiva, anche con riferimento, pertanto, al settore giovanile. Invero, l'interazione tra il CdA (tra i cui membri, appunto, va annoverato il Presidente) e i soggetti delegati all'esercizio di determinate attribuzioni, assume una funzione decisiva in ordine al corretto andamento della vita societaria; e ciò, nella misura in cui il CdA non solo, da un lato, determina il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio delle deleghe, ma anche, dall'altro, è deputato ad impartire direttive agli organi delegati, a valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo sulla base delle informazioni ricevute, oltre che il generale andamento della gestione, sulla base della relazione degli organi delegati; organi delegati che, peraltro, devono riferire, periodicamente, al CdA (e al Collegio Sindacale) sul generale andamento della gestione. Senza considerare, in via ulteriore, che gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato, per cui ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società. Peraltro, non risponde al vero la circostanza per cui esclusivamente il Sig. Palmieri fosse a conoscenza del tesseramento del Sig. Aldo Monza in forza all'ASD Veveri, se è vero, come è vero, che proprio il primo ha dichiarato, con riferimento al precedente procedimento disciplinare, riunito a quello odierno, di relazionare sulla sua attività al Sig. Sergio Borgo, Direttore Generale del Novara Calcio SpA, ovvero a uno dei due referenti (insieme con il Sig. Massimo Antonino Di Salvo) in ordine alla gestione del club piemontese, come risulta dal verbale del CdA del 14.11.2006. Non é verosimile, dunque, che non via sia stata mai occasione di interfacciarsi con uno dei soggetti delegati ad occuparsi della gestione della società sportiva e, quindi, anche del settore giovanile, con la conseguente probabilità, se non certezza, di venire a conoscenza del tesseramento del Sig. Aldo Monza in forza ad altra società sportiva dilettantistica (ASD Veveri), di cui, peraltro, era Presidente uno dei consiglieri di amministrazione del Novara Calcio SpA, nominato in occasione della costituzione del nuovo CdA della società sportiva professionistica piemontese. Ciò posto, emerge un comportamento indubbiamente colpevole tenuto dal deferito, sia in relazione al ruolo rivestito che alle attribuzioni riservate all'organo presieduto, per cui non può che discenderne la specifica responsabilità ex art. 1, c. 1., CGS di cui all'atto di deferimento; - osservato che né il Sig. Frola, né il Sig. Palmieri hanno prodotto alcuno scritto difensivo; - osservato, quanto al Sig. Frola, come non sia revocabile in dubbio il proprio comportamento colpevole in ordine alla violazione ascritta a suo carico. Infatti, all'esito dell'attività istruttoria è emerso che proprio il Sig. Frola, all'epoca dei fatti, Presidente dell'ASD VeveriI (nel contempo, anche dirigente del Novara Calcio SpA), venne coinvolto dal Sig. Venturini (già allenatore dell'ASD Veveri) nel progetto di rilancio del settore giovanile del Novara Calcio SpA (cfr. dichiarazione del Sig. Venturini). Senza considerare, inoltre, che, in ordine al doppio incarico rivestito dal Sig. Venturini, era stato dato ampio risalto anche da parte degli organi di informazione (cfr. dichiarazione del Sig. Luca Porcu), di talché deve ragionevolmente escludersi che il Sig. Frola non abbia colpevolmente concorso alla causazione dei fatti che hanno originato la violazione ascritta a suo carico. Dalla responsabilità del Sig. Frola, individuata nei termini di cui in precedenza, non può che discendere la responsabilità, a titolo oggettivo, dell'ASD Cerano Calcio Ovest Tic. Di cui, all'esito della fusione con l'ASD Veveri, il Sig. Frola aveva assunto la carica di Vice Presidente; - osservato, altresì, quanto al Sig. Palmieri, che questi, per sua stessa ammissione (dichiarazione rilasciata agli organi inquirenti in data 22.8.2007), era a conoscenza dell'attività svolta, in qualità di allenatore della squadra “Berretti”, presso il Novara Calcio SpA, da parte del Sig. Aldo Monza, già tesserato in forza alla ASD Veveri (campionato di Eccellenza piemontese); - ritenuta, dunque, pacifica la violazione disciplinare di cui all'art. 1, c. 1, CGS, perpetrata dal Sig. Palmieri, nonché, la conseguente responsabilità, a titolo oggettivo, che ne discende in capo al Novara Calcio SpA. P.Q.M. la C.D.N., dispone l’applicazione dell’ammenda di € 1.800,00 (milleottocento/00) a carico del Novara Calcio SpA; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta Società. Per i motivi indicati, accoglie inoltre il deferimento a carico dei restanti deferiti ed infligge le seguenti sanzioni: mesi 2 di inibizione a carico del Sig. Carlo Accornero; mesi 4 di inibizione a carico del Sig. Gianfranco Frola; mesi 4 di inibizione a carico del Sig. Rocco Palmieri; € 1.000,00 (mille/00) di ammenda a carico dell'ASD Cerano Calcio Ovest Tic;
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