F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 28/CDN del 22.10.2008 (267) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BUSI (allenatore in seconda della Soc. Rovigo Calcio Srl), GIAMPAOLO BRUTTOMESSO (dirigente accompagnatore della Soc. Rovigo Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ ROVIGO CALCIO Srl (nota n. 3901/250pf07-08/AM/ma del 2.4.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 28/CDN del 22.10.2008 (267) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BUSI (allenatore in seconda della Soc. Rovigo Calcio Srl), GIAMPAOLO BRUTTOMESSO (dirigente accompagnatore della Soc. Rovigo Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ ROVIGO CALCIO Srl (nota n. 3901/250pf07-08/AM/ma del 2.4.2008) 1) Il deferimento Con provvedimento del 2.4.2008 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione • il Sig. Busi Roberto, Allenatore in seconda della società Rovigo Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 22, comma 7, CGS nonché, • il Sig. Bruttomesso Giampaolo, Dirigente Accompagnatore della medesima società, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS e dell’art. 61 delle NOIF, nonché, • la società Rovigo Calcio Srl per responsabilità ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, per le condotte poste in essere dai predetti propri tesserati. Nell’atto di deferimento veniva evidenziato che in data 9.9.2007 il Sig. Busi Roberto, benché fosse stato squalificato per due gare effettive come risultante dal Comunicato Ufficiale LNSC n. 18/c del 04.9.2007, aveva trascorso tutto il secondo tempo della partita Rovigo-Gubbio seduto su di una panchina posta all’interno del campo di gioco con mansioni di raccattapalle. Ed ancora, nello stesso atto di deferimento veniva evidenziato che il Dirigente Accompagnatore della predetta società, Sig. Bruttomesso Giampaolo, aveva acconsentito al predetto Allenatore in seconda di accedere al campo di gioco durante il secondo tempo della predetta partita e di assistere alla stessa, benché lo stesso Sig. Busi Roberto risultasse squalificato. Nei termini assegnati nell’atto di convocazione, gli incolpati non facevano pervenire alcuna memoria difensiva. Alla riunione odierna è comparso il Rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione della squalifica per n. 2 giornate effettive per il Sig. Busi Roberto, dell’inibizione per mesi 3 per il Sig. Bruttomesso Giampaolo e dell’ammenda di € 2.000,00 per la Società. Per gli incolpati nessuno è comparso. 2) I motivi della decisione. La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti, ritiene provata la responsabilità del Sig. Busi Roberto, del Sig. Bruttomesso Giampaolo e della società Rovigo Calcio Srl in merito alla violazione contestata. A tal proposito è opportuno ricordare che l’art. 22, comma 7 del CGS dispone che “…I tecnici colpiti da squalifica non possono svolgere per tutta la durata della stessa alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione di gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi, nonché l'accesso all'interno del recinto di giuoco e degli spogliatoi…” mentre l’art. 61 delle NOIF dispone che “…Prima dell'inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all'arbitro le tessere dei calciatori, laddove previste, o l'ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C., unitamente ai documenti di identificazione e ad un elenco, redatto in duplice copia, nel quale debbono essere annotati i nominativi dei calciatori, del Capitano e del Vice Capitano, del dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di giuoco, con la indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato…”. Ciò posto, va rilevato che lo stesso Sig. Busi Roberto, durante l’audizione effettuata dinanzi al Collaboratore della Procura Federale, ha ammesso la violazione contestatagli, riferendo che “…il secondo tempo invece l’ho guardato seduto su una panchina riservata ai raccattapalle che si trova alla sinistra di quella ufficiale. Dichiaro inoltre di avere indossato la pettorina occorrente…”.. Pertanto non vi può essere alcun dubbio sul fatto che: - lo stesso allenatore in seconda, benché risultasse squalificato, ha effettivamente assistito al secondo tempo della partita Rovigo-Gubbio seduto sulla panchina dei raccattapalle posta all’interno del recinto di gioco, indossando sinanche la relativa pettorina e che; - il Dirigente Accompagnatore della medesima società – il quale peraltro è stato reticente nelle sue dichiarazioni rilasciate al Collaboratore dell’Ufficio Indagini riferendo di non ricordarsi della presenza nel recinto di gioco del suddetto allenatore in seconda – ha permesso al Sig. Busi Roberto, benché quest’ultimo risultasse squalificato, di assistere all’interno del recinto di gioco al secondo tempo della suddetta partita. In forza di quanto sopra, il comportamento posto in essere dagli incolpati integra senza ombra di dubbio alcuno le violazioni contestate e pertanto deve affermarsi la loro responsabilità, nonché quella della società FC Sangiuseppese ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS. Sanzioni eque e proporzionate ai fatti contestati appaiono essere quelle di cui al Dispositivo 3) Il dispositivo. Per tali motivi, la Commissione accoglie il deferimento e delibera di infliggere alla società Rovigo Calcio Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, la sanzione dell’ammenda di €. 1.000,00 (mille/00), al Sig. Busi Roberto la sanzione della squalifica per n. 2 giornate effettive ed al Sig. Bruttomesso Giampaolo la sanzione dell’inibizione per mesi 1 (uno).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it