F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 29/CDN del 23.10.2008 (21) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AUGUSTO ANTONINI (nella qualità di legale rappresentante della Soc. SS Tivoli Calcio 1919 Srl) E DELLA SOCIETA’ SS TIVOLI CALCIO 1919 Srl (nota n. 182/120pf07-08/AM/en del 10.7.2008) (22) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AUGUSTO ANTONINI (nella qualità di legale rappresentante della Soc. SS Tivoli Calcio 1919 Srl) E DELLA SOCIETA’ SS TIVOLI CALCIO 1919 Srl (nota n. 184/122pf07-08/AM/en del 10.7.2008) (23) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AUGUSTO ANTONINI (nella qualità di legale rappresentante della Soc. SS Tivoli Calcio 1919 Srl) E DELLA SOCIETA’ SS TIVOLI CALCIO 1919 Srl (nota n. 357/121pf07-08/AM/en del 10.7.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 29/CDN del 23.10.2008 (21) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AUGUSTO ANTONINI (nella qualità di legale rappresentante della Soc. SS Tivoli Calcio 1919 Srl) E DELLA SOCIETA’ SS TIVOLI CALCIO 1919 Srl (nota n. 182/120pf07-08/AM/en del 10.7.2008) (22) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AUGUSTO ANTONINI (nella qualità di legale rappresentante della Soc. SS Tivoli Calcio 1919 Srl) E DELLA SOCIETA’ SS TIVOLI CALCIO 1919 Srl (nota n. 184/122pf07-08/AM/en del 10.7.2008) (23) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AUGUSTO ANTONINI (nella qualità di legale rappresentante della Soc. SS Tivoli Calcio 1919 Srl) E DELLA SOCIETA’ SS TIVOLI CALCIO 1919 Srl (nota n. 357/121pf07-08/AM/en del 10.7.2008) Con distinti atti del 10.7.2008, la Procura Federale ha deferito il Sig. Augusto Antonini, già Presidente della SS Tivoli Calcio 1919 Srl e la stessa Società, per rispondere, il primo, della violazione prevista e punita daIl’art. 94 ter, co. 11, NOIF, in relazione all’art. 7, co. 6 bis e 7, del previgente CGS e art. 8, co. 9 e 10, CGS vigente per non aver provveduto, entro il termine prescritto, al pagamento degli emolumenti dovuti ai Sigg.ri Paolo Roberto Pieri e Marco Cesari, in base alla decisione della Commissione accordi economici presso la LND di cui al CU n. 203 del 18.5.2007, comunicata con nota n. 61/CAE del 28.6.2007, e della violazione prevista e punita daIl’art. 94 ter, co. 13, NOIF per non aver provveduto, entro il termine prescritto di giorni trenta, al pagamento degli emolumenti dovuti al Sig. Carlo Perrone, in base alla decisione del Collegio arbitrale la LND di cui al CU n. 10 del 23.6.2007, e la seconda per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2, co. 4, del CGS previgente, oggi art. 4, co. 1, CGS, per quanto ascritto al proprio legale rappresentante. I deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive. Alla riunione del 23.10.2008, previa riunione dei procedimenti, attesane la identità soggettiva ed oggettiva e l’identità delle questioni di diritto trattate, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento, quantificando le sanzioni in ragione del vincolo della continuazione, ed ha quindi richiesto, per il Sig. Antonini, la inibizione per mesi 6 (sei) e giorni 15 (quindici), e per la Società la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Per i deferiti è comparso l’attuale Presidente, il quale non ha negato l’addebito ma ha precisato di aver rilevato la Società in una situazione critica e di rimettersi alle decisioni della Commissione, tenuto conto della buona fede dimostrata nell’aver pagato, anche se in ritardo. I deferimenti sono fondati e vanno pertanto accolti. Risulta documentalmente la violazione del termine di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione della delibera della Commissione Vertenze Economiche e del lodo del Collegio arbitrale, per il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati così come previsto dall’art. 94 ter, co. 11 e 13, NOIF. È rimasta incontestata, difatti, la circostanza che la quietanza di pagamento sia stata rilasciata dai tre tesserati in data 4.8.2007, e che la stessa coincida, in assenza di diversa prospettazione, con quella di effettiva corresponsione della somma, sebbene la Società avesse dovuto adempiere agli obblighi scaturenti dalle decisioni entro il 28.7.2007, relativamente ai crediti di spettanza dei Sigg.ri Paolo Roberto Pieri e Marco Cesari, ed entro il 23.7.2007, relativamente al credito vantato dal Sig. Perrone. Per quanto apprezzabili le deduzioni difensive della Società deferita, anche in ordine alla invocata buona fede ed alla circostanza dell’adempimento, ancorché tardivo, questa Commissione rileva che, nelle violazioni di tale tipo, rileva, unicamente, il dato formale della tempestività del pagamento, attesa la indiscutibile natura perentoria del termine. La pacifica violazione dello stesso comporta l’applicazione delle sanzioni ai soggetti deferiti nella misura richiesta dalla Procura Federale, tenuto conto sia che i fatti contestati sono uniti sotto il vincolo della continuazione sia del regime sanzionatorio più favorevole nei confronti del dirigente, ai sensi della vigente normativa. P.Q.M. Infligge al Sig. Augusto Antonini la sanzione della inibizione per mesi 6 (sei) e giorni 15 (quindici) ed alla Società SS Tivoli Calcio 1919 Srl la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva .
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