F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 29/CDN del 23.10.2008 (6) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DONATO MORELLI (Amministratore delegato della Soc. AC Martina Srl dotato di rappresentanza legale della Società) E DELLA SOCIETA’ AC MARTINA Srl (nota n. 5986/1259 pf07-08/AM/en del 24.6.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 29/CDN del 23.10.2008 (6) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DONATO MORELLI (Amministratore delegato della Soc. AC Martina Srl dotato di rappresentanza legale della Società) E DELLA SOCIETA’ AC MARTINA Srl (nota n. 5986/1259 pf07-08/AM/en del 24.6.2008) Il procedimento Con provvedimento del 24 giugno 2008, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Signor Donato Morelli, Amministratore Delegato della AC Martina Srl dotato di rappresentanza legale della società, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto all’art. 30, comma 1, dello Statuto della FIGC e dall’art. 48, comma 3, delle NOIF, nonché la Società AC Martina Srl, per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, del C.G.S., per i comportamenti antiregolamentari posti in essere dal suo collaboratore, sig. Diego Scialpi. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati non hanno fatto pervenire memorie difensive. Alla riunione odierna é comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la loro condanna alla sanzione di 9 mesi di inibizione e l’ammenda di € 3.000,00 per la Società Martina. Per i deferiti è comparso il Signor Donato Morelli e il difensore dei deferiti, i quali hanno chiesto, previa declaratoria della mancanza dei presupposti di fatto e di diritto e il proscioglimento dei deferiti. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene fondato il deferimento. Dalla relazione del Sostituto Procuratore del 15 giugno 2008 e dagli elementi di prova in essa contenuti, emerge che è da ascrivere al Signor Donato Morelli la decisione di non schierare la squadra del Martina, in occasione della gara che doveva disputarsi il 4 maggio 2008 contro la Perugia Calcio. Dalle dichiarazioni rese dallo stesso Signor Morelli il 14 giugno 2008 emerge che il Morelli non nega di aver comunicato la decisione di scendere in campo, quanto piuttosto di essere stato indotto da altri soggetti a fare quella comunicazione. A ben vedere, tale circostanza non ha alcuna valenza esimente o scriminante per la violazione contestata. Tale condotta, non coperta da giudicato, che sussiste per la sola Società già sanzionata in sede disciplinare (cfr. C.U. 189/C 5 maggio 2008), integrando la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza anche in relazione al contenuto dell’art. 30, comma 1, dello Statuto della FIGC e dell’art. 48, comma 3, della NOIF, deve essere sanzionata. Emerge altresì la responsabilità oggettiva della società Martina per la condotta posta in essere dal proprio collaboratore Sig. Diego Scialpi, che ha aggredito un giornalista ammesso alla tribuna stampa adiacente agli spogliatoi in occasione della gara che avrebbe dovuto essere disputata il 4 maggio 2008 nello stadio di Martina Franca che, tra l’altro, non è stata contestata all’odierna riunione dalla difesa. Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere al Signor Donato Morelli l’inibizione sino al 31 dicembre 2008 ed alla società AC Martina Srl l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00)
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