F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CDN del 28.10.2008 (236) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE ANTOCI (Presidente della Soc. US Ragusa Srl) E DELLA SOCIETA’ US RAGUSA Srl (nota n. 1492/486pf/SP/mc del 4.4.2007)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CDN del 28.10.2008
(236) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE ANTOCI (Presidente della Soc. US Ragusa Srl) E DELLA SOCIETA’ US RAGUSA Srl (nota n. 1492/486pf/SP/mc del 4.4.2007)
I fatti che costituiscono il presupposto dell’attuale deferimento possono così sinteticamente riassumersi. La società Sambenedettese Calcio il 19 luglio 2005 trasmetteva al Settore tecnico FIGC il tesseramento del sig. Ortega Hector Alberto quale allenatore professionista di 1° categoria responsabile della prima squadra. Il sig. Ortega Hector Alberto con propria dichiarazione scritta del 2 agosto 2005 comunicava al Settore Tecnico, alla Lega Professionisti Serie C ed alla società Sambenedettese Calcio le dimissioni dall’incarico, che egli definiva irrevocabili e con effetto immediato. Tali dimissioni venivano accettate dalla società Sambenedettese Calcio a mezzo di dichiarazione scritta del 3 agosto 2005, anch’essa inviata al Settore tecnico ed alla Lega Professionisti Serie C, nonché al sig. Ortega Hector Alberto. La Lega Professionisti Serie C prendeva atto delle dimissioni decorrenti dal 5 agosto 2005 e le trasmetteva al Settore tecnico per gli adempimenti di competenza. La Società Sambenedettese Calcio il 13 dicembre 2005 faceva pervenire al Settore tecnico, che la riceveva il giorno successivo, una nota sottoscritta anche dal sig. Ortega Hector Alberto, con la quale si comunicava l’esonero di quest’ultimo dalla conduzione della prima squadra, avvenuto prima dell’inizio del campionato. Il sig. Ortega Hector Alberto nel corso della stagione agonistica 2005/2006 si tesserava per la società U.S. Ragusa S.r.l. appartenente alla Divisione Campionato Nazionale Dilettanti in seguito ad esonero dalla società Sambenedettese Calcio, come risultava dal modulo dell’Ufficio tesseramenti in atti. Allo scopo di verificare se il sig. Ortega Hector Alberto si era dimesso o era stato esonerato dall’incarico, l’Ufficio Indagini, su richiesta del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico, accertava che il sig. Ortega Hector Alberto si era effettivamente dimesso dall’incarico presso la società Sambenedettese Calcio e che egli, solo dopo essersi resoconto che le dimissioni gli impedivano di assumere altro incarico di analoga natura nel corso della stessa stagione, aveva tentato di modificare le sue scelte cercando un possibile accomodamento, che salvaguardasse la possibilità d’esercizio della propria professione. Tentativo che, secondo l’Organo inquirente, non era andato comunque a buon fine, atteso che la società Sambenedettese Calcio non aveva dato ufficialmente seguito al fax del 14 dicembre 2005 con il quale veniva comunicato l’esonero del sig. Ortega Hector Alberto dalla conduzione della prima squadra prima dell’inizio del campionato. All’esito di tale accertamento, la Procura federale ha deferito a questa Commissione disciplinare il sig. Antoci Giuseppe presidente della società U.S. Ragusa srl e la società U.S. Ragusa srl per rispondere delle violazioni in epigrafe trascritte. La Procura federale, dando atto che la posizione del sig. Ortega Hector Alberto era stato valutata con separato provvedimento, ha motivato il deferimento sulla responsabilità del sig. Antoci per aver tesserato in qualità di tecnico il sig. Ortega Hector Alberto già tesserato per altra società nella stessa stagione sportiva e sulla conseguente responsabilità diretta della società Ragusa. Entrambi i deferiti hanno contro dedotto, respingendo gli addebiti e deducendo che il sig. Ortega Hector Alberto, sottoposto a deferimento avanti la Commissione Disciplinare del Settore tecnico, era stato prosciolto e che tale decisione escludeva la responsabilità della società Ragusa e del presidente della stessa, stante il rapporto di assoluta e ineludibile connessione tra la posizione dell’allenatore e quella della società. La Procura federale, rilevato l’esito del procedimento a carico del sig. Ortega Hector Alberto, ha chiesto il proscioglimento dei deferiti. Questa Commissione disciplinare ritiene di condividere le conclusioni della Procura federale seppur con motivazione parzialmente diversa. Risulta dagli atti che il sig. Ortega Hector Alberto era stato tesserato dalla società Ragusa il 16 dicembre 2005 e che il 14 dicembre precedente il Settore tecnico aveva ricevuto la dichiarazione congiunta della società Sambenedettese e del sig. Ortega afferente l’esonero del tecnico dalla conduzione della prima squadra prima dell’inizio del campionato. Tale dichiarazione congiunta era stata recepita dal Settore tecnico, tanto è vero che era stata riconosciuta all’allenatore la facoltà di tesserarsi per una nuova società. Risulta infine dagli accertamenti dell’Ufficio indagini che la società Ragusa in un primo momento aveva rifiutato il tesseramento dell’Ortega a ragione delle dimissioni dello stesso dalla società Sambenedettese e che si era indotta a tesserarlo solo dopo la dichiarazione congiunta di cui sopra, che di fatto riconosceva all’Ortega la possibilità di ritesserarsi. Ciò comporta che la società si era attenuta al rispetto della disciplina dell’art. 38 comma primo del RST. P.Q.M. proscioglie i deferiti.
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