F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CDN del 28.10.2008 (265) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICHOLAS CHIOVARO (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Soc. USD Albianese), PAOLO MURA (dirigente della Soc. ASD FO.CE. VARA) E DELLA SOCIETA’ ASD FO.CE. VARA (nota n. 4194/561pf07-08/MS/en del 16.4.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CDN del 28.10.2008 (265) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICHOLAS CHIOVARO (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Soc. USD Albianese), PAOLO MURA (dirigente della Soc. ASD FO.CE. VARA) E DELLA SOCIETA’ ASD FO.CE. VARA (nota n. 4194/561pf07-08/MS/en del 16.4.2008) La Procura federale ha deferito a questa Commissione disciplinare Nicholas Chiovaro, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società USD Albianese; il sig. Mura Paolo, dirigente della società A.S.D. FO.CE. VARA, la società A.S.D. FO.CE. VARA, loro contestando le violazioni in epigrafe trascritte. Veniva accertato che nelle due gare del 1° e del 13 novembre 2007 Campionato Giovanile Provinciale la Società U.S.D. FO.CE. VARA aveva utilizzato il calciatore Chiovaro Nicholas, nato il 25 aprile 1993, non tesserato per tale società, bensì tesserato per la società USD Albianese con tessera n. 104205. La Procura Federale, nell’udienza di discussione del deferimento, ha chiesto l’applicazione a carico dei deferiti delle seguenti sanzioni: squalifica di mesi 4 per il calciatore Chiovaro Nicholas, inibizione di mesi 4 per il dirigente Mura Paolo; penalizzazione di 2 punti in classifica per la società A.S.D. FO.CE. VARA. Nessuno dei deferiti è comparso, né ha contro dedotto. Il deferimento è fondato. Risulta dagli atti acquisti al procedimento la sussistenza dei fatti dedotti nel deferimento, per cui le violazioni ascritte ai deferiti sono state effettivamente compiute. Più in particolare, il deferimento del sig. Mura Paolo è connesso alle mansioni di dirigente accompagnatore ufficiale della società U.S.D. FO.CE. VARA nelle due gare in oggetto; egli, svolgendo tale compito e sottoscrivendo le relative distinte, aveva dichiarato che i giocatori indicati, tra cui Chiovaro Nicholas, erano regolarmente tesserati, P.Q.M. commina al calciatore Chiovaro Nicholas la sanzione della squalifica per 4 giornate ufficiale di gara; al dirigente Mura Paolo quella dell’inibizione per mesi 4; alla società U.S.D. FO.CE. VARA quella della penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nella presente stagione nel campionato di competenza.
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