F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CDN del 28.10.2008 (334) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO CARBONE (dirigente della Soc. Pro Patria Gallaratese GB Srl) E DELLA SOCIETA’ PRO PATRIA GALLARATESE GB Srl (nota n. 4911/776pf06-07/AM/ma del 22.5.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CDN del 28.10.2008
(334) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO CARBONE (dirigente della Soc. Pro Patria Gallaratese GB Srl) E DELLA SOCIETA’ PRO PATRIA GALLARATESE GB Srl (nota n. 4911/776pf06-07/AM/ma del 22.5.2008)
Visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 22.5.2008, mediante il quale veniva richiesto il deferimento del Signor Angelo Carbone per comportamenti non regolamentari, con relativa violazione di cui all’art. 1, comma 1 del CGS anche in relazione al regolamento A.DI.SE. pubblicato sul C.U. FIGC n.61/A del 13 Giugno 1991, e con il conseguente deferimento della società Pro Patria Gallaratese GB S.r.l., per responsabilità oggettiva, a causa dei fatti ascritti al Signor Angelo Carbone, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del CGS; rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS (per Angelo Carbone: pena base dell’inibizione per mesi due ridotta a quaranta giorni; per la soc. Pro Patria Gallaratese GB S.r.l.: pena base dell’ammenda di euro 4.500,00, ridotta ad euro 3.000,00); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; considerato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. La Commissione Disciplinare dispone l’applicazione dell’inibizione per giorni 40 (quaranta) nei confronti del Signor Angelo Carbone e dell’ammenda di euro 3.000,00 (tremila/00) nei confronti della soc. Pro Patria Gallaratese GB S.r.l.. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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