F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CDN del 28.10.2008 (349) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VALZER VERCELLONE (dirigente della Soc. AC Cuneo 1905 Srl) E DELLA SOCIETA’ AC CUNEO 1905 Srl (nota n. 5302/780pf06-07/AM/en del 5.6.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CDN del 28.10.2008 (349) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VALZER VERCELLONE (dirigente della Soc. AC Cuneo 1905 Srl) E DELLA SOCIETA’ AC CUNEO 1905 Srl (nota n. 5302/780pf06-07/AM/en del 5.6.2008) 1. Il deferimento Con provvedimento del 5.6.2008, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione: il Signor Valter Vercellone, qualificato come direttore sportivo della A.C. Cuneo 1905 Srl, per violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS, in relazione a presunte violazioni del Regolamento A.DI.SE., e la A.C. Cuneo 1905 Srl, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 del CGS, per la condotta antiregolamentare posta in essere dal Signor Valter Vercellone. Nei termini assegnati nell’atto di convocazione degli addebiti, il Signor Valter Vercellone faceva pervenire una sua memoria difensiva. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità di tutti i deferiti e l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per mesi tre per il Signor Valter Vercellone e dell’ammenda di € 5.000,00 per l’A.C. Cuneo 1905 Srl. 2. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue. Il deferimento scaturisce da un’indagine posta in essere dalla Procura federale a seguito di una denuncia sporta dalla A.DI.SE. Nella denuncia veniva evidenziato che il Signor Valter Vercellone esercitava nell’interesse della A.C. Cuneo 1905 Srl l’attività di Direttore Sportivo, pur non essendo iscritto nell’elenco speciale dei direttori sportivi, così come previsto dal relativo regolamento, pubblicato sul C.U. FIGC del 13-6-1991 n°61/A, oltre che nel sito internet www.figc.it. A giudizio della Commissione, a seguito della disamina degli atti e delle prove prodotte dalla Procura federale, nonché dall’odierno dibattimento, risulta che il Signor Valter Vercellone ha di fatto esercitato le funzioni di direttore sportivo per conto della A.C. Cuneo 1905 Srl per un certo periodo di tempo. A tale comportamento consegue la violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione al regolamento del riguardante l’elenco speciale dei direttori sportivi. Di conseguenza la A.C. Cuneo 1905 Srl deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS, per le violazioni poste in essere dal Signor Valer Vercellone, P.Q.M. La Commissione disciplinare delibera di infliggere al Signor Valter Vercellone la sanzione dell’inibizione per mesi tre e alla A.C. Cuneo 1905 Srl la sanzione dell’ammenda pari a € 5.000,00 (cinquemila/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it