F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 32/CDN del 03.11.2008 (336) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENRICO PREZIOSI (Presidente del CdA della Soc. Genoa Cricket and FC SpA e socio di riferimento della medesima Società) E DELLA SOCIETA’ GENOA CRICKET AND FC SpA (nota n. 4789/1294pf07-08/SP/blp del 19.5.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 32/CDN del 03.11.2008
(336) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENRICO PREZIOSI (Presidente del CdA della Soc. Genoa Cricket and FC SpA e socio di riferimento della medesima Società) E DELLA SOCIETA’ GENOA CRICKET AND FC SpA (nota n. 4789/1294pf07-08/SP/blp del 19.5.2008)
Visti gli atti, letto il deferimento disposto dal Procuratore Federale in data 19 maggio 2008 nei confronti
del sig. Enrico Preziosi, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Genoa Cricket and FC SpA e socio di riferimento della medesima Società per violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 22, comma 8, CGS per aver posto in essere comportamenti antiregolamentari e nei confronti della Società Genoa Cricket and F.C. spa a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio socio di riferimento; esaminata la memoria 25 ottobre 2008 depositata in giudizio nell’interesse del sig. Enrico Preziosi e del Genoa Cricket and Football Club SpA; ascoltato il rappresentante della Procura federale avv. Manca il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: inibizione per giorni 10 (dieci) per il sig. Enrico Preziosi e ammenda di euro 3.000,00 (tremila/00) per la Società; ascoltato il legale dei soggetti deferiti che ha concluso per il proscioglimento dei soggetti deferiti; rilevato che il comportamento contestato al Preziosi consiste nel fatto di essere entrato nel terreno di gioco, a conclusione della gara Genoa-Lazio dell’11 maggio 2008, ultima giornata di campionato, per salutare i tifosi insieme ai propri calciatori, comportamento ripreso dalla televisione, pur essendo inibito; ritenuto che il sig. Enrico Preziosi nella propria memoria non contesta il fatto contestato ma ne assume la piena liceità; considerato che l’art. 22, comma 8, CGS così recita: “I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5, colpiti da provvedimenti disciplinari a termine non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della FIGC fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa, ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di giuoco e negli spogliatoi in occasione di gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l’aggravamento della sanzione”; ritenuto che, a prescindere da ogni valutazione circa la mancata rilevazione dell’episodio negli atti ufficiali, il fatto contestato al Preziosi, così come ricostruito, non risulta pienamente sussumibile nell’ipotesi normativa appena richiamata; considerato infatti che la condotta posta in essere dal deferito (il saluto rivolto ai propri tifosi al termine del campionato) non contrasta con la ratio normativa dell’art. 22, comma 8 CGS, che vieta al soggetto inibito ogni partecipazione attiva e funzionale alla gara; P.Q.M. la Commissione delibera di prosciogliere i deferiti.
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