F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 32/CDN del 03.11.2008 (341) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE POSTIGLIONE (Amministratore unico e legale rappresentante della Soc. Potenza Sport Club Srl), ANTONIO DI PASQUALE (collaboratore della Soc. Potenza Sport Club Srl) E DELLA SOCIATA’ POTENZA SPORT CLUB Srl (nota n. 4562/259pf07- 08/AM/en del 5.5.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 32/CDN del 03.11.2008
(341) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE POSTIGLIONE (Amministratore unico e legale rappresentante della Soc. Potenza Sport Club Srl), ANTONIO DI PASQUALE (collaboratore della Soc. Potenza Sport Club Srl) E DELLA SOCIATA’ POTENZA SPORT CLUB Srl (nota n. 4562/259pf07- 08/AM/en del 5.5.2008)
La Commissione, visto il deferimento, letti gli atti, ascoltati nella riunione odierna il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso per l’accoglimento del deferimento proposto e l’irrogazione della sanzione dell’inibizione di giorni quindici in danno del sig. Giuseppe Postiglione, dell’inibizione di un mese in danno del sig. Antonio Di Pasquale, dell’ammenda di € 3.000,00 in danno della società Potenza Sport Club Srl. OSSERVA
1. Il Deferimento
Il Procuratore Federale Vicario ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il sig. Giuseppe Postiglione, amministratore unico e legale rappresentante del Potenza Sport Club Srl, il sig. Antonio Di Pasquale e la società Potenza Sport Club Srl (d’ora in avanti anche detta “Potenza”) per rispondere, rispettivamente: - il sig. Postiglione, della violazione di cui all’art. 1 CGS in relazione all’art. 70 delle NOIF; - il sig. Di Pasquale, per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 del CGS; - la società Potenza, per la violazione di cui all’art. 2, comma 4 – ora trasfuso nell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS – per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione alle violazioni contestate al proprio presidente e collaboratore, perché: - in occasione dell’incontro Potenza–Gela, svoltosi in data 3 giugno 2007, sono stati limitati, all’esiguo numero di quindici, i posti riservati ai possessori di tessere FIGC – CONI - AIA; - tale limitazione sarebbe stata determinata, a detta del Presidente del Potenza, dalla ridotta capienza dell’impianto per lavori di ristrutturazione; - prima dell’inizio della gara, alcuni possessori di tessere FIGC – CONI – AIA, dinnanzi all’ingresso dello stadio, sarebbero stati destinatari di epiteti ingiuriosi da parte del sig. Di Pasquale, collaboratore del Potenza.
2. La difesa dei deferiti sig. Giuseppe Postiglione e Potenza Sport Club Srl
Nei termini assegnati i deferiti, sig. Postiglione e società Potenza, hanno depositato memoria difensiva, con allegata documentazione, chiedendo il proscioglimento da ogni addebito, di essere ascoltati in sede di discussione, e l’acquisizione agli atti del procedimento della Relazione della Procura Federale a firma dell’avv. Giorgio di Majo. A sostegno della tesi difensiva, il sig. Postiglione e la Società Potenza rilevano: a) l’inutilizzabilità dell’asserito “esposto” datato 26 settembre 2007, in quanto documento anonimo; b) la non imputabilità della eventuale violazione dell’art. 70 delle NOIF ai soggetti deferiti in quanto la gara sarebbe stata organizzata non dalla società Potenza ma dalla Lega; c) l’inesistenza di un rapporto rilevante tra il deferito sig. Di Pasquale e la società Potenza; d) l’irrilevanza del comportamento ascritto al sig. Di Pasquale in considerazione del particolare contesto ambientale in cui è stata pronunciata la frase contestata e della provocazione che il sig. Di Pasquale avrebbe subito.
3. Motivazione
Il deferimento merita parziale accoglimento. Dagli atti non risulta la prova che la limitazione, peraltro motivata, al numero di posti riservati ai tesserati FIGC – CONI – AIA all’interno dell’impianto sportivo, abbia violato il diritto di accesso degli stessi e, conseguentemente, la norma richiamata nel deferimento. Risulta invero che con comunicato ufficiale n. 224 del 21 maggio 2007 la Lega Professionisti Serie C, con specifico riferimento alla gara in discorso, stabiliva che “Per quanto concerne le c.d. “tessere di servizio” e gli eventuali accrediti, anche per i titolari di tessera CONI – FIGC, dovranno essere richiesti entro il giovedi antecedente la gara cui si riferiscono e dovranno indicare i dati identificativi completi dei titolari, con l’indicazione specifica della qualifica lavorativa”. Tale specifica disposizione, da parte del soggetto legittimato, risulta – inoltre – opportunamente divulgata dalla Società a mezzo internet e,pertanto, ulteriormente nota agli interessati che, evidentemente, avrebbero dovuto conformarvisi, dando prova di aver appunto ottemperato agli adempimenti prescritti. Ne consegue che non è stata raggiunta la prova del fatto che la società Potenza abbia arbitrariamente impedito l’accesso all’impianto. Tanto basta per prosciogliere il Presidente della società Potenza da ogni addebito. Quanto al Di Pasquale, risulta provato che il predetto, nella qualità di “collaboratore volontario e occasionale” del Potenza, abbia profferito frasi ingiuriose nei confronti dei soggetti che ritenevano di aver diritto ad accedere allo stadio. Tale comportamento risulta contrario al paradigma dell’art. 1 CGS, malgrado il Di Pasquale non sia sanzionabile in quanto soggetto non tesserato, e, come tale, estraneo all’ordinamento federale. La condotta del Di Pasquale è, però, ascrivibile, a titolo di responsabilità oggettiva, alla società Potenza ex art. 4, comma 2, del CGS, per cui “le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell’operato … dei soggetti di cui all’art. 1, comma 5.” Tale norma identifica detti soggetti nei “soci o non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché colore che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale.”. Sotto il profilo sanzionatorio, questa Commissione ritiene congruo applicare la sanzione dell’ammonizione. P.Q.M.
la Commissione delibera di prosciogliere il sig. Giuseppe Postiglione, il non luogo a procedere nei confronti del sig. Antonio Di Pasquale, di applicare alla società Potenza Sport Club Srl la sanzione dell’ammonizione.
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