F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 32/CDN del 03.11.2008 (345) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENRICO PREZIOSI (Presidente del CdA della Soc. Genoa Cricket and FC SpA e socio di riferimento della medesima Società) E DELLA SOCIETA’ GENOA CRICKET AND FC SpA (nota n. 5381/414pf07-08/SP/ma del 6.6.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 32/CDN del 03.11.2008 (345) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENRICO PREZIOSI (Presidente del CdA della Soc. Genoa Cricket and FC SpA e socio di riferimento della medesima Società) E DELLA SOCIETA’ GENOA CRICKET AND FC SpA (nota n. 5381/414pf07-08/SP/ma del 6.6.2008) Visti gli atti, letto il deferimento disposto dal Procuratore Federale in data 6 giugno 2008 nei confronti del sig. Enrico Preziosi, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Genoa Cricket and F.C, spa e socio di riferimento della medesima Società per violazione dell’art.1, comma 1, CGS in relazione all’art. 22, comma 8,CGS per aver posto in essere comportamenti antiregolamentari e nei confronti della Società Genoa Cricket and F.C. spa a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio socio di riferimento; esaminata la memoria 25 ottobre 2008 depositata in giudizio nell’interesse del sig. Enrico preziosi e del Genoa Cricket and Football Club SpA.; ascoltato il rappresentante della Procura Federale avv. Manca il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: inibizione per giorni 10 (dieci) per il sig. Enrico Preziosi e ammenda di euro 3.000,00 (tremila/00) per la Società; ascoltato il legale dei soggetti deferiti che ha concluso per il proscioglimento dei soggetti deferiti; rilevato che il comportamento contestato al Preziosi consiste nel fatto di essere entrato nel terreno di gioco, prima della gara Juventus-Genoa del 21 ottobre 2007, intrattenendosi con il giocatore Criscito e lasciandosi fotografare con lo stesso pur essendo inibito; ritenuto che il sig. Enrico Preziosi nella propria memoria non contesta il fatto contestato ma ne assume la piena liceità; considerato che l’art. 22, comma 8, CGS così recita: “I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5, colpiti da provvedimenti disciplinari a termine non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della FIGC fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa, ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di giuoco e negli spogliatoi in occasione di gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l’aggravamento della sanzione”; ritenuto che, a prescindere da ogni valutazione circa la mancata rilevazione dell’episodio negli atti ufficiali, il fatto contestato al Preziosi, così come ricostruito, non risulta pienamente sussumibile nell’ipotesi normativa appena richiamata; considerato infatti che la condotta posta in essere dal deferito (il saluto rivolto al calciatore Criscito almeno un’ora prima della gara) non contrasta con la ratio normativa dell’art. 22, comma 8 CGS, che vieta al soggetto inibito ogni partecipazione attiva e funzionale alla gara; P.Q.M. la Commissione delibera di prosciogliere i deferiti.
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