F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 34/CDN del 06.11.2008 (346) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ PERUGIA CALCIO SpA (nota n. 5303/384pf06-07/AM/en del 5.6.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 34/CDN del 06.11.2008 (346) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ PERUGIA CALCIO SpA (nota n. 5303/384pf06-07/AM/en del 5.6.2008) Con provvedimento del 5 giugno 2008, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la Società Perugia Calcio SpA per violazione dell’art. 2 comma 4 CGS oggi art. 4 comma 2. ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società deferita ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS (“pena base ammenda di € 3.750,00, ridotta ad € 2.500,00”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua. P.Q.M. dispone l’applicazione dell’ammenda di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) alla Società Perugia Calcio SpA. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.
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