F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 34/CDN del 06.11.2008 (352) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIULIANO PESCE (dirigente della Soc. Ternana Calcio SpA) E DELLA SOCIETA’ TERZANA CALCIO SpA (nota n. 5427/779pf06-07/AM/ma del 10.6.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 34/CDN del 06.11.2008
(352) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIULIANO PESCE (dirigente della Soc. Ternana Calcio SpA) E DELLA SOCIETA’ TERZANA CALCIO SpA (nota n. 5427/779pf06-07/AM/ma del 10.6.2008)
1. Il deferimento Con provvedimento del 10.6.2008, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione: il Signor Giuliano Pesce, qualificato come direttore sportivo della Ternana Calcio Spa, per violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS, in relazione a presunte violazioni del Regolamento A.DI.SE., e la Ternana Calcio Spa., a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 del CGS, per la condotta antiregolamentare posta in essere dal Signor Giuliano Pesce. Nei termini assegnati nell’atto di convocazione degli addebiti, il Signor Giuliano Pesce e la Ternana Calcio Spa facevano pervenire una propria memoria difensiva. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità di tutti i deferiti e l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per mesi tre per il Signor Giuliano Pesce e dell’ammenda di € 5.000,00 per la Ternana Calcio Spa. E’ altresì comparso il difensore del Signor Giuliano Pesce e della Ternana Calcio Spa, il quale ha richiesto il proscioglimento dei propri assistiti dagli addebiti contestati con il deferimento.
2. I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue. Il deferimento scaturisce da un’indagine posta in essere dalla Procura federale a seguito di una segnalazione sporta dalla A.DI.SE. In detta segnalazione veniva evidenziato che il Signor Giuliano Pesce esercitava nell’interesse della Ternana Calcio Spa l’attività di Direttore Sportivo, pur non essendo iscritto nell’elenco speciale dei direttori sportivi, così come previsto dal relativo regolamento, pubblicato sul C.U. FIGC del 13-6-1991 n°61/A, oltre che nel sito internet www.figc.it. A giudizio della Commissione, a seguito della disamina degli atti e delle prove prodotte dalla Procura federale, nonché dall’odierno dibattimento, risulta che l’eccezione preliminare formulata dai deferiti non può essere accolta. Infatti, il contraddittorio è stato rispettato integralmente, in quanto il Signor Giuliano Pesce è stato messo nella condizione di essere sentito e di difendersi unitamente alla Ternana Calcio Spa, sia a seguito delle deduzioni a difesa fatte inviate in data 31.10.2008, sia nel corso del dibattimento, tramite il proprio difensore. Per quanto riguarda il merito del presente giudizio, è emerso che il Signor Giuliano Pesce ha di fatto esercitato le funzioni di direttore sportivo per conto della Ternana Calcio Spa. per un certo periodo di tempo, prendendo parte attivamente alle trattative di calcio mercato nella stagione 2006/2007 presso l’Atahotel Quark di Milano. Dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, risulta altresì comprovato che il Signor Giuliano Pesce veniva di regola citato da vari quotidiani in merito ad operazioni di calcio mercato, svolte nell’interesse della Ternana Calcio Spa, e riservate esclusivamente alla figura ed al ruolo di direttore sportivo iscritto all’A.DI.SE., così come previsto dalla vigente normativa. A tale comportamento consegue la violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione al regolamento dell’elenco speciale dei direttori sportivi. Di conseguenza la Ternana Calcio Spa deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS, per le violazioni poste in essere dal Signor Giuliano Pesce. P.Q.M. La Commissione disciplinare delibera di infliggere al Signor Giuliano Pesce la sanzione dell’inibizione per mesi tre ed alla Soc. Ternana Calcio Spa la sanzione dell’ammenda pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00).
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