F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 35/CDN del 13.11.2008 (365) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANFRANCO TOMASI (Presidente della Soc. Spal 1907 SpA), PAOLINO MARCHESINI (Presidente della Soc. SC Audax Dribbling) E DELLE SOCIETA’ SPAL 1907 SpA E SC AUDAX DRIBBLING (nota n. 5714/929pf07-08/SS/en del 19.6.2008) (367) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANFRANCO TOMASI (Presidente della Soc. Spal 1907 SpA), PAOLINO MARCHESINI (Presidente della Soc. SC Audax Dribbling) E DELLE SOCIETA’ SPAL 1907 SpA E SC AUDAX DRIBBLING (nota n. 5712/930pf07-08/SS/en del 19.6.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 35/CDN del 13.11.2008 (365) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANFRANCO TOMASI (Presidente della Soc. Spal 1907 SpA), PAOLINO MARCHESINI (Presidente della Soc. SC Audax Dribbling) E DELLE SOCIETA’ SPAL 1907 SpA E SC AUDAX DRIBBLING (nota n. 5714/929pf07-08/SS/en del 19.6.2008) (367) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANFRANCO TOMASI (Presidente della Soc. Spal 1907 SpA), PAOLINO MARCHESINI (Presidente della Soc. SC Audax Dribbling) E DELLE SOCIETA’ SPAL 1907 SpA E SC AUDAX DRIBBLING (nota n. 5712/930pf07-08/SS/en del 19.6.2008) Con nota del 19.6.2008 (n. 5712/930 pf 07-08/SS/en), il Procuratore federale deferiva a questa CD Nazionale i Sig.ri: - Gianfranco Tomasi, Presidente della Soc. Spal 1907 SpA.; - Paolino Marchesini, Presidente della Soc. SC Audax Dribbling; - la società Spal 1907 SpA; - la società SC Audax Dribbling; per rispondere i primi due della violazione dell’art. 1 co 1 del CGS (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione all’art. 38 comma 4 della NOIF, per aver consentito al Sig. Ferrari Danilo di svolgere attività di tecnico per due diverse società nella stessa stagione sportiva; le società Spal 1907 SpA e SC Audax Dribbling della violazione dell’art. 4 co 1 del CGS, per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta ai propri presidenti. Contemporaneamente, con nota di identica data (n. 5714/929 pf 07-08/SS/en), il Procuratore federale deferiva gli stessi soggetti per rispondere delle medesime violazioni delle norme federali per aver consentito al sig. Fabbri Franco di svolgere l’attività di tecnico per due diverse società nella stessa stagione sportiva. All’udienza odierna, sono comparsi il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto affermarsi la responsabilità dei soggetti deferiti e l’applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi sei per i due presidente e quella dell’ammenda di € 2.000,00 per la soc. Spal 1907 SpA e di € 1.000,00 per la soc. SC Audax Dribbling, nonché il difensore della Spal, il quale ha chiesto il proscioglimento come da memorie difensive prodotte. La CDN, letti gli atti del procedimento e esaminata la documentazione allegata, osserva quanto segue. I presenti procedimenti traggono origine da una denuncia (12.1.08) indirizzata da tal Gino Vitali, non meglio identificato, al Comitato Provinciale della FIGC di Ferrara e a quello Regionale dell’Emilia Romagna, nella quale si evidenziavano “alcune condizioni piuttosto strane nel settore giovanile della SPAL 1907”. Si affermava, tra l’altro, che il “Sig. Franco Fabbri allena gli esordienti ’95 al lunedì e giovedì e ha anche la scuola calcio Audax Dribbling” e che “il Sig. Danilo Ferrari allena gli esordienti ’96 al lunedì e mercoledì e ha anche la scuola calcio Audax Dribbling”. La Procura federale disponeva l’apertura di indagini tese ad accertare eventuali violazioni di norme federali commesse dai tesserati. All’esito dell’attività istruttoria veniva riscontrato: • quanto alla posizione del Sig. Danilo Ferrari (proc. n. 5712/930), che lo stesso, nella stagione 2007/2008, era tesserato per la Spal 1907 SpA in qualità di allenatore degli esordienti ’96 e, contemporaneamente svolgeva attività nella scuola calcio per la SC Audax Dribbling; • quanto alla posizione del Sig. Franco Fabbri (proc. n. 5714/929), che lo stesso, nella stagione 2007/2008, era ugualmente tesserato per la Spal 1907 SpA., in qualità di allenatore degli Esordienti ’95 e, contemporaneamente, svolgeva attività nella scuola calcio per la società Audax Dribbling. Il Ferrari, interrogato dall’incaricato della Procura federale nell’ambito del procedimento che lo riguarda (5712/930), rilasciava dichiarazioni nelle quali affermava, tra l’altro, la sua qualità di allenatore degli Esordienti 1996 della SPAL 1907; di essere tra i promotori della Scuola calcio Audax da circa 10/12 anni e fino alla stagione sportiva 2006/2007; di essere tesserato per la Spal 1907 nella corrente stagione in virtù della collaborazione esistente tra le due società; di recarsi una o due volte la settimana al campo di allenamento della società Audax per svolgere attività di aiuto e/o supporto all’allenatore dei “pulcini” di questa società, aiuto consistente nel dare consigli ai ragazzi e, ove necessario, anche all’allenatore; di non percepire alcun compenso né rimborso spese per tale attività; che la Spal era al corrente di tutto e nessuno dei dirigenti della società aveva mai obiettato nulla al riguardo in ragione del rapporto di collaborazione tra le due società; Il Sig. Paolino Marchesini, presidente della Audax Dribbling, egualmente sentito dal Collaboratore della Procura, confermava sostanzialmente quanto dichiarato dal Ferrari, aggiungendo che il suo interlocutore presso la Spal era il Sig. Andrea Mangoni; che l’attività del Ferrari consisteva nel tenere lezioni tecniche con gli allenatori della Audax e spesso anche con i bambini e i genitori, che la suddetta attività del Ferrari si svolgeva settimanalmente e copriva tutto l’arco della stagione sportiva; infine che la SPAL era al corrente dell’attività del Ferrari. Sentito in ultimo, il Presidente della Soc. Spal 1907, Gianfranco Tomasi, dichiarava di aver incontrato il Ferrari due volte, che lo stesso faceva parte del gruppo di allenatori (6/7) delle quadre giovanili della società; di non frequentare i campi di calcio delle squadre giovanili; che il dirigente che si occupava del settore era Giumini Fabrizio; di non aver mai avuto notizia, diretta o indiretta, dell’attività “esterna” del Ferrari; di nulla sapere dell’attività “esterne” del Ferrari; di nulla sapere dell’attività sportiva delle squadre giovanili della società. Per quanto riguarda il procedimento relativo all’attività del sig. Franco Fabbri, non risultano dichiarazioni rilasciate dallo stesso, in quanto, convocato dal Collaboratore della Procura Federale, non è comparso. È ritualmente comparso, invece, il sig, Paolino Marchesini, Presidente della SC Audax Dribbling, il quale ha innanzitutto dichiarato che il Fabbri aveva concluso al sua attività per la società da lui presieduta al termine della stagione 2005/2006 e al momento non operava; poi, in contrasto con quanto precedentemente affermato, ammetteva che il Fabbri frequentava ancora la società (il lunedì e in altre occasioni) per tenere lezione ai tecnici della Audax nonché ai bambini e ai loro genitori; che l’attività “si svolgeva” lungo l’intero arco della stagione sportiva e era gratuita; che la Spal era al corrente di tali fatti; che gli risultava che il Fabbri era l’allenatore dei “pulcini” della Spal. È anche comparso il presidente della Spal 1907, Sig. Gianfranco Tomasi, il quale ha ribadito quanto dichiarato per la vicenda Ferrari, affermando di non essere a conoscenza dei fatti e di aver incontrato il Fabbri solo una o due volte. Secondo la CDN esistono agli atti sufficienti elementi per affermare la piena responsabilità dei deferiti. In particolare, le ammissioni del Ferrari e del Fabbri costituiscono la prova di un’attività tecnica prestata in favore di due diverse società (come, peraltro, accertato anche dalla Commissione disciplinare del Settore tecnico), a nulla rilevando sia il fatto di non percepire corrispettivo che gli eventuali accordi di collaborazione esistenti tra la Spal 1907 e la SC Audax Dribbling. Il Marchesini, tra l’altro, ha precisato che l’attività dei tecnici, pur limitata a interventi bi-settimanali, riguardava tutto l’arco della stagione sportiva. Il Marchesini, inoltre, ha affermato che la Spal era al corrente della situazione, mentre il Ferrari di non aver avuto alcuna obiezione da parte dei dirigenti della Spal, società della quale, come del resto il Fabbri, risulta tesserato. La difesa ha lungamente dissertato sul fatto che mancherebbe la prova dell’”attività di campo” dei due tecnici e delle mancata conoscenza, almeno in parte del presidente della Spal, della condotta del Ferrari e del Fabbri. È appena il caso di ricordare che l’art. 38, co. 4, della NOIF dispone che i tecnici, nel corso della stessa stagione sportiva, non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società. La norma, evidentemente, non si riferisce solo all’“attività sul campo” dei tecnici, ma anche, come si è verificato nel caso di specie, ad attività diverse, sia pure di contenuto tecnico. Ne deriva la sicura violazione delle norme contestate. Quanto alla responsabilità dei legali rappresentanti della società, appare certamente provata sia quella del Marchesini, che ha esplicitamente ammesso di essere a conoscenza dei fatti e quindi implicitamente di averli consentiti, sia quella del Tomasi, che non ha impedito il verificarsi degli eventi pur essendo la società presieduta e i dirigenti compiutamente informati, come si evince dalle parole dei tesserati sentiti dalla Procura. La tesi difensiva “di non sapere, di non conoscere, di nulla interessarsi” non è perciò credibile e non merita accoglimento. Conseguente è l’affermazione della responsabilità delle due Società. P.Q.M. La Commissione delibera di infliggere: • Gianfranco Tomasi, nella qualità di Presidente della Spal 1907 SpA, l’inibizione per mesi 3 (tre) complessivi; • Paolino Marchesini, nella qualità di Presidente della SC Audox Dribbling, l’inibizione per mesi 3 (tre) complessivi; • Alla società Spal 1907 SpA l’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) complessivi; • Alla società SC Audax Dribbling l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00) complessivi.
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