F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 36/CDN del 20.11.2008 (20) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CESARE GIOSUE’ D’EVANT (già Amm.re unico della Soc. Calcio Monza SpA) PER VIOLAZIONE ART. 21 COMMI 2 E 3 NOIF (nota n. 1273/435pf/SP/ma del 16.3.2007)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 36/CDN del 20.11.2008
(20) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CESARE GIOSUE’ D’EVANT (già Amm.re unico della Soc. Calcio Monza SpA) PER VIOLAZIONE ART. 21 COMMI 2 E 3 NOIF (nota n. 1273/435pf/SP/ma del 16.3.2007)
Con atto del 5.5.2006 la Procura Federale ha deferito il Sig. Cesare Giosuè D'Evant (già amministratore unico della soc. Calcio Monza SpA), per l'applicazione della norma di cui all'art. 21 commi 2 e 3 delle NOIF, avendo il predetto ricoperto, nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento, la carica sociale sopra indicata. Nulla deduce il deferito, mentre la Procura conclude chiedendo irrogarsi la sanzione di 5 anni di inibizione, oltre alla preclusione di cui all’art. 21 NOIF. Devesi preliminarmente far presente che risulta in atti che alla società, con atto 30/6/04, del Presidente della FIGC, stante l’intervenuto fallimento, è stata revocata l’affiliazione, ex art. 16 c. 6 NOIF. Risulta inoltre documentalmente provato -(cfr. visura societaria in atti)- che il deferito ha rivestito la carica di A.U. della SpA Calcio Monza dal 12.12.2003 alla data di fallimento (18.3.2004). Ciò detto, si osservi che, come risulta dal parere interpretativo del 28.6.2007, reso dalla Corte Federale, la “preclusione” di cui al terzo comma dell'art. 21 NOIF presuppone l'accertamento di profili di colpa dell'amministratore in carica al momento della dichiarazione di fallimento, accertamento con riferimento al quale non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova: ciò con la precisazione che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della società, ma può più ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) nella gestione della società. La documentazione versata in atti dalla Procura, con particolare riferimento ai verbali di assemblea societaria, è idonea a far ritenere alla scrivente Commissione che nella specie l’incolpato ha svolto effettive funzioni nell’ambito societario, proprio nel biennio antecedente il fallimento. E’ quindi ragionevole ritenere che abbia comunque contribuito al dissesto societario. Se ne ricava che, essendo la Calcio Monza SpA stata oggettivamente attinta dal provvedimento di revoca dell’affiliazione ed essendo stato il deferito amministratore della predetta, al Sig. Cesare Giosuè D’Evant va irrogata la sanzione di cui al dispositivo. P.Q.M. La CDN in accoglimento del deferimento infligge al sig. Cesare Giosuè D’Evant la sanzione di 5 (cinque) anni di inibizione.
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