F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 36/CDN del 20.11.2008 (348) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA DIONISIO (dirigente della Soc. SS Cavese 1919 Srl) E DELLA SOCIETA’ SS CAVESE 1919 Srl (nota n. 5301/777pf06-07/AM/en del 5.6.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 36/CDN del 20.11.2008 (348) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA DIONISIO (dirigente della Soc. SS Cavese 1919 Srl) E DELLA SOCIETA’ SS CAVESE 1919 Srl (nota n. 5301/777pf06-07/AM/en del 5.6.2008) Visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 5.6.2008 nei confronti di Nicola Dionisio (dirigente della Società SS Cavese 1919 Srl) per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS e della Società SS Cavese 1919 Srl per violazione dell’art. 2 comma 4 CGS oggi trasfuso nell’art. 4 comma 2 CGS; ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS (per il Dionisio: sanzione base giorni 65 di inibizione ridotta ai sensi dell’art. 23 CGS nella misura definitiva di giorni 45 di inibizione; per la Società Cavese 1919 Srl: pena base dell’ammenda € 3.750,00 ridotta ai sensi dell’art. 23 CGS nella misura definitiva dell’ammenda di € 2.500,00) considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua. P.Q.M. dispone l’applicazione dell’inibizione per giorni 45 (quarantacinque) al sig. Nicola Dionisio e dell’ammenda di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) nei confronti della Società SS Cavese 1919 Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it