F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 38/CDN del 26.11.2008 (272) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO PENNESTRI (Presidente della Soc. ASD Domina Neapolis Acerrana) E DELLA ASD DOMINA NEAPOLIS ACERRANA (nota n. 3925/054pf07-08/SP/ma del 3.4.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 38/CDN del 26.11.2008 (272) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO PENNESTRI (Presidente della Soc. ASD Domina Neapolis Acerrana) E DELLA ASD DOMINA NEAPOLIS ACERRANA (nota n. 3925/054pf07-08/SP/ma del 3.4.2008) 1) Il deferimento Con provvedimento del 3.4.2008 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione:• il Sig. Pennestri Alessandro, Presidente della Società ASD Domina Neapolis Acerrana, per rispondere della violazione di cui all’art. 10, comma 1, CGS nonché • la società ASD Domina Neapolis Acerrana per responsabilità ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per la condotta posta in essere dal proprio presidente. Nell’atto di deferimento veniva evidenziato che il Sig. Pennestri Alessandro, tra l’ottobre 2006 e la primavera 2007, aveva contattato le calciatrici Gama Sara in forza alla società UPC Tavagnacco - Perelli Giulia e Tona Elisabetta – entrambe in forza alla Società Torres – invitandole a tesserarsi con la società statunitense FC Indiana per svolgere attività agonistica con quest’ultima società nei mesi estivi dell’anno 2007. Le tre calciatrici peraltro avevano tutte successivamente sottoscritto il contratto con la società FC Indiana, ma solamente la calciatrice Tona Elisabetta vi aveva effettivamente giocato, in quanto la calciatrice Perelli Giulia si era infortunata prima del materiale trasferimento e la calciatrice Gama Sara non si era potuta recare negli USA per problemi di visto. Peraltro tale attività di intermediazione del Sig. Pennestri Alessandro aveva comportato anche una turbativa per l’attività agonistica della Rappresentativa Nazionale Femminile impegnata, dal mese di giugno al mese di agosto 2007, nel torneo preolimpico in Cina, atteso che la calciatrice Tona Elisabetta, proprio perché trasferitasi presso la citata società statunitense, non aveva partecipato al torneo preolimpico Nei termini assegnati nell’atto di convocazione, gli incolpati non facevano pervenire alcuna memoria difensiva Alla riunione del 22.10.2008 la Commissione, stante la mancata comunicazione dell’atto di convocazione a tutti gli interessati, disponeva che fossero rinnovate tutte le comunicazioni di rito e rinviava alla riunione del 26.11.2008. Alla riunione odierna è comparso il Rappresentante della Procura federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per mesi 6 per il Sig. Pennestri Alessandro e dell’ammenda di €. 1.500,00 per la Società. Per gli incolpati nessuno è comparso 2) I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti, ritiene provata la responsabilità del Sig. Pennestri Alessandro e della Società ASD Domina Neapolis Acerrana in merito alla violazione contestata. A tal proposito è opportuno ricordare che l’art. 10, comma 1 del CGS dispone che “..Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle Società, ai soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell’interesse della propria Società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto...”. Ciò posto, va rilevato che tutte le persone sentite dal collaboratore dell’Ufficio Indagini, ivi compreso l’odierno incolpato, hanno confermato l’attività di intermediazione svolta dal Sig. Pennestri Alessandro, il quale aveva dapprima interpellato le tre calciatrici - tutte non appartenenti alla Società da lui presieduta – per verificare se erano interessate a trasferirsi negli USA e successivamente, una volta appurato che le stesse calciatrici erano interessate a ciò, aveva messo in contatto le stesse calciatrici con la Società statunitense FC Indiana per il loro trasferimento per i mesi estivi dell’anno 2007, trasferimento che peraltro si era perfezionato per tutte le calciatrici, in quanto tutte avevano sottoscritto il relativo contratto, anche se poi la sola Tona Elisabetta aveva effettivamente giocato con la squadra statunitense, atteso che Perelli Giulia si era infortunata e Gama Sara aveva avuto problemi di visto. Da quanto sopra risulta evidente l’attività di turbativa posta in essere dall’odierno incolpato in merito ai rapporti esistenti tra le tre tesserate e le relative Società di appartenenza, turbativa che peraltro si è riverberata anche sull’attività della Nazionale Femminile impegnata nei mesi estivi dell’anno 2007 nel torneo preolimpico in Cina, atteso che la calciatrice Tona Elisabetta, proprio perché trasferitasi presso la citata Società statunitense in conseguenza dell’attività svolta dall’odierno incolpato, non aveva partecipato al torneo preolimpico. In forza di quanto sopra, il comportamento posto in essere dall’incolpato integra senza ombra di dubbio alcuno la violazione contestata e pertanto deve affermarsi la sua responsabilità, nonché quella della Società ASD Domina Neapolis Acerrana ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS. Sanzioni eque e proporzionate ai fatti contestati appaiono essere quelle di cui al dispositivo 3) Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione accoglie il deferimento e delibera di infliggere alla Società ASD Domina Neapolis Acerrana, a titolo di responsabilità diretta, la sanzione dell’ammenda di €. 1.000,00 (mille/00) ed al Sig. Pennestri Alessandro la sanzione dell’inibizione per mesi 1 (uno).
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