F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 38/CDN del 26.11.2008 (63) – APPELLO DELLA SOCIETA’ AS GREGNAH HIPPOGROUP CAPANNELLE AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE AI CALCIATORI FABIO MASSARONI, EDOARDO BLUNNO, LUCA TUBURZI, L’INIBIZIONE PER MESI 2 AI DIRIGENTI DANIELE GALASSI, LUCA TRAPASSI, RICCARDO FEDERICO E ALLA SOCIETA’ L’AMMENDA DI € 500,00 E LA PENALIZZAZIONE DI 5 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio – C.U. n. 33 del 3.10.2008).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 38/CDN del 26.11.2008
(63) – APPELLO DELLA SOCIETA’ AS GREGNAH HIPPOGROUP CAPANNELLE AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE AI CALCIATORI FABIO MASSARONI, EDOARDO BLUNNO, LUCA TUBURZI, L’INIBIZIONE PER MESI 2 AI DIRIGENTI DANIELE GALASSI, LUCA TRAPASSI, RICCARDO FEDERICO E ALLA SOCIETA’ L’AMMENDA DI € 500,00 E LA PENALIZZAZIONE DI 5 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA
(delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - C.U. n. 33 del 3.10.2008).
La Commissione Disciplinare Territoriale Lazio, su deferimento della Procura Federale, comminava ai calciatori Massaroni Fabio, Blunno Edoardo e Tiburzi Luca la squalifica per quattro gare, ai dirigenti della Società Gregna H. Capannelle Galassi Daniele, Trapassi Luca e Federico Riccardo la inibizione per mesi due, alla Società Gregna H. Capannelle l’ammenda di € 500,00 e la penalizzazione di cinque punti in classifica. Era accaduto che la Società Gregna H. Capannelle aveva schierato in dieci gare del campionato di terza categoria i calciatori di cui sopra tutti in posizione irregolare in quanto tesserati per altra Società. Veniva accertato che la Società aveva in effetti presentato all’organo competente la richiesta di tesseramento dei calciatori, ma che il tesseramento era stato respinto, trattandosi di calciatori già vincolati e la Società ne era stata immediatamente informata. Ciò nonostante, la Società Gregna H. Capannelle aveva continuato ad impiegarli. Avverso la decisione della Commissione di primo grado, ricorre la Società Gregna H. Capannelle per la revoca della decisione medesima sull’assunto che la ricorrente aveva agito in buona fede nell’assoluta convinzione di aver sanato la posizione dei calciatori, tanto da non tenere conto della comunicazione di nullità del tesseramento che le era pervenuta dall’organo competente. Ha aggiunto la Società ricorrente che non era comparsa avanti la CD Territoriale per non aver ricevuto la relativa convocazione. All’udienza innanzi a questa Commissione, la Procura federale ha chiesto la conferma della decisione impugnata. E’ comparsa la Società ricorrente, nonché i soggetti sanzionati, insistendo nell’accoglimento del ricorso. Tanto esposto questa Commissione rileva che in atti risultano acquisite le lettere raccomandate di convocazione inviate dalla CD Territoriale a tutti i deferiti, da questi ultimi tempestivamente ricevute. Sicchè l’eccezione della parte ricorrente è del tutto infondata. Così come risulta infondato il ricorso, che, appellandosi alla buona fede dei ricorrenti ed alla loro imprecisa conoscenza dei regolamenti, non ha introdotto fondati motivi di riforma della decisione. P.Q.M. Rigetta il ricorso e, per l’effetto, conferma la decisione impugnata. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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