F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 38/CDN del 26.11.2008 (82) – RECLAMO DELLA SOCIETA’ ODB VALLE SALIMBENE AVVERSO L’AMMENDA DI € 300,00 E LA SQUALIFICA FINO AL 24.12.2008 ALL’ALLENATORE MAURIZIO ALGHISI (delibera GS CU n. 15 del 23.10.2008 e delibera CD Territoriale presso il CR Lombardia CU n. 17 del 6.11.2008 – Campionato di Eccellenza).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 38/CDN del 26.11.2008 (82) - RECLAMO DELLA SOCIETA’ ODB VALLE SALIMBENE AVVERSO L’AMMENDA DI € 300,00 E LA SQUALIFICA FINO AL 24.12.2008 ALL’ALLENATORE MAURIZIO ALGHISI (delibera GS CU n. 15 del 23.10.2008 e delibera CD Territoriale presso il CR Lombardia CU n. 17 del 6.11.2008 – Campionato di Eccellenza). Visti gli atti; letto il ricorso; considerato che la Società ODB Valle Salimbene ricorre avverso la decisione della CD Territoriale presso il CR Lombardia che ha respinto il ricorso della stessa avverso l’ammenda di € 300,00 e la squalifica fino al 24.12.2008 all’allenatore Maurizio Alghisi inflitte dal Giudice Sportivo con CU n 15 del 23.10.2008; considerato che, avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali, è possibile proporre ricorso esclusivamente alle Commissioni disciplinari territoriali essendo previsti, ai sensi dell’art. 44 CGS, soltanto due gradi di giudizio per le infrazioni che riguardano l’attività agonistica, mentre la Commissione disciplinare nazionale è competente a decidere i ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali unicamente nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale; considerato che nel caso in questione, si sono esauriti i due gradi del giudizio previsti dal citato art. 44 CGS, e pertanto il ricorso è inammissibile; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e dispone l’addebito della tassa non versata.
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