F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 40/CDN del 04.12.2008 (78) – APPELLO DELLA SOCIETA’ FC PEGASO AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE PER MESI 2 AL PRESIDENTE PIERLUIGI GIORDANO, L’INIBIZIONE PER MESI 2 AI DIRIGENTI EZIO PAPARELLI E ALESSANDRO BONI E L’AMMENDA DI € 400,00 ALLA SOCIETA’ FC PEGASO, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio – C.U. n. 39 del 23.10.2008).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 40/CDN del 04.12.2008 (78) – APPELLO DELLA SOCIETA’ FC PEGASO AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE PER MESI 2 AL PRESIDENTE PIERLUIGI GIORDANO, L’INIBIZIONE PER MESI 2 AI DIRIGENTI EZIO PAPARELLI E ALESSANDRO BONI E L’AMMENDA DI € 400,00 ALLA SOCIETA’ FC PEGASO, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - C.U. n. 39 del 23.10.2008). La Procura Federale, investita del caso dalla Presidenza del Comitato Regionale Lazio, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso lo stesso Comitato il calciatore Massimiliano Bacich, il Presidente della Società Pegaso sig. Pierluigi Giordano, i dirigenti della Società Pegaso sigg.ri Alessandro Boni ed Ezio Paparelli, nonché la stessa Società Pegaso, per violazione a carico di Bacich e Giordano degli artt. 1 comma 2, 10 commi 2 e 6 CGS e 40 comma 4 NOIF, a carico di Boni e Paparelli degli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 CGS, a carico della Società Pegaso dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS. Era accaduto che la Società Pegaso, partecipante al Campionato Provinciale Terza Categoria, il 13 ottobre 2007 aveva fatto pervenire all’Ufficio competente della FIGC la richiesta di tesseramento del calciatore Bacich, che non era stata accolta perché quest’ultimo risultava già vincolato per altra società. Nel periodo intercorrente tra la richiesta di tesseramento e la comunicazione della FIGC di nullità del tesseramento, datata 26 novembre 2007, la Società Pegaso aveva inserito il calciatore Bacich nella distinta afferente sei gare di campionato disputate tra il 14 ottobre e il 2 dicembre 2007, cessando di farlo non appena era stata raggiunta dalla comunicazione di cui sopra. La Commissione di primo grado, con delibera del 23 ottobre 2008, dichiarava la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte, comminava al calciatore Bacich Massimiliano la squalifica di tre gare, al Presidente Giordano Pierluigi ed ai dirigenti Boni Alessandro e Paparelli Ezio l’inibizione di mesi due, alla Società FC Petaso l’ammenda di € 400,00. Avverso tale decisione ricorrono la Società Pegaso ed i sigg.ri Giordano, Boni e Paparelli, chiedendo in via principale l’integrale riforma del provvedimento ed il conseguente annullamento delle sanzioni in esso contenute, in via subordinata o la riduzione adeguata delle sanzioni, ovvero la loro commutazione nella ammonizione. A fondamento dell’impugnazione i ricorrenti deducono la loro assoluta buona fede, manifestatasi dapprima nel richiedere il tesseramento del calciatore conforme ai dati anagrafici del medesimo nella certezza che egli fosse libero da vincoli e successivamente nell’aver cessato l’impiego del calciatore non appena appresa la nullità del tesseramento. Deducono altresì i ricorrenti che non erano venuti meno neppure al dovere di diligenza per non aver preventivamente accertato la posizione del calciatore Bacich, attesa la difficoltà esistente all’epoca dei fatti di addivenire ad accertamenti del genere, peraltro implicitamente confermata da una circolare di recente diramata dal Comitato Regionale di appartenenza ed inviata a tutte le società, contenente regole innovative per la conoscenza della posizione dei calciatori. All’udienza di discussione innanzi a questa CD Nazionale sono comparsi il rappresentante della Procura federale che ha chiesto la conferma della decisione impugnata nonché assistiti dal difensore di fiducia i ricorrenti ad eccezione del sig. Boni, che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso. Il ricorso appare fondato nei limiti di seguito esposti. La Commissione di primo grado, nell’adottare sanzioni di gran lunga inferiori a quelle proposte dalla Procura Federale, ha adeguatamente considerato la buona fede della Società Pegaso, del Presidente Giordano e dei dirigenti Boni e Paparelli, di cui vi è ampia menzione nella parte motiva della decisione. Tali sanzioni, tuttavia, appaiono suscettibili di ulteriore contenuta riduzione, risultando apprezzabili in fatto le tesi difensive dei ricorrenti sulla sperequazione tra il fatto commesso e le sanzioni medesime, peraltro comminate in maniera uniforme ai due dirigenti accompagnatori della squadra, quando invece il Boni aveva sottoscritto una sola distinta di gara ed il Paparelli le altre cinque. P.Q.M. accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per l’effetto, riduce la inibizione a carico di Giordano Pierluigi e Paparelli Ezio a mesi 1 ciascuno, a carico di Boni Alessandro del periodo pre sofferto, l’ammenda a carico della Società FC Pegaso ad € 200,00 (duecento/00). Dispone la restituzione della tassa versata.
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