F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 66/CDN del 20.03.2009 (167) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SCULLI (calciatore della Soc. Genoa Cricket FC SpA) E DELLA SOCIETA’ GENOA CRICKET FC SpA (nota n. 4566/608pf08-09/SP/blp del 13.2.2009)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 66/CDN del 20.03.2009 (167) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SCULLI (calciatore della Soc. Genoa Cricket FC SpA) E DELLA SOCIETA’ GENOA CRICKET FC SpA (nota n. 4566/608pf08-09/SP/blp del 13.2.2009) Il procedimento Con provvedimento del 13 febbraio 2009, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Sculli Giuseppe, calciatore della Società Genoa Cricket and Football Club SpA, e la Società Genoa Cricket and Football Club SpA , per rispondere: il Signor Sculli Giuseppe, della violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, al ventitreesimo minuto del secondo tempo della gara del Campionato di serie A dell’8 febbraio 2009 tra Roma e Genoa, disputata presso lo stadio “Olimpico” di Roma, dopo essere stato espulso, rivolto al direttore di gara il gesto del dito indice e mignolo alzate con le altre piegate sul palmo, posto in essere con la mano sinistra alzata all’altezza del capo e lateralmente allo stesso; la Società Genoa Cricket and Football Club SpA a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti antiregolamentari posti in essere dal predetto calciatore. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire memorie difensive, con le quali, respingendo gli addebiti, concludono per il rigetto del deferimento, con conseguente proscioglimento dall’incolpazione. In particolare, i deferiti assumono: in via preliminare l’improcedibilità del deferimento; nel merito, l’irrilevanza disciplinare del gesto contestato allo Sculli, anche per l’insussistenza dell’elemento volitivo a carattere offensivo e irriguardoso nei confronti del direttore di gara. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione di due giornate di squalifica ed € 25.000,00 di ammenda per il calciatore Sculli e l’ammenda di € 5.000,00 per la Soc. Genoa. È altresì comparso il difensore dei deferiti, il quale ha ulteriormente illustrato le deduzioni di cui alla propria memoria in atti, concludendo per il proscioglimento di entrambi. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene preliminare decidere sulla eccezione di improcedibilità del deferimento. I deferiti ne assumono l’improcedibilità sotto due profili: in primo luogo, perché si tratterebbe di fatti verificatisi durante lo svolgimento della gara “senza che vi sia traccia negli atti ufficiali della stessa, pur essendo stati rilevabili dagli ufficiali di gara, che non hanno attribuito rilevanza disciplinare alla condotta dell’atleta”; in secondo luogo, perché il caso di specie non rientrerebbe tra quelli per i quali possono essere utilizzate le immagini televisive, come prova di una condotta gravemente antisportiva. Con la prima censura, i deferiti assumono che “non essendo stata individuata antidoverosità nel comportamento dello Sculli da parte degli ufficiali di gara che si trovavano nei pressi del calciatore, non si comprende come il gesto del tesserato, peraltro, secondo la Procura Federale diretto all’arbitro, non possa essere stato visto”. Ne deriverebbe che “ gli ufficiali di gara abbiano percepito il comportamento del calciatore, non attribuendogli rilevanza disciplinare”, non sussistendo, tra l’altro, alcuna prova che il gesto di Sculli sia sfuggito all’arbitro ed ai suoi assistenti. Si sarebbe quindi, formato una sorta di “giudicato sostanziale” sul quale “ deve considerarsi intangibile il pronunciamento del Giudice Sportivo sulla base delle risultanze degli atti ufficiali”. Tale motivo di censura non può trovare accoglimento. Invero, dall’esame dei referti di gara, quale fonte privilegiata di prova, e dal Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Professionisti n.191 del 10.2.2009, emerge che la condotta de qua del calciatore Sculli non è stata rilevata, né dalla terna arbitrale, né dal quarto uomo, per cui non è stata sanzionata dal Giudice Sportivo. Del resto, i referti arbitrali, non possono contenere la prova della non sanzionabilità della condotta dello Sculli, rendendo evidentemente inaccoglibile l’assioma in forza del quale la terna arbitrale ed il quarto uomo non possono non avere visto, per cui se non hanno sanzionato è perché hanno visto, ma non hanno ritenuto antidoverosa la condotta dello Sculli. Ne deriva la sussistenza, in via astratta, della sanzionabilità della condotta contestata. Con la seconda censura, i deferiti assumono che la condotta de qua non rientrerebbe tra quelle indicate dall’art. 35, comma 1, CGS, per le quali possono essere utilizzate le immagini televisive, come prova di condotta gravemente antisportiva. In particolare, nella fattispecie in esame la Procura Federale non avrebbe osservato “né i limiti temporali imposti dalla norma, né quelli relativi alle materie in cui il C.G.S. consente l’utilizzabilità, per l’irrogazione di sanzioni disciplinari ai tesserati, di supporti audiovisivi”. Tale motivo di censura è fondato, anche se, poiché espresso in maniera confusa, abbisogna di un corretto inquadramento sistematico-normativo. Sui fatti di gara sussiste la giurisdizione del Giudice Sportivo, che esercita il proprio potere disciplinare per tutte le condotte verificatesi nell’ambito di una gara di campionato, e per tutte le gare svoltesi nella medesima giornata di campionato, valutandole sotto il profilo disciplinare, essendo già intervenuto l’accertamento dei fatti da parte dell’Arbitro (cfr. art. 29 CGS). Trattasi, a ben vedere di una competenza per materia, esclusiva ed inderogabile, attribuita al Giudice Sportivo dallo Statuto della FIGC e conseguentemente dal CGS. Per i fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva (e solo per questi) non visti dagli ufficiali di gara il CGS prevede in capo al Procuratore Federale un potere di “segnalazione riservata” al Giudice Sportivo, che tuttavia soggiace al termine di decadenza delle ore 12:00 del giorno feriale successivo a quello della gara. In tali casi il Giudice Sportivo, al fine di irrogare sanzioni disciplinari, può avvalersi, quale mezzo di prova, di riprese televisive o altri filmati che offrono piena garanzia tecnica e documentale. Ne deriva che per i fatti che si sono svolti nell’ambito di una gara sussiste la competenza/giurisdizione dell’Arbitro e del Giudice Sportivo. Il Giudice Sportivo è competente anche per i fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva non visti dall’Arbitro, purché riservatamente segnalati (al Giudice Sportivo) dal Procuratore Federale entro le ore 12:00 del giorno feriale successivo a quello della gara. Per i fatti disciplinarmente rilevanti accaduti in ambito diverso da quello di disputa della gara, il potere di indagine e di deferimento spetta invece alla Procura federale che li rimette al giudizio della Commissione Disciplinare, quale giudice di prima istanza. In tale contesto normativo, con riferimento al caso di specie l’accertamento della competenza della Commissione Disciplinare richiede che previamente si accerti se la condotta contestata è stata posta in essere dallo Sculli nel corso della gara Roma – Genoa dell’8 febbraio 2009, o al di fuori di tale gara. A tale proposito, non può non rilevarsi come la condotta contestata sia stata posta in essere dallo Sculli nel corso della gara. Lo si ricava dalla lettura dello stesso atto di deferimento laddove si legge che il gesto posto in essere dal calciatore è stato commesso “immediatamente dopo la sua espulsione dal terreno di gioco, dimostrando apertamente di dissentire dell’operato del direttore di gara”. La circostanza, pertanto, che la condotta è da ricondurre senza ombra di dubbio nel contesto della gara, determina l’insussistenza di competenza/giurisdizione della Commissione Disciplinare quale giudice di primo grado. Del resto, opinare diversamente porterebbe a concludere che, nell’ambito di una stessa gara, il Giudice Sportivo sarebbe competente per i fatti visti dall’Arbitro e la Commissione Disciplinare per quelli non visti dall’Arbitro, ma segnalati senza alcuna limitazione temporale dalla Procura Federale, per cui la Commissione Disciplinare invaderebbe un ambito riservato alla competenza esclusiva del Giudice Sportivo. Ma di tale duplicazione di competenze non vi è traccia nel CGS, essendo tra l’altro l’ipotesi di cui all’art. 35, 1° comma, punto 1.3. assolutamente eccezionale. Ne deriva che nel caso di specie il deferimento che ha dato origine al presente procedimento deve ritenersi inammissibile, perché in contrasto con le norme che regolamentano la competenza degli Organi di Giustizia Sportiva nell’ambito del procedimento disciplinare. Conseguentemente la Commissione Disciplinare è carente di competenza/giurisdizione a giudicare il caso de quo. L’accoglimento di tale eccezione è assorbente di qualsiasi ulteriore statuizione anche nel merito. Il dispositivo Per tali motivi la Commissione disciplinare nazionale dichiara il proprio difetto di competenza/giurisdizione a giudicare il suesteso deferimento.
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