F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 67/CDN del 20.03.2009 (186) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOS SANTOS MOURINHO JOSE MARIO (tesserato per la Soc. FC Internazionale Milano SpA) E DELLA SOCIETA’ FC INTERNAZIONALE MILANO SpA (nota n. 5071/840pf08- 09/SP/blp del 5.3.2009)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 67/CDN del 20.03.2009 (186) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOS SANTOS MOURINHO JOSE MARIO (tesserato per la Soc. FC Internazionale Milano SpA) E DELLA SOCIETA’ FC INTERNAZIONALE MILANO SpA (nota n. 5071/840pf08- 09/SP/blp del 5.3.2009) La Commissione letti gli atti e le memorie difensive, sentiti il Procuratore Federale ed il difensore che hanno concluso rispettivamente per l’irrogazione dell’ammenda di € 50.000,00 a carico di entrambi i deferiti e per il proscioglimento degli stessi, osserva: le dichiarazioni rese dal Sig. Mourinho nel corso di una conferenza stampa ed oggetto del presente deferimento, appaiono a prima vista come, una severa critica nei confronti dei “media” ed in particolare di quella stampa sportiva che, enfatizzando oltre misura un episodio della gara Inter–Roma, poneva in discussione il risultato come acquisito della prima in danno della seconda. Tali dichiarazioni meritano una approfondita analisi, per accertare se il loro contenuto può esser considerato un legittimo diritto di critica, ovvero se lo travalichino. La Commissione ritiene che talune espressioni, nel contesto dell’intervista, rappresentino una lesione della reputazione di taluni tesserati e pongano in discussione la regolarità del campionato. Il Sig. Mourinho, pur tacciando i “media” di “prostituzione e di manipolazione intellettuale” lascia intendere che tale manipolazione sia anche frutto di una costante presenza mediatica di taluni tesserati. Il riferimento a Spalletti e a Ranieri come soggetti sempre in prima linea nelle interviste non sembra casuale, ma assume un significato inequivoco allorché lo si pone in relazione a quella “manipolazione intellettuale” che il Sig. Mourinho attribuisce alla stampa. “Ranieri e Spalletti sono prime time. Io ogni volta che arrivo nello spogliatoio il giorno della partita, CLIC, Spalletti in stampa, sempre lui parla alla stampa prima della partita, durante l’intervallo, dopo la partita, parla con uno, parla con l’altro, è amico di Ilaria è amico dell’altro è amico di Mauro è amico di tutti, parla con tutti”. Il richiamo ad un rapporto così stretto tra Spalletti e i media non può non associarsi alla denunciata manifestazione mediatica che, guarda caso, sarebbe stata realizzata dopo la gara Inter–Roma. Appaiono inoltre censurabili le espressioni con le quali Mourinho denuncia i molteplici errori arbitrali che avrebbero favorito la Juventus facendole guadagnare “tanti, tantissimi punti”, lasciando con ciò intendere la presenza e la persistenza di fatti che finiscono per alterare la regolarità del campionato, nonché l’invito agli allenatori di Udinese e Torino di non giocare o di far giocare la “Primavera” nelle gare della domenica successiva contro la Roma e la Juventus. A riguardo, appare certamente lesiva l’evocazione da parte di Mourinho dell’imminenza del “giorno dello scandalo” conseguente alla manipolazione intellettuale e mediatica precedentemente richiamata. Alla luce di quanto sin qui esposto la Commissione ritiene, pertanto, il Sig. Dos Santos Mourinho Josè Mario responsabile della violazione dell’art. 5 comma 1 del CGS. Ritiene altresì oggettivamente responsabile la Soc. FC Internazionale Milano SpA ai sensi dell’art. 4 comma 2 del CGS. Sanzioni congrue appaiono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. Infligge al Sig. Dos Santos Mourinho Josè Mario l’ammenda di € 25.000,00 (venticinquemila/00) e alla Soc. FC Internazionale Milano SpA l’ammenda di € 25.000,00 (venticinquemila/00).
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