F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 67/CDN del 20.03.2009 (187) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIO BARWUAH (calciatore della Soc. FC Internazionale Milano SpA) E DELLA SOCIETA’ FC INTERNAZIONALE MILANO SpA (nota n. 5068/839pf08-09/SP/blp del 5.3.2009)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 67/CDN del 20.03.2009 (187) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIO BARWUAH (calciatore della Soc. FC Internazionale Milano SpA) E DELLA SOCIETA’ FC INTERNAZIONALE MILANO SpA (nota n. 5068/839pf08-09/SP/blp del 5.3.2009) Il procedimento Con provvedimento del 5 marzo 2009, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Balotelli Mario, calciatore della società FC Internazionale Milano SpA, per rispondere: il Signor Balotelli Mario, della violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso al diciassettesimo minuto del secondo tempo della gara del campionato di serie A dell’1 marzo 2009 tra Internazionale Milano e Roma, disputata presso lo stadio “Meazza” di Milano, dopo aver realizzato una rete a favore della propria squadra a seguito della trasformazione di un calcio di rigore, rivolto al calciatore Panucci, tirato fuori dalla bocca tutta la lingua per un paio di secondi; per essersi poi nuovamente girato verso il centro del terreno di giuoco per voltarsi ancora una volta e ripetere il gesto della lingua fuori dalla bocca, questa volta per pochi istanti, integrando gli estremi della violazione del dispositivo di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva; la Società FC Internazionale Milano SpA a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti antiregolamentari posti in essere dal predetto calciatore. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire memorie difensive, con le quali, respingendo gli addebiti, concludono per il rigetto del deferimento con conseguente proscioglimento dall’incolpazione e previo accertamento e declaratoria dell’inammissibilità e/o invalidità e/o irricevibilità o improcedibilità del deferimento. Alla riunione odierna é comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione della sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 per ciascuno dei deferiti. E’ altresì comparso il difensore dei deferiti, il quale ha ulteriormente illustrato le deduzioni di cui alla propria memoria in atti, concludendo per il proscioglimento di entrambi. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene di dover preliminarmente decidere sulle eccezioni processuali sollevate dalla difesa dei deferiti sulla inammissibilità del deferimento e sul difetto di competenza/giurisdizione della Commissione Disciplinare a giudicare la materia sottoposta al suo giudizio. I deferiti, sotto un primo profilo, assumono l’inammissibilità del deferimento in quanto rientrando il caso di specie tra i fatti di gara, la competenza esclusiva a rilevare eventuali condotte disciplinarmente rilevanti spetterebbe all’Arbitro – con la sola eccezione dei fatti violenti o gravemente antisportivi non visti dall’Arbitro che l’art. 35, 1° comma, 1.3 attribuisce alla Procura Federale – per cui la Procura Federale non avrebbe avuto il potere per rilevare la condotta oggetto del deferimento; sotto un secondo profilo, assumono l’incompetenza della Commissione Disciplinare, in quanto, rientrando la condotta del Balotelli tra i fatti di gara, la competenza esclusiva a giudicare sarebbe del Giudice Sportivo, salva l’ipotesi eccezionale di cui all’art. 35 CGS. A tale proposito si richiama il contenuto della decisione di cui al C.U. n. 119, 20 ottobre 2005, confermata dal CAF. Tali motivi di censura sono fondati. Sui fatti di gara sussiste la giurisdizione del Giudice Sportivo, che esercita il proprio potere disciplinare per tutte le condotte verificatesi nell’ambito di una gara di campionato, e per tutte le gare svoltesi nella medesima giornata di campionato, valutandole sotto il profilo disciplinare, essendo già intervenuto l’accertamento dei fatti da parte dell’Arbitro (cfr. art. 29 CGS). Trattasi, a ben vedere, di una competenza per materia, esclusiva ed inderogabile, attribuita al Giudice Sportivo dallo Statuto della FIGC e conseguentemente dal CGS. Per i fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva (e solo per questi) non visti dagli ufficiali di gara il CGS prevede in capo al Procuratore Federale un potere di “segnalazione riservata” al Giudice Sportivo, che tuttavia soggiace al termine di decadenza delle ore 12:00 del giorno feriale successivo a quello della gara. In tali casi il Giudice Sportivo, al fine di irrogare sanzioni disciplinari, può avvalersi, quale mezzo di prova, di riprese televisive o altri filmati che offrono piena garanzia tecnica e documentale. Ne deriva che per i fatti che si sono svolti nell’ambito di una gara sussiste la competenza/giurisdizione dell’Arbitro e del Giudice Sportivo. Il Giudice Sportivo è competente anche per i fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva non visti dall’Arbitro, purché riservatamente segnalati (al Giudice Sportivo) dal Procuratore Federale entro le ore 12:00 del giorno feriale successivo a quello della gara. Per i fatti disciplinarmente rilevanti accaduti in ambito diverso da quello di disputa della gara, il potere di indagine e di deferimento spetta invece alla Procura federale che li rimette al giudizio della Commissione Disciplinare, quale giudice di prima istanza. In tale contesto normativo, con riferimento al caso di specie l’accertamento della competenza della Commissione Disciplinare richiede che previamente si accerti se la condotta contestata è stata posta in essere dal Balotelli nel corso della gara Internazionale-Roma del 1° marzo 2009, o al di fuori di tale gara. A tale proposito, non può non rilevarsi come la condotta contestata sia stata posta in essere dal Balotelli nel corso della gara. Lo si ricava dalla lettura dello stesso atto di deferimento laddove si legge che “al diciassettesimo minuto del secondo tempo realizza una rete a favore della propria squadra a seguito della trasformazione di un calcio di rigore; lo stesso calciatore, poi, immediatamente dopo, rivolto al settore di spalti occupati dai sostenitori della Roma (posto dietro la porta dove era stata appena realizzata la rete), dopo aver posto l’indice della mano destra in posizione verticale sotto il naso e sopra la bocca ed essersi rivolto verso il centro del terreno di giuoco correndo, si gira verso il calciatore Panucci e tira fuori dalla bocca tutta la lingua per un paio di secondi; una volta posto in essere tale gesto, poi, lo stesso calciatore si gira nuovamente verso il centro del terreno di giuoco per voltarsi ancora una volta e ripetere il gesto della lingua fuori dalla bocca, questa volta per pochi istanti”. La circostanza, pertanto, che la condotta è da ricondurre senza ombra di dubbio nel contesto della gara, determina l’insussistenza di competenza/giurisdizione della Commissione Disciplinare quale giudice di primo grado. Del resto, opinare diversamente porterebbe a concludere che, nell’ambito di una stessa gara, il Giudice Sportivo sarebbe competente per i fatti visti dall’Arbitro e la Commissione Disciplinare per quelli non visti dall’Arbitro, ma segnalati senza alcuna limitazione temporale dalla Procura Federale, per cui la Commissione Disciplinare invaderebbe un ambito riservato alla competenza esclusiva del Giudice Sportivo. Ma di tale duplicazione di competenze non vi è traccia nel CGS, essendo tra l’altro l’ipotesi di cui all’art. 35, 1° comma, punto 1.3. assolutamente eccezionale. Ne deriva che nel caso di specie il deferimento che ha dato origine al presente procedimento deve ritenersi inammissibile, perché in contrasto con le norme che regolamentano la competenza degli Organi di Giustizia Sportiva nell’ambito del procedimento disciplinare. Conseguentemente la Commissione Disciplinare è carente di competenza/giurisdizione a giudicare il caso de quo. Con riferimento alle precedenti decisioni prodotte all’odierna udienza dal rappresentante della Procura federale si rileva che trattasi di fattispecie assolutamente differenti dal caso in esame e che in ogni caso non sono vincolanti per questo Organo di giustizia sportiva. L’accoglimento di tale eccezione è assorbente di qualsiasi ulteriore statuizione anche nel merito. Il dispositivo Per tali motivi la Commissione disciplinare nazionale dichiara il proprio difetto di competenza/giurisdizione a giudicare il suesteso deferimento.
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