F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 67/CDN del 20.03.2009 (188) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIELE DE ROSSI (calciatore della Soc. AS Roma SpA) E DELLA SOCIETA’ AS ROMA SpA (nota n. 5069/846pf08-09/SP/blp del 5.3.2009)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 67/CDN del 20.03.2009 (188) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIELE DE ROSSI (calciatore della Soc. AS Roma SpA) E DELLA SOCIETA’ AS ROMA SpA (nota n. 5069/846pf08-09/SP/blp del 5.3.2009) Con provvedimento n. 5069/846pf08-09/SP/blp del 5 marzo 2009, la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale il calciatore De Rossi Daniele, tesserato della Società AS Roma SpA e la società AS Roma SpA medesima per rispondere il primo della violazione degli artt. 5, comma 1 del CGS per aver espresso, nel corso di dichiarazioni pubblicate da organi di informazione, riportate in parte nell’atto di deferimento e qui integralmente richiamate, giudizi e rilievi lesivi della reputazione della classe arbitrale e delle Istituzioni Federali nel loro complesso, adombrando altresì dubbi sulla regolarità del campionato a causa dell’operato degli arbitri; la società AS Roma SpA della violazione di cui agli artt. 4, comma 2 e 5, comma 2, del CGS a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione ascritta ad un suo tesserato. Con memoria depositata nei termini previsti, il difensore dei deferiti chiedeva il proscioglimento da ogni addebito in quanto infondato in fatto e in diritto. In tale memoria difensiva sosteneva tra l’altro l’inidoneità delle dichiarazioni rilasciate dal deferito a ledere il prestigio della classe arbitrale e delle istituzioni sportive poiché rivolte al singolo episodio ed al grossolano errore dell’arbitro e non a condizionamenti esterni. Sosteneva inoltre una valutazione del concetto di reputazione e di credibilità istituzionali adeguata alla “mutata realtà sociale”. All’odierna udienza sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale, i quali hanno insistito per l’accoglimento del deferimento chiedendo l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 sia per il tesserato De Rossi sia per la società d’appartenenza AS Roma. E’ comparso altresì il deferito De Rossi e il rappresentante della società con il difensore, il quale ha ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive chiedendo il proscioglimento dei propri assistiti. Motivi della decisione. Risulta accertato e non contestato (né in sede di rettifica ai sensi della vigente normativa sulla stampa, né in sede dibattimentale) che il tesserato della società AS Roma Daniele De Rossi ha reso le dichiarazioni oggetto del presente procedimento, fedelmente riportate sulle pagine dei quotidiani versate in atti. Occorre pertanto unicamente valutarne il contenuto onde verificare la sussistenza nel caso concreto della scriminante del legittimo esercizio del diritto di critica, secondo i consolidati principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, più volte richiamati nelle decisioni degli organi di giustizia sportiva. A tal guisa, non può dubitarsi, a giudizio di questa Commissione, che le espressioni “L’arbitro? Speriamo che sia soltanto scarso o disattento oppure c’è anche altro.” (cfr. Corriere dello Sport-Stadio del 2.03.2009, pag.2) … “La verità è che qui non si può vincere, contro l’Inter è sempre così. Di giocare con il cuore con la Roma non me lo leva nessuno, Rizzoli, Collina o la loro banda” (ibidem), se pur contestualizzate nella dimensione emotiva del dopo partita, travalicano i limiti della critica ingenerando la convinzione che il risultato sportivo sia spesso (“sono innumerevoli gli episodi che condizionano le sfide con l’Inter”) condizionato non solo da impreparazione del direttore di gara (“speriamo che sia soltanto scarso o disattento”) qualificato come appartenente ad una consorteria (“banda”) piuttosto che alle istituzioni sportive, ma anche da fattori esterni alla fisiologia del giuoco (“c’è anche altro”). Tali inequivoche affermazioni, riportate da più organi di stampa, nel loro tenore complessivo, comunicano al lettore e alla pubblica opinione il messaggio distorto di gare alterate da decisioni arbitrali non indipendenti e riconducibili a logiche estranee al corretto svolgimento delle competizioni sportive, assumendo una valenza offensiva idonea a ledere la reputazione della categoria arbitrale e delle istituzioni sportive.. Di analogo tenore offensivo devono ritenersi le affermazioni “Qui c’è qualcosa di poco chiaro e sicuramente le partite del campionato di calcio sono le più alterate …” (cfr. Gazzetta dello Sport del 2.3.2009, pag. 6) che pertanto meritano eguale censura. Va quindi affermata la responsabilità del De Rossi in ordine all’infrazione contestatagli, alla quale consegue la responsabilità oggettiva della Società di appartenenza, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del CGS. Sanzioni congrue appaiono quelle indicate nel dispositivo. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento, infligge l’ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00) al calciatore Daniele De Rossi e l’ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00) alla Società AS Roma SpA.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it