F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 68/CDN del 24.03.2009 (126) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCELLO TROTTA (calciatore tesserato per la Soc. SSC Napoli SpA) (nota n. 3731/218pf08- 09/SP/blp del 15.1.2009)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 68/CDN del 24.03.2009 (126) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCELLO TROTTA (calciatore tesserato per la Soc. SSC Napoli SpA) (nota n. 3731/218pf08- 09/SP/blp del 15.1.2009) 1) Il procedimento Con provvedimento del 15.1.2009 il Procuratore federale deferiva a questa Commissione il signor Marcello Trotta, calciatore “giovane di serie” tesserato con la SS Napoli Calcio SpA, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, per essersi sottratto al vincolo di cui all’art. 33, comma 2, NOIF nei confronti della società di appartenenza, allontanandosi dal relativo centro sportivo e disertando l’attività di addestramento e agonistica a seguito dell’ingaggio da parte del Manchester City ovvero comunque della frequenza della Accademy di tale ultimo club. Con denuncia del 26.8.2008 la Soc. Napoli formulava richiesta di accertamento circa il “presunto” accordo economico per il tesseramento del signor Marcello Trotta con il Manchester City, per la verifica e per la salvaguardia e il rispetto dei regolamenti vigenti. Negli atti ufficiali risultano raccolti come atti istruttori le dichiarazioni rilasciate dal Dott. Pierpaolo Marino, Direttore Generale della Soc. Napoli, in data 22.10.2008, le dichiarazioni rilasciate dal Dott. Santoro, responsabile del Settore giovanile della Soc. Napoli, in data 22.10.2008, e le dichiarazioni dei signori Trotta Angelo e Palmiero Michelina, genitori del calciatore, in data 7.11.2008. Dalle dichiarazioni dei genitori si evince che si tratterebbe solo di questioni attinenti a mere problematiche contrattuali ed economiche con il precedente club di appartenenza. Il rappresentante della Procura federale, in sede dibattimentale, insisteva nella richiesta di attribuzione di responsabilità del deferito e la conseguente irrogazione della sanzione di mesi tre di squalifica. Il difensore del deferito, oltre a presentare una propria memoria difensiva, richiedeva il proscioglimento del proprio assistito. 2) I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, osserva che, se certamente Marcello Trotta non ha compiuto gli anni diciotto e risulta - pertanto - minorenne, tuttavia, come rilevato correttamente dal genitore del deferito, la qualità di “giovane di serie” e il relativo status di tesserato comportano gli obblighi previsti dalla normativa vigente per il tesserato di non potersi tesserare per società straniere, salva l’ipotesi che ciò segua l’emigrazione dei genitori per motivi indipendenti dal calcio. Il che, peraltro, non si è verificato nel caso di specie. Orbene, risulta dagli atti che Marcello Trotta fosse tesserato quale “giovane di serie” con la Società Napoli e che tale qualità permanesse in capo al deferito all’epoca dei fatti di cui al deferimento. Nessun elemento a contrario risulta, del resto, offerto ovvero indicato da parte del deferito. Risulta inoltre pacifico in atti che, in data 15.2.2008, per motivi personali e senza dare alcuna ulteriore comunicazione alla Società di appartenenza, Marcello Trotta si sia recato a Manchester accompagnato dalla madre, accettando l’invito del Manchester City “per sentire la proposta economica e il programma sportivo che il Manchester aveva intenzione di effettuare sul ragazzo”. Altrettanto pacifico poi è che a far tempo dal 14.2.2008 e almeno sino al 22.11.2008 (data dell’audizione del padre), il giovane non abbia più fatto ritorno al centro sportivo della Soc. Napoli e non abbia più partecipato agli allenamenti e agli impegni agonistici derivanti dal tesseramento allora in essere. Il comportamento tenuto dal deferito risulta chiaramente in contrasto con quanto disposto dall’art. 1, comma 1, CGS, oltre che all’art. 33 NOIF, che prescrive invero un particolare vincolo per i c.d. “giovani di serie” finalizzato a permettere alla società di addestrare e formare il calciatore per il futuro impiego nei campionati dalla stessa disputati. Anche tale vincolo è risultato messo in pericolo dal comportamento del calciatore che non si è più presentato presso la “propria” Società e ha – di fatto – rifiutato di allenarsi e di disputare le gare del campionato in corso. Va dunque affermata la responsabilità dell’incolpato in relazione alla violazione ascritta. 3) Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al Signor Marcello Trotta la sanzione della squalifica per mesi 2 (due).
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