F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 68/CDN del 24.03.2009 (130) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE FORNITO (calciatore tesserato per la Soc. SSC Napoli SpA), GIUSEPPE SANTORO (responsabile del Settore Giovanile della Soc. SSC Napoli SpA) E DELLA SOCIETA’ SSC NAPOLI SpA (nota n. 3812/533pf07-08/SP/blp del 19.1.2009)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 68/CDN del 24.03.2009 (130) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE FORNITO (calciatore tesserato per la Soc. SSC Napoli SpA), GIUSEPPE SANTORO (responsabile del Settore Giovanile della Soc. SSC Napoli SpA) E DELLA SOCIETA’ SSC NAPOLI SpA (nota n. 3812/533pf07-08/SP/blp del 19.1.2009) Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale: 1) Fornito Giuseppe, calciatore della società S.S. Calcio Napoli SpA; 2) Santoro Giuseppe, responsabile del Settore Giovanile della società SS Calcio Napoli SpA; 3) La società SS Calcio Napoli SpA; per rispondere: A) il primo, quale calciatore della società SS Calcio Napoli SpA, della violazione degli artt. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e 40, comma 3, delle NOIF, per avere violato il divieto di tesseramento dei calciatori minori degli anni 14 con società che abbia sede in regione diversa da quella in cui risiedono con la famiglia, attraverso la produzione al competente Comitato Provinciale di Napoli di documentazione fittizia relativamente alla residenza ed allo stato di famiglia del calciatore minore, documentazione non veridica formata allo scopo di aggirare il diniego di tesseramento in deroga, pure precedentemente richiesto e negato dal Presidente Federale; il primo, altresì, per avere in proposito reso durante le indagini della Procura Federale dichiarazioni non corrispondenti al vero; B) il secondo, quale responsabile del Settore Giovanile della Società SS Calcio Napoli SpA, della violazione degli artt. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e 40, comma 3, delle NOIF, per avere violato il divieto di tesseramento dei calciatori minori degli anni 14 con società che abbia sede in regione diversa da quella in cui risiedono con la famiglia, consentendo al giocatore minore la produzione al competente Comitato Provinciale di Napoli di documentazione fittizia relativamente alla sua residenza ed al suo stato di famiglia, documentazione non veridica formata allo scopo di aggirare il diniego di tesseramento in deroga, pure precedentemente richiesto e negato dal Presidente Federale; e per aver parallelamente assicurato al Fornito la possibilità di alloggiare stabilmente presso la foresteria della società Napoli in Castelvolturno; C) la società SS Calcio Napoli SpA della violazione di cui agli art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità oggettiva in ordine a quanto ascritto al suo calciatore ed al suo dirigente. Il difensore dei deferiti ha fatto pervenire due distinte memorie con le quali chiede il proscioglimento della Soc. Calcio Napoli ed una sanzione minima per il Fornito. All’inizio della riunione odierna, i deferiti hanno depositato istanze di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato le seguenti ordinanze: 1) “La Commissione disciplinare nazionale ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il sig. Fornito Giuseppe ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS (“pena base: giorni 30 di squalifica, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 di squalifica”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua; P.Q.M. dispone l’applicazione della sanzione della squalifica per giorni 20 (venti) a Fornito Giuseppe. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.” 2) “La Commissione disciplinare nazionale ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il sig. Santoro Giuseppe e la Società SS Calcio Napoli SpA hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS (“per il Santoro pena base: giorni 45 di squalifica, diminuita a 30 giorni e poi ulteriormente a 20 giorni; per la Soc. SS Calcio Napoli: pena base € 10.000,00 di ammenda, diminuita a € 7.000,00 e poi ulteriormente a 5.000,00”); rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta, ma le sanzioni indicate non risultano congrue; P.Q.M. Rigetta l’istanza e dispone la prosecuzione del procedimento nei confronti dei predetti.” In seguito, il rappresentante della Procura ha chiesto l’irrogazione dell’inibizione di mesi tre per Santoro Giuseppe e dell’ammenda di € 20.000,00 per la Soc. SS Calcio Napoli. Il difensore del Santoro e della soc. Calcio Napoli si è riportato alla memoria difensiva. La Commissione, esaminati gli atti, ritiene fondato il deferimento. L’attività di indagine degli organi federali ha potuto accertare che, con raccomandata del 20/9/2007, la società SS Calcio Napoli SpA, nella persona del direttore generale sig. Pierpaolo Marino, aveva chiesto al Settore Giovanile Scolastico della FIGC l’autorizzazione al tesseramento in deroga per il calciatore Fornito Giuseppe, nato il 6.9.1994 e residente nel Comune di Trebisacce (CS). Con nota del 9.10.2007 tale richiesta veniva respinta in quanto il calciatore non aveva compiuto 14 anni come richiesto dalla norma. Al fine di aggirare tale diniego veniva fraudolentemente simulato il trasferimento del giovane Fornito presso un conoscente della di lui madre mentre effettivamente il calciatore veniva alloggiato presso la foresteria della Società in Castelvolturno, ove il Fornito frequentava anche la scuola. Ciò risulta non solo dalla documentazione in atti, ma anche dalle dichiarazioni della signora Bianca Gaetanini e di Giuseppe Santoro che smentiscono clamorosamente quanto sostenuto sia dal giovane Fornito che dal di lui padre. In ogni caso, poi, nelle memorie difensive è contenuta la piena ammissione dei fatti così come ricostruiti nel deferimento. Ne deriva che le violazioni contestate si sono certamente realizzate. Va sottolineato, peraltro, che, anche se il Fornito si fosse effettivamente trasferito a Casal di Principe presso la famiglia Emulo, ciò non avrebbe escluso l’illecito disciplinare. Infatti, come già ripetutamente affermato da questa Commissione, il mero trasferimento della residenza anagrafica non è sufficiente a consentire il tesseramento dei “giovani di serie”, essendo invece necessario che l’intero nucleo familiare sia effettivamente residente nella regione ovvero nella provincia confinante. Solo questo realizza la ratio della norma che è quella di tutelare il sano sviluppo psichico, l’educazione e l’integrità del nucleo familiare dei giovani calciatori. Pertanto sarebbe assolutamente irrilevante se i dirigenti del Napoli ed il Santoro in particolare avessero creduto in un effettivo trasferimento a Casal di Principe del Fornito. Comunque, che sussistesse tale convinzione è escluso dal fatto che il giovane calciatore non ha mai soggiornato, neppure per un giorno, presso la famiglia Emulo in quanto il Napoli lo ha accolto fin dal 20.9.2007 (cioè prima ancora che la deroga alla normativa sul tesseramento venisse richiesta e negata) presso la sua foresteria dove è rimasto ininterrottamente. Pertanto i dirigenti del Napoli hanno sempre saputo che il trasferimento della residenza a Casal di Principe era fittizio in quanto il Fornito è sempre rimasto ad abitare presso la foresteria della squadra e ha sempre frequentato la scuola a Castel Volturno dove veniva accompagnato da una navetta della società. Inoltre, il Santoro e, quindi, la Società hanno sempre saputo che la famiglia del giovane calciatore era rimasta a vivere in Trebisacce: il che sarebbe sufficiente a configurare la violazione regolamentare contestata. Appare, quindi, pienamente provata la responsabilità degli incolpati. Sanzioni congrue, anche in ragione della complessa e fraudolenta simulazione posta in essere al fine di eludere la normativa federale, sono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. La Commissione infligge la sanzione dell’inibizione per mesi tre a Santoro Giuseppe e quella dell’ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00) alla Società SS Calcio Napoli SpA .
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