F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 72/CDN del 02.04.2009 (117) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO GHELFI (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Soc. Empoli FBC SpA) E DELLA SOCIETA’ EMPOLI FBC SpA (nota n. 3468/1104pf07- 08/SP/blp del 29.12.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 72/CDN del 02.04.2009 (117) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO GHELFI (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Soc. Empoli FBC SpA) E DELLA SOCIETA’ EMPOLI FBC SpA (nota n. 3468/1104pf07- 08/SP/blp del 29.12.2008) Con provvedimento del 29 dicembre, il Procuratore Federale ha deferito il sig. Francesco Ghelfi, Amministratore delegato e legale rappresentante della Società Empoli FBC SpA e la Società Empoli FBC SpA per rispondere il primo della violazione: a) dell’art. 1 del CGS in relazione all’art. 4, comma 1, del Regolamento Agenti calciatori vigente all’epoca dei fatti e, successivamente al 1° febbraio 2007, aqll’art. 4, comma 2, del Regolamento Agenti calciatori, vigente all’epoca dei fatti per aver conferito gli incarichi puntualmente indicati in parte motiva alla PLURIEL LIMITED; b) dell’art. 1 CGS in relazione all’art. 10, comma 1, del Regolamento Agenti calciatori vigente all’epoca dei fatti per non aver firmato incarichi sui modelli predisposti dalla Commissione Agenti FIGC; c) dell’art. 1 CGS, in relazione all’art. 16, comma 2, del Regolamento Agenti calciatori vigente all’epoca dei fatti e, successivamente al 1° febbraio 2007, all’art. 16 comma 3, del Regolamento Agenti calciatori per non aver fatto espressa menzione dell’agente nei contratti, puntualmente indicati in parte motiva, stipulati con la sua assistenza, la Soc. Empoli FBC SpA della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS per responsabilità diretta, in relazione alle violazioni contestate al proprio Legale rappresentante. All’inizio della riunione odierna, i deferiti hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato le seguenti ordinanze: 1) “La Commissione disciplinare nazionale ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il sig. Francesco Ghelfi ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS (“pena base: mesi cinque di inibizione ed ammenda di € 6.000,00 aumentata di un mese ed € 1.500,00 in considerazione della pluralità delle condotte contestate, sanzione finale di mesi sei di inibizione ed € 7.500,00 di ammenda, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi quattro di inibizione ed € 5.000,00 di ammenda”); ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società Empoli ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS (“pena base: ammenda di € 30.000,00 aumentata di € 7.000,00 in considerazione della pluralità delle condotte contestate, sanzione finale € 37.000,00 di ammenda, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 25.000,00 di ammenda”); Considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risultano corrette e la sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. dispone l’applicazione della sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro) e l’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) al sig. Francesco Ghelfi, e l’ammenda di € 25.000,00 (venticinquemila/00) alla Soc. Empoli FBC SpA. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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