F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 72/CDN del 02.04.2009 (182) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO LO MONACO (nella sua qualità di Amministratore delegato e Legale rappresentante della Soc. Catania Calcio SpA) E DELLA SOCIETA’ CATANIA CALCIO SpA (nota n. 4876/1247pf07-08/SP/blp del 25.2.2009)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 72/CDN del 02.04.2009
(182) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO LO MONACO (nella sua qualità di Amministratore delegato e Legale rappresentante della Soc. Catania Calcio SpA) E DELLA SOCIETA’ CATANIA CALCIO SpA (nota n. 4876/1247pf07-08/SP/blp del 25.2.2009)
Con provvedimento del 25 febbraio 2009, il Procuratore Federale ha deferito il sig. Pietro Lo Monaco, nella sua qualità di Amministratore delegato e legale rappresentante della Società Catania Calcio SpA e la Società Catania Calcio SpA per rispondere il primo della violazione di cui all’art. 1 CGS in relazione all’art. 8 comma 15 CGS per aver tenuto un comportamento non corretto sotto il profilo dell’esecuzione non tempestiva né spontanea del lodo arbitrale reso in data 7.11.2007 nella controversia fra il sig. Paolo Conti e la Soc. Catania Calcio SpA, la Società della violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS in relazione all’art. 8 comma 15 CGS, per il comportamento non regolamentare posto in essere dal legale rappresentante. All’inizio della riunione odierna, i deferiti hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato le seguenti ordinanze: 1) “La Commissione disciplinare nazionale ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il sig. Pietro Lo Monaco ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS (“pena base: ammenda di € 3.000,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS ad € 2.000,00 di ammenda”); ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società Catania ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS (“pena base: ammenda di € 3.000,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS ad € 2.000,00 di ammenda”); Considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risultano corrette e la sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) sia al sig. Pietro Lo Monaco sia alla Società Catania Calcio SpA. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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