F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 73/CDN del 03.04.2009 (137) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMILIANO SCAGLIA (calciatore tesserato per la Soc. Treviso FC 1993 Srl), GIOVANNI GARDINI (all’epoca dei fatti, Direttore Generale e legale rappresentante della Soc. Treviso FC 1993 Srl), BRUNO DALL’ANESE (all’epoca dei fatti, segretario generale della Soc. Treviso FC 1993 Srl) E DELLA SOCIETA’ TREVISO FC 1993 Srl (nota n. 4069/266pf08-09/SP/blp del 27.1.2009)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 73/CDN del 03.04.2009
(137) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMILIANO SCAGLIA (calciatore tesserato per la Soc. Treviso FC 1993 Srl), GIOVANNI GARDINI (all’epoca dei fatti, Direttore Generale e legale rappresentante della Soc. Treviso FC 1993 Srl), BRUNO DALL’ANESE (all’epoca dei fatti, segretario generale della Soc. Treviso FC 1993 Srl) E DELLA SOCIETA’ TREVISO FC 1993 Srl (nota n. 4069/266pf08-09/SP/blp del 27.1.2009)
Il deferimento
Con provvedimento del 27.1.2009, il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione il signor Massimiliano Scaglia, calciatore tesserato per la Società Treviso Football Club 1993 S.r.l., per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 e 8, comma 2, CGS, nonché 39, comma 2 NOIF per non aver rispettato le norme comportamentali in ordine al tesseramento dei calciatori e, in particolare, per aver consentito al proprio agente, signor Giovanni Allegrini (per il quale si è proceduto in separata sede in quanto agente), di apporre la propria sottoscrizione sui moduli federali in occasione del tesseramento con la Soc. Treviso; il signor Giovanni Gardini e il signor Bruno Dall’Anese, all’epoca dei fatti, rispettivamente, direttore generale e legale rappresentante della Soc. Treviso Football Club 1993 Srl, il primo, segretario generale della medesima società, il secondo, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 e 8, comma 2, CGS, per aver svolto le trattative e per aver concluso il contratto volto al tesseramento del calciatore Scaglia in modo irregolare e in luogo diverso da quello stabilito dalle vigenti disposizioni federali; la Soc. Treviso a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva in relazione a quanto ascritto ai propri dirigenti e tesserati. In data 27.3.2009 lo Scaglia ha presentato memoria difensiva non contestando i fatti oggetto del deferimento, illustrando le circostanze meritevoli di esame ai fini della valutazione della condotta ascrittagli, anche sotto il profilo sanzionatorio (tra le quali le dichiarazioni confessorie rese, la resipiscenza dimostrata nella fase delle indagini, la condotta processuale) e concludendo per il proscioglimento ovvero, in via subordinata, per l’irrogazione della sanzione minima dell’ammonizione. Anche il deferito Gardini ha presentato memoria difensiva in data 27.3.2009, contestando gli addebiti, deducendo la regolarità della condotta tenuta in occasione della sottoscrizione dell’accordo con il calciatore e concludendo per il proscioglimento. All’inizio della riunione odierna, il deferito Massimiliano Scaglia ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il sig. Massimiliano Scaglia ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS (“pena base: mesi 1 di squalifica, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 di squalifica, ulteriormente ridotti ai sensi dell’art. 24 a giorni 14 di squalifica e cioè sino al 17 aprile 2009”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale, visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua. P.Q.M. dispone l’applicazione della sanzione della squalifica sino a tutto il 17 aprile 2009 a Massimiliano Scaglia. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.” Quanto agli altri deferiti, il rappresentante della Procuratore Federale – previa precisazione dell’incolpazione come da verbale - ha chiesto l’accoglimento del deferimento con la conseguente irrogazione della sanzione dell’inibizione per mesi 6 nei confronti dei signori Gardini e Dall’Anese e dell’ammenda di € 20.000,00 per la Soc. Treviso. I difensori dei deferiti Gardini, Dall’Anese e Soc. Treviso hanno approfonditamente illustrato le proprie difese anche in merito alle precisazioni della contestazione, concludendo per il proscioglimento dagli addebiti. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti comparse, osserva. Il procedimento trae origine dall’esposto presentato dal prof. Massimo Londrosi, qualificatosi direttore sportivo iscritto nell’elenco speciale della FIGC, il quale riferiva alcune circostanze relative al tesseramento del calciatore Massimiliano Scaglia per la Soc. Treviso e, in particolare, riferiva che alla data della sottoscrizione dei relativi moduli depositati presso l’Ufficio Tesseramenti in data 27.6.2007 (contratto economico e variazione di tesseramento), lo stesso si trovava all’estero per trascorrere un periodo di vacanza. Deduceva, conseguentemente, l’esponente la falsità della sottoscrizione risultante da detti moduli. Con dichiarazione resa in data 6.11.2008, lo Scaglia riconosceva come proprie le firme apposte su entrambi i documenti, asserendo di averli sottoscritti entrambi la settimana precedente il 27.6.2007 in Piacenza alla presenza del proprio agente, signor Allegrini. In tale occasione, il calciatore rilasciava un saggio grafico ai fini della comparazione della propria firma con la documentazione acquisita in fase di indagine. Successivamente, in data 21.11.2008, lo Scaglia si presentava spontaneamente all’Ufficio inquirente ammettendo la falsità delle dichiarazioni precedentemente rese in merito alla sottoscrizione dei moduli di contratto e di variazione di tesseramento agli atti, proclamandosi pentito per la condotta tenuta. Riferiva in particolare di non aver sottoscritto alcun documento prima della partenza per l’estero ma di aver incaricato il proprio agente, una volta ricevuta notizia della proposta della Soc. Treviso, di “concludere l’affare apponendovi lui, in mie veci, sui documenti le firme occorrenti in forza della fiducia che avevo in lui” (cfr. dichiarazioni 21.11.2008). Riferiva inoltre lo Scaglia di essere stato più volte contattato nel corso della sua permanenza all’estero dal signor Gardini, direttore Generale del Treviso, e dall’allora allenatore signor Pillon, i quali gli manifestavano la volontà di concludere il contratto il prima possibile “senza aspettare il (mio) ritorno in Italia che poi è avvenuto intorno al 3-4 di luglio 2007” (cfr. dichiarazioni 21.11.2008). Precisava infine il calciatore che, per quanto a lui noto, il contratto era stato concluso in Bologna tra l’Allegrini e il Gardini, aggiungendo: “il Treviso Calcio era a conoscenza che mi trovavo in Messico e il mio ritorno sarebbe avvenuto i primi di luglio 2007”. Quale riscontro al racconto dello Scaglia si pongono le dichiarazioni, altrettanto confessorie, rese dall’Allegrini, il quale dopo aver inizialmente affermato l’autenticità delle sottoscrizioni, in data 19.11.2008 riconosceva di aver detto il falso in ordine alla provenienza e all’autenticità delle firme apposte sui documenti relativi al tesseramento del calciatore, ammettendo di averle apposte egli stesso cercando di “copiare” quella autografa dello Scaglia sui moduli poi portati con sé all’incontro con i rappresentanti del Treviso. Aggiungeva di aver trattato il trasferimento del calciatore alla soc. Treviso con i signori Gardini e Dall’Anese i quali non erano al corrente della falsificazione, ma solo del fatto che lo Scaglia fosse in quel momento all’estero. La ricostruzione dei fatti in chiave confessoria offerta dallo Scaglia e dall’Allegrini risulta, ad avviso della Commissione, intrinsecamente attendibile, oltre che ampiamente riscontrata dai documenti acquisiti, da cui risulta ictu oculi la diversità delle grafie tra le sottoscrizioni risultati dagli atti depositati e quella del verbale di dichiarazioni avanti il Collaboratore della Procura Federale. Del resto, il calciatore e l’agente, autori della falsificazione, hanno deciso coerentemente di definire la propria posizione processuale ai sensi dell’art. 23 CGS. Ciò premesso, rileva la Commissione che dagli atti non emergano elementi sufficienti a ritenere la responsabilità degli ulteriori deferiti per come contestata, originariamente e a seguito delle odierne precisazioni. Sia lo Scaglia sia l’Allegrini, infatti, hanno affermato che i rappresentanti della soc. Treviso erano a conoscenza del fatto che il calciatore, al momento della conclusione dell’accorfo, si trovava all’estero per trascorrere un periodo di vacanza. Ed anzi, lo Scaglia ha riferito di essere stato contattato direttamente in tale periodo dal Gardini, il quale gli rappresentava la necessità di concludere quanto prima il contratto. Tuttavia, nulla di quanto dichiarato dai soggetti sopra citati consente di ritenere con certezza che il Gardini e il Dall’Anese fossero a conoscenza dell’intervenuta falsificazione delle sottoscrizioni apposte sui moduli presentati dall’Allegrini all’incontro risolutivo svoltosi a Bologna e, dunque, avessero contezza dell’irregolarità della documentazione presentata per il tesseramento. In particolare, l’Allegrini esclude categoricamente ogni coinvolgimento degli emissari del Treviso, pur ammettendo la non contestuale apposizione delle sottoscrizioni e l’assenza al momento della conclusione del calciatore apparente sottoscrittore. Sotto il profilo della consapevolezza della falsità delle sottoscrizioni apposte ai moduli poi depositati, dunque, non è raggiunta la prova della responsabilità dei deferiti. Né, ad avviso della Commissione, tale responsabilità può derivare dalle modalità con le quali furono formati i documenti relativi al tesseramento dello Scaglia atteso che, nel caso in esame, nessuna norma imponeva agli interessati, parti contrattuali, la contemporaneità delle relative sottoscrizioni, ma unicamente la contestualità delle stesse sul medesimo modulo federale (cfr. Commissione Tesseramenti, C.U. n. 1/D del 18.7.2002) ovvero un particolare luogo per la definizione dell’accordo, peraltro non indicato neppure nel deferimento. Ne deriva il proscioglimento da ogni addebito dei deferiti Gardini e Dall’Anese, cui consegue quello della Soc. Treviso per la contestata responsabilità diretta ed oggettiva.Resta da rilevare che nessuna responsabilità in capo alla società residua in ordine alla condotta dello Scaglia, intervenuta in epoca anteriore al relativo tesseramento e anzi proprio in funzione di esso. Quanto, da ultimo, alla richiesta di restituzione degli atti alla Procura Federale formulata all’odierna riunione dalla difesa del Dall’Anese e del Treviso, ritiene la Commissione che allo stato non sussistano elementi sufficienti a ipotizzare responsabilità in capo ad altri tesserati. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di prosciogliere Giovanni Gardini, Bruno Dall’Anese e la Soc. Treviso dagli addebiti contestati.
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