F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 77/CDN del 17.04.2009 (193) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STUFANO DOMINICIS (Amministratore unico della Soc. Ternana Calcio SpA) E DELLA SOCIETA’ TERNANA CALCIO SpA (nota n. 5185/329pf08-09/AM/ma del 9.3.2009)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 77/CDN del 17.04.2009 (193) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STUFANO DOMINICIS (Amministratore unico della Soc. Ternana Calcio SpA) E DELLA SOCIETA’ TERNANA CALCIO SpA (nota n. 5185/329pf08-09/AM/ma del 9.3.2009) Letti gli atti Visto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 9 marzo 2009 nei confronti del sig. Stefano Dominicis, amministratore unico della Ternana Calcio spa, per rispondere della violazione di cui all’art.8, comma 15, per non aver provveduto al pagamento di quanto dovuto dalla Società in favore della AS Cecina entro i termini stabiliti dal CGS e nei confronti della Ternana Calcio SpA per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1, CGS per responsabilità diretta Letta la memoria difensiva 10 aprile 2009 depositata in giudizio dai soggetti deferiti Ascoltato il rappresentante della Procura Federale avv. Di Leginio il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: ammenda di euro 5.000,00 per il Dominicis e ammenda di euro 15.000,00 per la Ternana Calcio Ascoltato altresì il legale dei soggetti deferiti il quale ha concluso per il proscioglimento degli stessi Rilevato che dalla lettura degli atti è emerso che: - la Ternana Calcio SpA veniva condannata dalla Commissione Vertenze Economiche FIGC a corrispondere alla AS Cecina la somma di euro 41.500,00 in adesione a quanto disposto con decisione pubblicata su C.U. n.27/D del 29 maggio 2008 - la Lega Pro accantonava immediatamente detta somma sul conto campionato della Ternana Calcio - la Corte di Giustizia Federale, dinanzi alla quale la Ternana Calcio aveva impugnato la pronunzia della CVE, confermava la decisione come da dispositivo pubblicato su C.U. n.26/CGF del 16 settembre 2008 - la AS Cecina sollecitava più volte inutilmente alla Lega Pro il pagamento della somma accantonata - la Ternana Calcio SpA, nel mese di novembre 2008, appreso che la Lega Pro non avrebbe pagato la somma, pur avendola accantonata, allo scopi di dirimere ogni ulteriore controversia decideva di provvedere direttamente al pagamento in data 10 novembre 2008 Considerato che i soggetti deferiti hanno depositato in giudizio dichiarazione 2 aprile 2009 della Lega Pro attestante che in effetti sin dal 30 maggio 2008 era stato addebitato sul conto campionato della Società l’importo di euro 41.500,00 e che detto importo era stato stornato solo dopo che in data 10 novembre 2008 la Ternana Calcio aveva provveduto al pagamento diretto della stessa somma Valutato che il comportamento tenuto dai soggetti deferiti, pur se inadempiente alla luce della vigente normativa, deve essere considerato ispirato da buona fede avendo in effetti la Ternana perduto la disponibilità della somma di euro 41.500,00 sin dal mese di maggio del 2008 (a seguito dell’accantonamento di detta somma effettuato dalla Lega Pro) e avendo la stessa Società ritenuto di avere correttamente adempiuto alla propria obbligazione Ritenuto dunque che nel comportamento tenuto dal sig. Stefano Dominicis e dalla US Poggibonsi va ravvisata una colpa lieve e che pertanto la sanzione da irrogarsi va determinata conseguentemente P.Q.M. Accoglie parzialmente il deferimento e, per l’effetto, irroga le sanzioni della ammonizione al sig. Stefano Dominicis e della ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) alla Soc. Ternana Calcio SpA
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