.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 08 novembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 68 del 18 novembre 2008 VERTENZA: all. Maurizio ALGHISI / S.G. Gallaratese A.S.D. ( 130/78 ) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Antonio BARATTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 08 novembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 68 del 18 novembre 2008
VERTENZA: all. Maurizio ALGHISI / S.G. Gallaratese A.S.D.
( 130/78 )
ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Antonio BARATTA
In data 9 maggio 2008, inviata dalla studio legale dell’Avv. Bonelli Erede Pappalardo di Milano e firmata dal tecnico dilettante Alghisi Maurizio, è pervenuta a questo Collegio Arbitrale un’ampia documentazione di ricorso contro la società S.G. Gallaratese A.S.D., partecipante al campionato regionale di Eccellenza Lombardo.
Nella vertenza, presentata e firmata dall’allenatore, si chiede gli venga riconosciuto:
- in via principale quanto pattuito nell’accordo economico stipulato con la società in data 5 ottobre 2007, e come accertato da questo Collegio regolarmente depositato presso il competente Comitato Regionale Lombardia della L.N.D.,nel quale si è convenuto tra le parti che al signor Alghisi, assunto in qualità di allenatore della prima squadra, viene riconosciuto un premio di tesseramento annuo di € 7.500,00.
- in via subordinata il diritto a percepire un compenso per il periodo durante il quale ha svolto le sue mansioni di allenatore valutato in € 1.500,00 oltre la somma di € 885,38 per rimborsi spese documentate e gli interessi sin qui maturati.
A fondamento della sua richiesta allega una copia dell’accordo economico, una tabella comprovante le spese sostenute ed un ampio memoriale costituito da 7 documenti epistolari intercorsi fra le parti in causa, atti ad illustrare lo svolgimento dei fatti che hanno portato alla presente controversia.
1) Il primo fra questi, in ordine di data, è una lettera inviata alla società S.G. Gallaratese A.S.D. dall’Avv. Marcello Giustiniani, per conto del signor Alghisi, in merito al contratto stipulato.
Lo scritto riporta la situazione venutasi a creare a seguito del comportamento del Presidente della società signor Brianza la mattina del giorno 4 ottobre,giornata di gara di campionato, allorché lo stesso ha preteso di imporre al tecnico Alghise la formazione e le modalità di gioco della squadra.
Quest’ultimo per evitare danni e pregiudizi alla sua squadra nell’imminenza della gara, ha preferito in quel momento lasciare la conduzione tecnica al Brianza.
Tuttavia,benché danneggiato nella sua immagine professionale,si dichiara disposto a riprendere quanto prima il suo incarico non appena la società lo avrà rassicurato di una pronta rimozione di future ingerenze sul suo operato.
Qualora invece il signor Brianza e la società per lui avesse voluto con il suo gesto rimuoverlo dall’incarico affidatogli chiede una conferma scritta del suo esonero e di prendere contatti con il sottoscritto per definire ogni pendenza.
2) Il 12 novembre 2007 segue la risposta della società nella quale l’Alghisi viene accusato di aver investito senza alcuna ragione i tre dirigenti presenti in sede il giorno 4 novembre, informando inoltre che da quel momento dava le dimissioni.
3) Alla società risponde l’Avv. Giustiniani il 19 novembre affermando che quanto riportato nella lettera non corrisponde allo svolgimento dei fatti e che comunque non chiarisce le intenzioni sulle sorti del rapporto della medesima nei confronti dell’Alghisi.
Pertanto li diffida a voler adempiere a quanto previsto nel contratto e cioè a reintegrare il tecnico nelle sue funzioni o a corrispondergli i compensi dovuti.
4) In data 12 dicembre 2007 viene inviata alla società S.G. Gallaratese A.S.D.,al Comitato Regionale Lombardo,al S.T.F. e all’AIAC una lettera nella quale l’allenatore Alghisi dichiara di aver preso atto della decisione del suo esonero e di rimanere a disposizione della società relativamente agli accordi previsti nel contratto stipulato in data 5 ottobre 2007.
5) In riferimento a quest’ultimo scritto la società, in data 24 dicembre 2007, comunica con raccomandata a/r al Comitato Regionale Lombardo,al S.T.F. e all’AIAC che il signor Alghisi è stato esonerato dall’incarico di allenatore della S.G. Gallaratese A.S.D. poiché lo stesso ha abbandonato la squadra in data 4 novembre 2007 di sua spontanea volontà e senza validi motivi.
6) In data 9 gennaio 2008 perviene alla società S.G. Gallaratese A.S.D., una lettera firmata dall’Alghisi e dall’Avv.Giustiniani dove viene intimato che qualora il tecnico non sarà reintegrato nelle sue funzioni e saldato delle proprie competenze entro 10 giorni dal ricevimento della presente si vedranno costretti ad adire al Collegio Arbitrale della LND.
7) Al ricevimento di quest’ultimo scritto la società risponde all’allenatore ribadendo quanto già riferitogli durante le sue ultime e continue telefonate e cioè che le sue richieste di compensi devono essere formalizzate nei modi d’uso tramite gli organi competenti del Settore Tecnico.
Al riguardo viene allegata agli atti copia dell’accordo tipo tra società ed allenatori dilettanti e copia dell’Art.40 in merito all’obbligo del tesseramento per gli allenatori.
In data 24 aprile 2008, in una lettera inviata al Dott.Luca De Menech dello Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo, e per conoscenza al Collegio Arbitrale e all’AIAC, la società S.G. Gallaratese A.S.D., illustra lo svolgimento dei fatti della controversia Alghisi/Gallaratese, evidenziando la determinazione del tecnico di lasciare la squadra nell’imminenza della partita stessa comunicando in anticipo le sue intenzioni ad alcuni giocatori ed al massaggiatore. Il D.S. della società assieme al segretario e ad un dirigente accompagnatore lo avevano allora convocato in sede per un incontro chiarificatore.
In quella circostanza,alla presenza del Dott.Brianza, prima ancora di poter intavolare un discorso il signor Alghisi presentava un foglio con la numerazioni dei giocatori in campo e rivolgendosi con frasi scurrili al D.S. (“non me ne frega un c..…della squadra sono qui per i soldi, la formazione la faccia lei”) gli imponeva di terminare la compilazione della formazione.
Al rifiuto del D.S. di adempire tale compito e nonostante le parole di convincimento dei presenti a rientrare dalle sue decisioni il tecnico abbandonava la sede dicendo che non si sarebbe presentato alla partita. Nonostante tale ingiustificato comportamento,la società aveva soprasseduto dal richiedere il risarcimento dei danni arrecati per l’abbandono della squadra e addirittura se si fosse salvata dalla retrocessione aveva preventivato una cifra forfetaria da corrispondere al signor Alghisi.
Ora alla luce dei nuovi sviluppi della vicenda e in considerazione del comportamento e delle ingiustificate pretese economiche del tecnico, oltre le pressioni e le molestie che il presidente e altri dirigenti stanno subendo, la società si riserva di attivarsi nelle opportune sedi per il danno economico e morale arrecato dal signor Alghisi.
La Segreteria del Collegio in data 26 maggio 2008 invita le due parti in causa ad inviare a mezzo raccomandata eventuali controdeduzioni.
Quelle della società pervengono in data 6 giugno 2008 e confermano tutto quanto già segnalato nel precedente memoriale del 12 novembre 2007, 24 dicembre 2007 e 24 aprile 2008 precisando inoltre che dopo l’abbandono della squadra il signor Alghisi, malgrado più volte sollecitato dai dirigenti, non si è più presentato in sede.
Alle controdeduzioni della società in data 18 giugno 2008 perviene a questo Collegio, firmata dal Dott.Luca De Menech e dal tecnico Alghisi , la replica nella quale vengono riproposti i fatti già presentati nel ricorso del 9 maggio 2008 nonché la memoria difensiva della società del 24 aprile 2008.
In merito a quest’ultima vengono contestati dagli scriventi alcuni punti e precisamente:
- il colloquio con il signor Brianza è avvenuto in assenza di testimoni (segretario e dirigente accompagnatore) contrariamente a quanto asserito dalla società per cui non vi possono essere stati testimoni riguardo le imposizioni tattiche imposte al tecnico per la formazione della squadra
- non risponde a verità neppure il fatto che alla presenza di giocatori e altri tesserati l’Alghisi avesse espresso la sua intenzione di dare le dimissioni, in quanto tale atto non corrispondeva alla sua volontà e qualora lo avesse pensato lo avrebbe manifestato nella dovuta forma scritta
- non esiste prova documentale della dimissione del tecnico in quanto queste dovrebbero essere state comunicate alla società con lettera raccomandata come previsto dall’art.3 dell’accordo economico e in caso di tale inadempienza la medesima avrebbe dovuto avvisare gli Organi della Giustizia Sportiva del fatto di abbandono della squadra da parte del tecnico .
- non si comprende poi il motivo per cui la società avrebbe deciso di corrispondere al tecnico il corrispettivo economico per il periodo precedente l’esonero solo in caso di permanenza nel campionato di Eccellenza.
- in merito al suo esonero si precisa che l’Alghisi dopo aver ripetutamente chiesto chiarezza circa la sua posizione in seno alla società senza ottenere risposta, avrebbe provveduto con raccomandata a/r a comunicare di aver preso atto del suo esonero e di rimanere, come da contratto, a disposizione della medesima fino al termine del campionato
Per quanto sopra esposto emerge che l’Alghisi è stato di fatto esonerato e che dunque ha diritto al pagamento dell’intero compenso stabilito nell’accordo.
Tuttavia nella denegata e non creduta ipotesi che il Collegio ritenesse valida la tesi delle dimissioni o l’esonero per motivi disciplinari,l’Alghisi richiede che gli venga riconosciuto il compenso maturato per il periodo svolto per sua attività di allenatore dall’assunzione sino alla data delle (ipotetiche) dimissioni o dell’esonero calcolate in € 1.500,00 oltre al rimborso spese quantificato in € 885,38 ( come già richiesto nella vertenza ).
Chiede inoltre di essere sentito,ove ritenuto opportuno.
Il Collegio Arbitrale, esaminati gli atti del procedimento, giudica il ricorso meritevole di parziale accoglimento.
Rifacendosi a quanto esposto dalle parti ritiene che le ragioni presentate dalla società S.G. Gallaratese A.S.D. non possono essere accettate in quanto tutto quanto denunciato in merito al comportamento del tecnico (dimissioni verbali, comportamento scorretto, esonero per abbandono della squadra ) avrebbe dovuto essere avallato da una denuncia della medesima al competente Organo di Giustizia Sportiva.
In merito all’istanza presentata dal tecnico per rimborsi spese richiesti nell’apposita tabella allegata alla vertenza,il Collegio ritiene valida quella relativa alle spese sostenute per il costo del carburante per i chilometri percorsi, mentre non può essere accolta quella dei pedaggi autostradali in quanto priva della debita documentazione.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e obbliga la società S.G. Gallaratese A.S.D. al pagamento a favore dell’allenatore Alghisi Maurizio di € 7.500,00 a saldo del premio di tesseramento,di € 654,28 per rimborsi spese documentati e di € 78,00 per gli interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di € 8.232,28 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo.
La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini ,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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