Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 46/TFN - SD del 18 Ottobre 2021 (motivazioni)
Impugnazione - Deferimento n. 786 pf20-21/GC/gb del 16 settembre 2021 nei confronti del Sig. K.D. - Reg. Prot. 30/TFN-SD
Massima: Sussiste la giurisdizione del Tribunale in ordine al deferimento del calciatore che nella stagione sportiva 2020-2021 è stato tesserato per la società italiana, essendo del tutto irrilevante la circostanza che, successivamente, nella medesima stagione, sia stato dato in prestito alla società estera. Del resto, la condotta contestata al Deferito, la richiesta di pagamento inoltrata alla società è di gennaio 2021 e riguarda l’asserito mancato pagamento di mensilità relative alla stagione 2020-2021.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 35/TFN - SD del 27 Settembre 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 1158/624pf20-21/GC/gb del 20.8.2021 nei confronti dei Sigg.ri F.R.P., C.G. e della società SSC Napoli Spa - Reg. Prot. 21/TFN-SD
Massima: Il calciatore tesserato con federazione estera è assoggettato alla giustizia sportiva per la violazione di cui all’art. 1 bis del Codice di Giustizia Sportiva all’epoca in vigore, oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS in relazione all’art. 3 del Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo all’epoca vigente, per non aver rilasciato, un contratto di rappresentanza al Sig. A. T. C. in relazione alla trattativa ed al contratto stipulato con la SSC Napoli in data 6.07.2018 e depositato presso la Lega Serie A, né di aver verificato che il proprio Agente avesse depositato presso la FIGC il mandato conferito in Spagna…La fattispecie oggetto di procedimento trova(va) diretta disciplina nel “Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo” vigente dalla data del 1° aprile 2015, data della sua pubblicazione su CU. In tale Regolamento si prevede, nell’art. 1 primo capoverso, che per “Calciatore si intende un calciatore professionista, tesserato o che intende tesserarsi come professionista per un Club (come appresso definito)” e, nel medesimo art. 1 ultimo capoverso, che per “Società Sportiva o CLUB si intendono le società sportive professionistiche affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio o ad altra Federazione affiliata alla FIFA”. Discende dalla piana lettura delle due disposizioni che il Regolamento in parola si applica anche ai calciatori non tesserati per la FIGC e che intendano tesserarsi per la stessa in esito alla (futura) stipula di un contratto con “un Club”. La prima previsione regolamentare è volta a disciplinare ed a rendere applicabile il Regolamento anche alla fase delle trattative tra le parti, essendo logico e coerente con il sistema che, fin da tale fase, la FIGC (e, per essa, gli Uffici o Commissioni a ciò preposte) sia messa a conoscenza dell’esistenza del contratto di rappresentanza così da legittimare, anche nei confronti della Società professionistica interessata, l’attività del (all’epoca) Procuratore Sportivo. Del resto, la previsione altro non è che applicazione del disposto dell’art. 2, comma 2 ultima parte, CGS, che rende applicabile il Codice anche “…. a coloro che svolgono qualsiasi attività …. comunque rilevanti per l’ordinamento federale”. Non appare, al riguardo, dubitabile che la fase della trattativa finalizzata alla stipulazione di un contratto di prestazione sportiva calcistica professionista abbia rilevanza per l’ordinamento federale (e anche internazionale) che, non a caso, ne disciplina possibilità, tempistica e anche modalità. Al riguardo e in particolare: a) L’art. 2, comma 2.1, del Regolamento (“Finalità) prevede che “ Il presente regolamento disciplina i servizi di assistenza e rappresentanza da parte di un Procuratore Sportivo a favore di una Società Sportiva e/o di un calciatore finalizzati: alla conclusione o risoluzione di un contratto di prestazione sportiva tra un Calciatore e una Società Sportiva…..”i; b) l’art. 3 del Regolamento dispone: “Società sportive e Calciatori possono avvalersi dei servizi di un Procuratore Sportivo per la stipula dei loro contratti di prestazione sportiva o per gli accordi di trasferimento da altro Club o verso altro Club, o per la risoluzione di un contratto di prestazione sportiva, a condizione che il Procuratore Sportivo selezionato sottoscriva il Contratto di Rappresentanza e sia iscritto nel Registro, e che i Contratti di Rappresentanza siano ritualmente depositati presso la FIGC”. Appare significativo che le due disposizioni utilizzino rispettivamente i termini “finalizzati” e “per” (e non, ad esempio, “nella”), significativi di un qualcosa in divenire. E, comunque e prima ancora che in diritto, appare evidente, sul piano della logica, che la conclusione di un contratto di rappresentanza e il suo rituale deposito presso la FIGC non possano che precedere l’attività che il rappresentante svolge anche nella fase delle trattative nell’interesse (nella fattispecie oggetto di procedimento) del calciatore. Consegue da quanto argomentato che sussiste pienamente l’assoggettabilità di un calciatore professionista tesserato per Federazione estera alla disciplina del Regolamento già richiamato. Va, quindi, rigettate l’eccezione preliminare sollevata dalla difesa nell’interesse del calciatore F. R. P., nei cui confronti va confermata l’applicabilità del ridetto Regolamento.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 7/FTN del 17 Luglio 2019 con riferimento al C.U. n. 4/FTN del 11 Luglio 2019 (dispositivo)
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G. S. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato la società US Sassuolo Calcio Srl) - (nota n. 14553/443 pf18-19 GC/GP/ma del 17.6.2019).
Massima:.. priva di pregio è l’eccezione di incompetenza di questo Tribunale per i fatti ascritti al calciatore riconducibili “al suo tesseramento a titolo provvisorio per la società olandese”. Ed invero, il capo di incolpazione si riferisce all’opera dei procuratori sportivi … di cui il calciatore si sarebbe avvalso quanto meno dal 22.6.2018 “e fino al suo tesseramento a titolo provvisorio per la società olandese”, vigente ancora il contratto di rappresentanza del 14.11.2017 con il sig.…, pacificamente revocato solo il 14.8.2018.
Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 218/CGF del 30 Marzo 2011 n.1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 273/CGF del 09 Maggio 2011 e su www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 22.2.2011 Impugnazione – istanza: 9) Ricorso calc. P.M. avverso la sanzione della squalifica per mesi 2 e ammenda di € 1.500,00 inflittagli a seguito di deferimento del procuratore federale per violazione degli artt. 1, comma 1 e 33, comma 2, NOIF. – nota n. 3819/487pf09-10/am/blp del 16.12.2010 Massima: Va pregiudizialmente ricordato che anche se della vicenda si sono già occupati due organismi di Giustizia Sportiva della F.I.F.A. ( esprimendosi per la correttezza del tesseramento del calciatore) ed anche se detta pronuncia ha, validità sul rapporto dedotto in giudizio, ciò non determina la carenza di giurisdizione della Commissione Disciplinare Nazionale. Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 2 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 05 Aprile 2011 e su www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 14/CDN del 16.9.2010 Impugnazione – istanza: 3) Ricorso procuratore federale avverso la declaratoria di difetto di giurisdizione della Commissione Disciplinare Nazionale relativa al deferimento del calciatore J.D.O.- nota n. 8092/318pf09-10/sp/am/ma del 20.5.2010 – Massima: Il calciatore straniero (polacco) è assoggettato alla giurisdizione sportiva nazionale per aver violato la clausola compromissoria, sporgendo una querela in data 20.2.2007, sebbene non fosse più vincolato con una società italiana, avendo il lodo del 9.2.2007 sciolto il vincolo che legava il tesserato alla società stessa atteso che il calciatore alla data del 20/02/07 ancora non era tesserato con la società polacca , tesseramento avvenuto soltanto in data 06/03/07. La questione, portata all’attenzione delle Sezioni Unite delle Corte di Giustizia Federale, ha ad oggetto il tema della “giurisdizione” del Giudice Sportivo Nazionale in presenza di un trasferimento all’estero del tesserato o quando viene meno, per qualsiasi altra ragione, il tesseramento dell’atleta con una società italiana. In sostanza il tema portato alla attenzione della Corte di Giustizia Federale ha ad oggetto l’estensione della “giurisdizione” della Giustizia Sportiva italiana quando il tesserato non è più vincolato con alcuna società sportiva italiana. Per rispondere al quesito proposto dalla Procura Federale occorre muovere dall’inquadramento del fenomeno sportivo di carattere internazionale che concepiva l’attività agonistica non come settorializzata all’interno delle singole federazioni nazionali, ma inquadrata in un contesto più ampio nel quale non possono essere individuate soluzioni di continuità, ma che va costruito su base unitaria. Alla luce di questa prima considerazione deve collocarsi la disposizione del codice F.I.F.A. (art. 4), che trova applicazione nel nostro ordinamento, in quanto norma di un Organismo internazionale cui la Federcalcio aderisce, tesa ad evitare che i comportamenti illegittimi posti in essere in Italia, dei tesserati, trasferiti all’estero, non possano essere sanzionati. Nel caso di specie, infatti, pur essendo stato dichiarato nullo il tesseramento che legava il calciatore alla società italiana. lo stesso era, comunque, tenuto, per il principio della perpetuatio sancito dall’art. 4 del Regolamento F.I.F.A., al rispetto della normativa propria della Federazione italiana ed in particolare allo Statuto di essa ed al Codice di Giustizia Sportiva. Pertanto, permanendo l’operatività della “giurisdizione” sportiva italiana, almeno fino alla data del tesseramento del calciatore presso la Federazione calcistica polacca, lo stesso alla data del 20.2.2007, data in cui il calciatore era svincolato dalla società, ma non ancora tesserato in favore della società polacca, era tenuto al rispetto della normativa della Federcalcio italiana ed assoggettato alla giustizia sportiva dalla stessa federazione. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 38/CDN del 23 Novembre 2009 n. 1 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (102) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A. M. (calciatore attualmente tesserato per Federazione Estera, già tesserato per la Soc. Empoli FBC SpA) (nota n. 2069/138pf09-10/SP/blp del 22.10.2009). Massima: L’intervenuto status di tesserato sportivo inglese, infatti, non può far venir meno l’applicazione della perpetuatio iurisdictionis in capo agli Organi di Giustizia sportiva della Federazione Italiana rispetto al calciatore che, all’epoca dei fatti era regolarmente tesserato con la società di calcio italiana. E’ infatti giurisprudenza pacifica (si veda, da ultimo, il Comunicato Ufficiale 74/A del Consiglio Federale F.I.G.C.) che, ai fini della giurisdizionalità territoriale, importa solo il momento commissivo dei fatti punibili e non il momento (evidentemente successivo) in cui interviene il materiale deferimento. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 37/CDN del 24 novembre 2008 n. 1 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (46) – Deferimento del Procuratore Federale a carico: L.G. + altri (nota n. 555/1pf/SP/ma del 14.11.2006) Massima: Sussiste la giurisdizione della CDN anche quando il deferito non è più tesserato in Italia in quanto, come da consolidato orientamento giurisprudenziale, sussistente la giurisdizione poiché la circostanza del mancato tesseramento del deferito è irrilevante, poiché i fatti allo stesso ascritti sono stati commessi durante il suo tesseramento, il che cristallizza il potere giurisdizionale degli organi di giustizia sportiva determinandone la perpetuazione. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 25/CDN del 13 ottobre 2008 n. 1 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (16) – Deferimento del Procuratore Federale a carico del calciatore V.C. (nota n. 276/841 pf07-08/SP/blp del 16.7.2008) Massima: La CDN ha giurisdizione a decidere sul deferimento proposto nei confronti del calciatore giovane di serie, che eludendo il vincolo con la propria società, si è tesserato con società straniera, dovendosi sul punto avere riguardo alla qualifica rivestita dall’incolpato al momento dei fatti oggetto di contestazione. Pertanto, trattandosi di soggetto “tesserato” al momento dei fatti, nonché alla data del deferimento, sussiste la giurisdizione dell’organo disciplinare. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 4/C Riunione del 28 Luglio 2001 n. 8 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 510 del 29.6.200 1Impugnazione - istanza:Appello del calciatore V.M. avverso la sanzione della squalifica per mesi 4, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione agli artt. 92, comma 2, e 33 delle N.O.I.F. Massima: Sussiste la giurisdizione della Giustizia sportiva italiana, quando i fatti sono stati commessi dal tesserato allorquando era un tesserato della F.I.G.C., indipendentemente dal suo trasferimento a società estera. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 14/C Riunione del 14 gennaio 1999 n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 66/C del 18.11.1998 Impugnazione - istanza: Appello del calciatore M.F. avverso la sanzione della squalifica inflittagli fino al 28.2.1999 Massima: Il calciatore è assoggettato alla giurisdizione della F.I.G.C., per le infrazioni commesse nel suo ambito, anche qualora abbia richiesto il tesseramento per una squadra straniera e sia in attesa del transfert.